Sentenza n. 3778/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 332/2025, depositata e resa pubblica il 4 aprile 2025, Sez. Lavoro, r.g. 561/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 5 settembre 2025 anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, non impugnata nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 16 aprile 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione lavoro, n. 332/2025, aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per quattro annualità, per l'importo di 500 euro ciascuna, e aveva condannato l'Amministrazione a metterla a disposizione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 settembre 2025, non era stata impugnata ed era divenuta irrevocabile, come attestato dalla Cancelleria il 16 aprile 2026. L'Amministrazione non aveva compiuto alcun adempimento. La ricorrente ha inoltre dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, e ha chiesto l'adozione di tutti gli atti necessari all'esecuzione, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, la mancata esecuzione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice ordinario. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire per l'ottemperanza ai giudicati e per ottenere l'esecuzione della decisione rimasta ineseguita.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l'azione esecutiva e, nel caso concreto, il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- L'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, quando il titolo riconosca un obbligo esecutivo a carico di una pubblica amministrazione.
- Nei confronti delle amministrazioni soggette all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'azione esecutiva non può essere intrapresa prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; decorso inutilmente tale termine, il creditore può chiedere l'esecuzione coattiva del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta, nell'eseguire un obbligo di pagamento gravante su un'amministrazione, può utilizzare, in caso di incapienza dei pertinenti stanziamenti, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'incarico commissariale può essere svolto senza liquidazione di un compenso autonomo.
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