Sentenza del 02/03/2017 n. 994 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni -Notifica per posta - Cartella di pagamento - Mancanza attestazione delle vane ricerche e prova della consegna al portiere - Nullità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha contestato la validità della notifica della cartella di pagamento relativa a imposta di successione e INVIM per l'anno 1989, notificata mediante consegna al portiere, nonché la successiva intimazione di pagamento. In particolare, ha dedotto l'assenza dell'attestazione delle vane ricerche delle persone abilitate a ricevere l'atto prima del portiere, la mancata prova della spedizione della raccomandata informativa prevista dopo la consegna al portiere e l'assenza di certezza circa tale spedizione. Equitalia ha sostenuto che la notifica fosse regolare, ma non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'invio e la ricezione della raccomandata informativa riferibile alla specifica cartella.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Roma ha respinto l'appello di Equitalia Sud e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Ha ritenuto nulla la notifica della cartella perché la relata non attestava le vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto e perché mancava la prova certa della spedizione della raccomandata informativa, anche per l'assenza di un timbro postale o di un avviso di ricevimento riferibile alla cartella. Dalla nullità della notifica della cartella presupposta è derivata l'impossibilità di procedere validamente alla riscossione mediante intimazione di pagamento, con conseguente decadenza dall'azione esecutiva e prescrizione della pretesa erariale secondo quanto affermato dalla sentenza. Equitalia è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in 8.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 139 c.p.c.
La notificazione nelle mani del portiere richiede, oltre all'assenza del destinatario, l'attestazione delle vane ricerche delle persone preferenzialmente abilitate e la successiva spedizione della raccomandata informativa.
La consegna dell'atto al portiere è valida solo se la relata documenta chiaramente l'assenza del destinatario e delle altre persone abilitate secondo l'ordine previsto dalla norma. È inoltre necessaria la prova dell'invio della raccomandata informativa al destinatario; la sua omissione o mancata dimostrazione determina la nullità della notificazione.
Art. 19, comma 2, d.lgs. 546/1992
La norma è richiamata nel contesto dell'impugnazione degli atti della riscossione e degli atti presupposti, consentendo di contestare la cartella quando la sua mancata o invalida notificazione incide sulla legittimità dell'atto successivo.
Art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
L'Agente della Riscossione ha invocato la disposizione per sostenere l'inammissibilità delle contestazioni relative alla cartella e al merito della pretesa; il giudice, tuttavia, ha esaminato la validità della notifica della cartella in quanto atto presupposto dell'intimazione impugnata.
Massime di principio
- Quando un atto tributario o esattoriale viene consegnato al portiere, la relata deve attestare non solo l'assenza del destinatario, ma anche le vane ricerche delle altre persone abilitate a riceverlo secondo l'ordine previsto dall'art. 139 c.p.c.
- La raccomandata informativa successiva alla consegna al portiere è un adempimento essenziale, non una semplice formalità. Chi sostiene la validità della notifica deve dimostrare la spedizione e, quando necessario, la riferibilità della raccomandata alla specifica cartella.
- Documenti generici, privi di riferimenti alla cartella interessata o privi di timbro postale e prova di consegna, possono non essere sufficienti a dimostrare il perfezionamento della notificazione.
- La notifica invalida dell'atto presupposto può compromettere la legittimità dell'atto successivo, come l'intimazione di pagamento, soprattutto quando il contribuente non abbia avuto una precedente conoscenza legale della pretesa.
- In una controversia analoga è opportuno verificare separatamente la relata, l'attestazione delle ricerche, la raccomandata informativa, la sua data e la prova di spedizione o ricezione, nonché gli eventuali termini di decadenza e prescrizione della pretesa.
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