Cassazione Civile, Ordinanza n. 05467/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES per l’anno 2006 emesso dopo il rigetto dell’interpello disapplicativo presentato dalla società, qualificata dall’Ufficio come società non operativa. L’Agenzia contestava il mancato adeguamento al reddito minimo presunto previsto dalla disciplina delle società di comodo, determinando un maggior reddito imponibile. La società impugnava l’atto deducendo, da un lato, che l’Ufficio aveva erroneamente computato nel reddito anche il valore di terreni acquistati che sarebbero stati agricoli e non edificatori; dall’altro, che la propria scarsa redditività dipendeva da circostanze oggettive, in particolare dal mancato reperimento dei mezzi finanziari necessari per avviare l’attività produttiva e costruire un opificio. In cassazione articolava due motivi: violazione dell’art. 30 della L. n. 724 del 1997 e vizio di motivazione per avere la CTR ritenuto irrilevanti le giustificazioni addotte dalla contribuente, anche nell’interpello; inoltre violazione dell’art. 30 della L. n. 724 del 1997 e dell’art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600 del 1973 per avere il giudice d’appello considerato integrata la fattispecie elusiva solo sulla base della differenza tra reddito dichiarato e reddito minimo legale, senza esaminare le contestazioni di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente applicato la disciplina delle società non operative: la società era pacificamente non operativa da anni, aveva omesso di adeguare il reddito dichiarato al minimo presunto e non aveva dimostrato circostanze oggettive idonee a giustificare il mancato raggiungimento dei parametri legali. La motivazione della CTR è stata giudicata sufficiente e comprensibile. La censura relativa al conteggio del valore dei terreni è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità, perché la ricorrente non aveva riportato adeguatamente il contenuto dell’accertamento né indicato l’incidenza concreta delle immobilizzazioni contestate. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società alle spese e statuizione sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30 L. n. 724 del 1997
La disciplina delle società non operative impone l’adeguamento del reddito dichiarato al minimo presuntivamente determinato dalla legge, salva la prova di circostanze oggettive che abbiano impedito il raggiungimento dei risultati minimi.
art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la fattispecie elusiva non potesse ritenersi integrata automaticamente dal solo scostamento tra reddito dichiarato e reddito minimo, ma la Corte non ha accolto la censura.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma richiamata per dedurre omesso esame delle contestazioni di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella disciplina delle società non operative, la contestazione dell’Ufficio sul mancato adeguamento al reddito minimo legale è sufficiente a fondare l’accertamento, una volta accertata la condizione di non operatività, salvo che il contribuente provi specifiche circostanze oggettive ostative.
- L’onere di dimostrare le circostanze oggettive che impediscono il raggiungimento della redditività minima grava sul contribuente; la mera allegazione di difficoltà finanziarie o di intenti imprenditoriali non basta se non supportata da riscontri oggettivi.
- In cassazione la censura è inammissibile per difetto di specificità quando si contesta il quantum dell’accertamento senza riportare adeguatamente gli elementi dell’atto impugnato e senza indicare in modo puntuale l’incidenza delle poste contestate.
- Il giudice di merito, nel verificare l’applicazione della disciplina antielusiva delle società di comodo, deve confrontare le risultanze dell’accertamento con le giustificazioni addotte dal contribuente; se ritiene non provata la causa oggettiva impeditiva, la motivazione è sufficiente ove dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni del mancato riconoscimento delle difese.
- La mancanza di redditività rispetto ai parametri legali non integra di per sé una mera presunzione superabile senza prova: il contribuente deve dimostrare che la mancata operatività dipende da fattori oggettivi e non da scelte organizzative interne o da affermazioni apodittiche.
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