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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01583/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di mutuo bancario. In primo grado i mutuatari avevano ottenuto una decisione favorevole che aveva accertato l'usurarietà degli interessi applicati al mutuo, li aveva dispensati dal pagamento degli interessi e aveva condannato la banca a restituire quanto indebitamente percepito a tale titolo. La Corte d'appello, su gravame della banca, ha riformato la decisione ritenendo errato il criterio del primo giudice: in particolare ha escluso che, ai fini della verifica dell'usura, potessero sommarsi interessi corrispettivi e interessi moratori, e ha inoltre respinto la tesi dell'effetto anatocistico derivante dal piano di ammortamento a capitalizzazione composta, ritenendo infondate le doglianze sulla base delle risultanze della CTU. I mutuatari hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) vizio di motivazione apparente e illogica per non aver spiegato perché fosse errato il calcolo della mora mediante maggiorazione del 2% sul tasso corrispettivo e perché l'art. 1815, comma 2, c.c. sarebbe applicabile solo agli interessi corrispettivi; 2) violazione dell'art. 343 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che le doglianze sull'anatocismo non fossero state introdotte con appello incidentale; 3) vizio di motivazione e violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1419 c.c. e 117 TUB per aver disatteso le risultanze della CTU su usura ed anatocismo; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. per non aver compensato le spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per estraneità alla ratio decidendi della sentenza d'appello, che si fondava principalmente sull'erroneità del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori; il secondo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché la Corte d'appello, pur osservando l'assenza di appello incidentale, aveva comunque esaminato e rigettato nel merito le doglianze; il terzo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze peritali, non consentita in sede di legittimità; il quarto è stato dichiarato inammissibile perché la statuizione sulle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile nei termini prospettati. Conseguentemente, la decisione di appello che aveva escluso l'usurarietà e l'effetto anatocistico è rimasta ferma, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    È evocato dai ricorrenti come norma che dovrebbe comportare la non debenza degli interessi in caso di usura; la Corte però non entra nel merito perché il motivo è ritenuto fuori ratio decidendi.

  • art. 343 c.p.c.

    È richiamato per contestare la ritenuta mancanza di appello incidentale; la Corte osserva che, anche a voler ritenere corretta quella affermazione, la Corte d'appello ha comunque esaminato il merito, sicché il motivo difetta di interesse.

  • artt. 1283, 1284, 1346, 1419 c.c.

    Sono invocati per sostenere la nullità o invalidità della clausola sugli interessi e l'anatocismo; la Corte non esamina il merito perché il motivo mira a una rivalutazione del fatto e della CTU.

  • art. 117 TUB

    È richiamato in relazione alla disciplina dei tassi e della validità delle clausole del mutuo; la Corte non sviluppa un autonomo principio su tale norma.

  • art. 92 c.p.c.

    È richiamato per contestare la mancata compensazione delle spese; la Corte ribadisce che la compensazione è valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei limiti dedotti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, ove dovuto.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a censurare argomentazioni non decisive o svolte solo ad abundantiam.
  • È inammissibile per difetto di interesse la censura che colpisca un'affermazione della sentenza priva di effetti concreti sulla decisione finale, quando il giudice di merito abbia comunque esaminato e deciso nel merito la questione controversa.
  • In sede di legittimità non è consentita la richiesta di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o peritali, se la motivazione del giudice di merito è logicamente coerente e non presenta anomalie denunciate nei ristretti limiti del sindacato di cassazione.
  • La regolazione delle spese processuali, nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è normalmente censurabile in cassazione sotto il profilo dell'opportunità della compensazione.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di motivazione deve colpire un effettivo vizio della motivazione e non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMutuoAnatocismoUsura bancariaImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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