Sentenza del 06/02/2017 n. 329 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Operazioni escluse ex art. 15, comma 1, n. 3), d.P.R. 26.10.1972,n. 633 - Scrittura privata non registrata recante accordi per il rimborso - Scrittura privata priva di data certa - Spetta al giudice di merito la valutazione della sussistenza di un fatto idoneo a dimostrare la data certa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva assoggettato a IVA due fatture emesse dalla società Immobiliare XX nei confronti di altre imprese, ritenendo che le somme riaddebitate non costituissero anticipazioni effettuate in nome e per conto delle controparti, ma corrispettivi per prestazioni di servizi. La società sosteneva invece che si trattasse del rimborso di oneri di urbanizzazione anticipati per conto delle altre ditte e quindi esclusi dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3, del d.P.R. n. 633/1972. La documentazione comprendeva la quietanza rilasciata dal Comune e scritture private non registrate contenenti gli accordi per il rimborso, la cui data certa era stata contestata.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello incidentale della società e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento. Ha ritenuto dimostrato che le somme ricevute costituivano il rimborso di oneri di urbanizzazione anticipati in nome e per conto delle altre imprese e che, nel complesso, gli elementi documentali consentivano di collocare gli accordi in una data anteriore all'emissione delle fatture, nonostante le scritture private non fossero registrate. L'esame dell'appello principale dell'Agenzia, relativo alle sanzioni, è stato assorbito. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 15, comma 1, n. 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Non concorrono a formare la base imponibile "le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate".
Il rimborso di somme anticipate in nome e per conto della controparte non costituisce corrispettivo di una prestazione e, se adeguatamente documentato, resta escluso dalla base imponibile IVA.
La prova della data certa di una scrittura privata non autenticata non è limitata ai casi tipici di registrazione o agli altri eventi espressamente elencati dalla norma. Il giudice può valutare anche altri fatti, provati documentalmente o per presunzioni, idonei a dimostrare la data della scrittura.
Cassazione civile, Sez. I, 22 ottobre 2009, n. 22430; Sez. III, 3 agosto 2012, n. 13943; Sez. III, 14 marzo 2017, n. 6463
La prova dei fatti in base ai quali una scrittura privata non autenticata può ritenersi certa rispetto ai terzi non è vincolata all'elencazione, non tassativa, contenuta nell'art. 2704 cod. civ., essendo rimessa al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto idoneo a dimostrare la data certa.
La data certa può essere ricavata da un insieme di elementi esterni e convergenti, purché il giudice motivi adeguatamente la loro idoneità a collocare temporalmente l'accordo.
Massime di principio
- Per escludere dal campo IVA un riaddebito ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3, occorre dimostrare che la somma sia stata realmente anticipata in nome e per conto della controparte e non costituisca il corrispettivo, anche indiretto, di un servizio.
- La quietanza o ricevuta rilasciata dal soggetto destinatario del pagamento, insieme agli accordi contrattuali e ai movimenti finanziari, può dimostrare la natura di anticipazione e del successivo rimborso.
- Una scrittura privata non registrata non è automaticamente inutilizzabile: la data certa può essere provata attraverso fatti esterni, documenti, presunzioni e collegamenti con eventi successivi o precedenti, valutati complessivamente dal giudice.
- Nel processo tributario è essenziale fornire una documentazione coerente e contemporanea ai fatti, dalla quale risultino il soggetto per conto del quale è stato effettuato il pagamento, l'importo anticipato, il successivo rimborso e il collegamento tra tali operazioni.
- La qualificazione fiscale dell'operazione dipende dalla sua sostanza economica e dalla prova concreta delle anticipazioni, non soltanto dalla denominazione utilizzata nelle fatture o nei contratti.
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