Cassazione Civile, Ordinanza n. 06898/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia riguarda un affitto agrario di lunga durata relativo a circa 9,50 ettari di terreni. Le società proprietarie hanno chiesto la condanna del conduttore al pagamento di canoni asseritamente non corrisposti per più annualità, sostenendo che la clausola originaria che prevedeva un canone in natura pari a 20 quintali annui di grano duro fosse nulla per contrasto con la normativa agraria e che, venuta meno la disciplina legale di determinazione del canone, il corrispettivo dovesse essere determinato giudizialmente sulla base del valore di mercato, mediante applicazione analogica dell'art. 1474 c.c. Il conduttore ha eccepito la prescrizione quinquennale di parte dei crediti e ha sostenuto che il canone dovesse semmai essere convertito nel controvalore monetario del grano pattuito, non potendo invece farsi ricorso a un canone di mercato autonomamente determinato; ha inoltre dedotto di non dover corrispondere il canone per gli anni in cui sarebbe stato spogliato del fondo. La Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo inammissibile, per novità e soprattutto per aspecificità, la censura incidentale del conduttore sul criterio di determinazione del canone, e ha comunque reputato corretta la quantificazione operata dal giudice di merito in base al valore di mercato del fondo, con differenziazione tra colture asciutte e irrigue, nonché corretta la declaratoria di prescrizione per le annualità anteriori al 2010 e l'esclusione del canone per il periodo in cui il fondo non era nella disponibilità del conduttore. In cassazione il conduttore ha denunciato, con tre motivi, violazione delle norme sulla conversione del canone in natura in equivalente monetario e delle regole di interpretazione del contratto; violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando la qualificazione come nuova e aspecifica della propria difesa; e violazione delle regole ermeneutiche e omesso esame circa la natura non irrigua del fondo e il criterio di quantificazione del canone. Le società resistenti hanno proposto controricorso e ricorso incidentale, poi dichiarato tardivo e inefficace.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del conduttore, ritenendo che la censura contro la decisione di appello fosse priva di correlazione con la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva infatti fondato il rigetto del motivo incidentale, in via logicamente prioritaria, sull'aspecificità dell'appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c., mentre il ricorrente aveva dedotto solo violazioni di norme sostanziali e non l'erronea applicazione del requisito di specificità del motivo di gravame; comunque, anche riqualificando la censura, il motivo non superava il requisito di autosufficienza per omessa riproduzione del contenuto del motivo di appello. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili o assorbiti, perché fondati su una ricostruzione non aderente alla motivazione impugnata e perché sollecitavano una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Quanto al ricorso incidentale delle società, esso è stato qualificato come tardivo perché proposto oltre il termine lungo semestrale, tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini per l'emergenza Covid; pertanto, essendo inammissibile il ricorso principale, il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c. Le spese sono state compensate per gravi ed eccezionali ragioni.
Norme richiamate
art. 1 l. n. 567/1962
co.me sostituito dall’art. 1 della l. n. 11/1971
richiamato come base della nullità della pattuizione del canone in natura nel rapporto di affitto agrario
art. 9 l. n. 203/1982
menzionato come norma dichiarata incostituzionale, con conseguente necessità di colmare il vuoto determinativo del canone
art. 1474 c.c.
utilizzato in via analogica per la determinazione giudiziale del corrispettivo in mancanza di accordo tra le parti
art. 112 c.p.c.
invocato dal ricorrente per denunciare ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 345 c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta novità della questione introdotta in appello
art. 360, n. 3, c.p.c.
usato come parametro per i motivi di violazione di legge
art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi, ma ritenuto in concreto improprio per sollecitare una rivalutazione del merito
art. 366, n. 6, c.p.c.
richiamato come requisito di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione, non rispettato dal ricorrente
art. 380 bis.1 c.p.c.
norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione
art. 434, primo comma, n. 2, c.p.c.
indicato dalla Corte di cassazione come norma realmente rilevante per censurare l'inammissibilità del motivo di appello per aspecificità
art. 334, comma 2, c.p.c.
fondamento della declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale tardivo
art. 434 c.p.c.
richiamato dalla Corte per qualificare l'onere di specificità dei motivi di appello nel rito del lavoro e, per analogia, nel giudizio in esame
art. 434, primo comma, n. 2 c.p.c.
la censura in cassazione avrebbe dovuto investire la violazione del requisito di specificità del motivo di appello, non la sola norma sostanziale
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello dichiara inammissibile un motivo per aspecificità, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente la violazione della norma processuale che impone la specificità del motivo di gravame, e non limitarsi a dedurre la violazione di norme sostanziali.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non è correlato alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata e se muove da una ricostruzione diversa o non decisiva rispetto a quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente deve rispettare l'onere di autosufficienza, riproducendo il contenuto degli atti e dei motivi di appello rilevanti per consentire il controllo sulla censura proposta.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- Il ricorso incidentale proposto oltre il termine lungo è tardivo e, se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, diviene inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.
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