Cassazione Penale, Sentenza n. 16491/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza di riesame che aveva disposto la consegna di Roger Burri all'autorità giudiziaria tedesca ai fini dell'azione penale, sulla base di un mandato di arresto europeo (MAE) emesso dal Tribunale Regionale di Essen. Il ricorrente ha dedotto cinque motivi: richiesta di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sulla qualificazione dell'autorità emittente (Tribunali regionali tedeschi), questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-ter l. 69/2005 rispetto alla mancata previsione di rifiuto della consegna per MAE processuali emessi in assenza di citazione personale, omessa traduzione della sentenza impugnata in tedesco con pregiudizio del diritto di difesa, mancata indicazione della pena minima nel MAE, e violazione del principio di doppia incriminazione e di legalità rispetto alla qualificazione giuridica dei fatti (traffico illecito di rifiuti/mercurio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i motivi primo, secondo, quarto e quinto sono stati ritenuti reiterativi e adeguatamente esaminati dalla corte territoriale; il terzo motivo (omessa traduzione) è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha confermato la correttezza della valutazione della Corte di Appello circa la legittimità del MAE emesso dal Tribunale Regionale di Essen, la natura processuale del MAE che legittima l'assenza di preventiva notifica all'interessato, l'irrilevanza dell'indicazione della pena minima ai fini della decisione sulla consegna (rilevante la pena massima edittale), e la sussistenza della doppia incriminazione rispetto ai reati contestati (puniti dall'art. 260 d.lgs. 152/2006, oggi art. 452 quaterdecies c.p.). Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio
art. 6, par. 1; art. 8, par. 1, lett. c); artt. 3, 4, 4-bis
Il MAE si innesta su una decisione giudiziaria nazionale; la nozione di autorita' giudiziaria emittente va intesa in senso ampio e comprende autorita' che partecipano all'amministrazione della giustizia anche se non organi giurisdizionali formali, purché vi sia sindacato giurisdizionale sulla decisione. I motivi di rifiuto sono tassativi e limitati agli articoli indicati.
Legge 22 aprile 2005, n. 69 (attuazione decisione quadro MAE)
art. 6, comma 1, lett. f); art. 16, commi 1 e 2; art. 18-ter
Per la completezza del MAE processuale, ai fini della consegna e' rilevante l'indicazione della pena detentiva edittale massima e non la pena minima; l'art. 18-ter, che disciplina il motivo facoltativo di rifiuto per esecuzione di pena in caso di mancata presenza dell'interessato, non si estende ragionevolmente ai MAE emessi per misure cautelari processuali.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
art. 6 (diritto a un giusto processo), art. 3 e 49 richiamati
Il diritto di difesa e il diritto a un giusto processo sono garantiti, ma l'omessa traduzione di un provvedimento di consegna non costituisce di per sé violazione quando sono disponibili mezzi processuali (difensore, interprete) e non emergono concreti profili di compressione del diritto di difesa.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamata in relazione alla necessita' di garanzie giurisdizionali, ma non ha portato a ritenere illegittimo il MAE emesso dal Tribunale regionale tedesco quando la funzione giudiziaria e la possibilita' di sindacato giurisdizionale sono assicurate.
Codice penale / legislazione nazionale italiana
art. 452 quaterdecies c.p. (ex art. 260 d.lgs. 152/2006)
I fatti contestati risultano riconducibili, anche alla data della loro commissione, a un reato punito dall'ordinamento italiano (doppia incriminazione), con pena detentiva corrispondente all'intervallo richiamato; pertanto non sussiste ostacolo alla consegna per mancata corrispondenza normativa.
Codice di procedura penale italiano
art. 616 (conseguenze dell'inammissibilita')
L'inammissibilita' del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove del caso, l'irrogazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Ordinamento giudiziario tedesco (GVG)
art. 74, comma 1 GVG (richiamato per competenze del Landgericht)
Il tribunale regionale (Landgericht) di primo grado e' competente in Germania per reati con pena superiore ai quattro anni e puo' essere considerato autorita' giudiziaria emittente legittima ai fini del MAE.
Massime di principio
- Un mandato di arresto europeo puo' fondarsi su una decisione di autorita' giudiziarie regionali di uno Stato membro quando queste esercitano funzioni giudiziarie e la decisione e' soggetta a sindacato giurisdizionale.
- I motivi di rifiuto all'esecuzione del MAE sono tassativi e limitati dalle disposizioni della decisione quadro; questioni generiche o reiterative gia' esaminate dal giudice di merito sono spesso dichiarate inammissibili in cassazione.
- Nei MAE cosiddetti processuali (per misure cautelari) non e' ragionevole pretendere che l'autorita' emittente abbia previamente notificato all'interessato la possibilita' di emettere la misura quando sussiste pericolo di fuga; quindi l'art. 18-ter l. 69/2005 non si interpreta estensivamente per tali ipotesi.
- La mancata traduzione della decisione di consegna nella lingua nazionale del richiedente non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa se il difensore ha potuto rappresentarlo e sono disponibili interpreti di fiducia e rimedi impugnatori.
- Per valutare la completezza formale del MAE e la legittimita' della consegna, e' rilevante l'indicazione della pena detentiva massima prevista dalla legge dello Stato emittente; l'indicazione della pena minima non e' decisiva.
- Il principio della doppia incriminazione va valutato sulla comparabilita' della fattispecie descritta nel MAE con i reati previsti dall'ordinamento dello Stato di esecuzione; una descrizione dettagliata della condotta e delle norme applicabili nello Stato emittente favorisce la valutazione positiva.
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