Cassazione Civile, Ordinanza n. 01583/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo bancario. In primo grado i mutuatari avevano ottenuto una decisione favorevole che aveva accertato l'usurarietà degli interessi applicati al mutuo, li aveva dispensati dal pagamento degli interessi e aveva condannato la banca a restituire quanto indebitamente percepito a tale titolo. La Corte d'appello, su gravame della banca, ha riformato la decisione ritenendo errato il criterio del primo giudice: in particolare ha escluso che, ai fini della verifica dell'usura, potessero sommarsi interessi corrispettivi e interessi moratori, e ha inoltre respinto la tesi dell'effetto anatocistico derivante dal piano di ammortamento a capitalizzazione composta, ritenendo infondate le doglianze sulla base delle risultanze della CTU. I mutuatari hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) vizio di motivazione apparente e illogica per non aver spiegato perché fosse errato il calcolo della mora mediante maggiorazione del 2% sul tasso corrispettivo e perché l'art. 1815, comma 2, c.c. sarebbe applicabile solo agli interessi corrispettivi; 2) violazione dell'art. 343 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che le doglianze sull'anatocismo non fossero state introdotte con appello incidentale; 3) vizio di motivazione e violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1419 c.c. e 117 TUB per aver disatteso le risultanze della CTU su usura ed anatocismo; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. per non aver compensato le spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per estraneità alla ratio decidendi della sentenza d'appello, che si fondava principalmente sull'erroneità del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori; il secondo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché la Corte d'appello, pur osservando l'assenza di appello incidentale, aveva comunque esaminato e rigettato nel merito le doglianze; il terzo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze peritali, non consentita in sede di legittimità; il quarto è stato dichiarato inammissibile perché la statuizione sulle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile nei termini prospettati. Conseguentemente, la decisione di appello che aveva escluso l'usurarietà e l'effetto anatocistico è rimasta ferma, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1815, comma 2, c.c.
È evocato dai ricorrenti come norma che dovrebbe comportare la non debenza degli interessi in caso di usura; la Corte però non entra nel merito perché il motivo è ritenuto fuori ratio decidendi.
art. 343 c.p.c.
È richiamato per contestare la ritenuta mancanza di appello incidentale; la Corte osserva che, anche a voler ritenere corretta quella affermazione, la Corte d'appello ha comunque esaminato il merito, sicché il motivo difetta di interesse.
artt. 1283, 1284, 1346, 1419 c.c.
Sono invocati per sostenere la nullità o invalidità della clausola sugli interessi e l'anatocismo; la Corte non esamina il merito perché il motivo mira a una rivalutazione del fatto e della CTU.
art. 117 TUB
È richiamato in relazione alla disciplina dei tassi e della validità delle clausole del mutuo; la Corte non sviluppa un autonomo principio su tale norma.
art. 92 c.p.c.
È richiamato per contestare la mancata compensazione delle spese; la Corte ribadisce che la compensazione è valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei limiti dedotti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, ove dovuto.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a censurare argomentazioni non decisive o svolte solo ad abundantiam.
- È inammissibile per difetto di interesse la censura che colpisca un'affermazione della sentenza priva di effetti concreti sulla decisione finale, quando il giudice di merito abbia comunque esaminato e deciso nel merito la questione controversa.
- In sede di legittimità non è consentita la richiesta di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o peritali, se la motivazione del giudice di merito è logicamente coerente e non presenta anomalie denunciate nei ristretti limiti del sindacato di cassazione.
- La regolazione delle spese processuali, nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è normalmente censurabile in cassazione sotto il profilo dell'opportunità della compensazione.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di motivazione deve colpire un effettivo vizio della motivazione e non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
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