Sentenza del 06/02/2017 n. 50 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per gli anni 2009-2011, contestando di essere obbligata in solido con i CTD. Ha sostenuto che i CTD svolgessero una mera attività ausiliaria di trasmissione, incasso e pagamento, che le scommesse fossero concluse all'estero e che mancasse quindi il presupposto territoriale e soggettivo dell'imposta. Sono state inoltre dedotte la mancata notifica preventiva del processo verbale di constatazione, l'illegittimità della base imponibile e dell'aliquota massima applicata, nonché l'assenza dei presupposti per le sanzioni e l'incertezza normativa.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che i CTD sono soggetti passivi dell'imposta in quanto gestiscono materialmente la raccolta delle scommesse e che la società "A", quale soggetto per conto del quale l'attività è esercitata, è obbligata solidalmente al pagamento. Ha ritenuto legittima l'imposizione anche se il bookmaker ha sede all'estero e il contratto di scommessa è formalmente concluso fuori dall'Italia, poiché le puntate sono materialmente raccolte in Italia. Ha inoltre ritenuto legittima la determinazione induttiva della base imponibile e l'applicazione dell'aliquota massima, a fronte della mancata produzione di documentazione contabile completa. È stata invece esclusa l'applicazione delle sanzioni per le annualità 2009 e 2010, in ragione dell'oggettiva incertezza normativa chiarita soltanto dalla legge interpretativa n. 220/2010. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1
La tassa assume la denominazione di imposta unica ed è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero.
L'imposta si applica alle scommesse di qualunque tipo, comprese quelle relative a eventi esteri e raccolte anche in assenza di concessione efficace.
D.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220/2010
Soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico in conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni.
È soggetto passivo chiunque contribuisca concretamente alla gestione o raccolta delle scommesse; il bookmaker estero è solidalmente responsabile quando l'attività è svolta per suo conto.
Legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lett. a) e b)
La raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione.
La norma è stata qualificata come interpretativa e quindi applicabile anche a periodi precedenti alla sua entrata in vigore, chiarendo l'ambito soggettivo e oggettivo dell'imposta.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 24, commi 8 e 10, convertito dalla legge n. 111/2011
In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non dà seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio determina induttivamente la base imponibile ... applicando l'aliquota massima.
In caso di mancata collaborazione o di documentazione incompleta, l'Amministrazione può ricostruire induttivamente la base imponibile sulla base della raccolta media provinciale e applicare l'aliquota massima prevista.
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2
L'esimente dell'incertezza normativa opera solo quando l'incertezza è oggettiva e inevitabile, non quando deriva dalla personale errata interpretazione del contribuente.
Statuto dei diritti del contribuente, art. 12
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.
Il diritto al contraddittorio preventivo collegato al processo verbale riguarda il contribuente presso i cui locali siano stati eseguiti accessi, ispezioni o verifiche; non si estende automaticamente a un soggetto diverso presso il quale tali attività non siano state svolte.
Artt. 49 e 56 TFUE
Le libertà europee invocate dal bookmaker non impediscono agli Stati membri di disciplinare e tassare il settore del gioco d'azzardo, soggetto a rilevanti esigenze di controllo, tutela dei consumatori e contrasto alla criminalità.
Massime di principio
- Nel settore delle scommesse, la responsabilità fiscale può gravare sia sul soggetto che raccoglie materialmente le puntate sia sul bookmaker per conto del quale l'attività viene svolta, anche se quest'ultimo è stabilito all'estero.
- Per determinare il luogo rilevante ai fini dell'imposta conta la raccolta materiale della scommessa in Italia, non necessariamente il luogo estero in cui il contratto viene formalmente accettato o concluso.
- Un intermediario non è esente dall'imposta solo perché non decide le quote, non assume il rischio economico o svolge attività di incasso e trasmissione: è sufficiente che partecipi in modo essenziale alla gestione o raccolta delle scommesse.
- La mancata produzione di registri, prospetti e dati analitici può consentire all'Amministrazione di procedere con accertamento induttivo e applicare l'aliquota massima prevista.
- Il contraddittorio preventivo derivante da verifiche fiscali non è automaticamente dovuto a ogni soggetto collegato all'impresa verificata; occorre che accessi o ispezioni siano stati svolti nei suoi locali o che una specifica norma imponga tale adempimento.
- L'incertezza normativa può escludere le sanzioni quando sia oggettiva e riconosciuta dal giudice, soprattutto per periodi anteriori a un intervento legislativo chiarificatore; non basta, invece, il semplice errore interpretativo del contribuente.
- Le norme interpretative tributarie possono avere efficacia retroattiva, salvo i limiti derivanti dalla materia penale, dalla ragionevolezza e dalla tutela di altri valori costituzionali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 feb 2017Sentenza del 06/02/2017 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 6 feb 2017Sentenza del 06/02/2017 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 6 feb 2017Sentenza del 06/02/2017 n. 30 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 6 feb 2017Sentenza del 06/02/2017 n. 34 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 6 feb 2017Sentenza del 06/02/2017 n. 73 - Comm. Trib. Prov. Chieti
- Sentenza · 6 feb 2017Sentenza del 06/02/2017 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →