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Sentenza

Sentenza del 06/02/2017 n. 30 - Comm. Trib. Prov. Pavia

Ipoteca - Iscrizione - Procedura - Avviso di iscrizione - Impugnabilità - Divieto - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la comunicazione-avviso di iscrizione di ipoteca, ritenendola autonomamente impugnabile. La questione riguardava la natura dell'atto e gli effetti della preventiva comunicazione prevista dall'art. 77 del D.P.R. 602/1973 prima dell'iscrizione ipotecaria.

La decisione

La comunicazione-avviso di iscrizione di ipoteca è stata considerata un atto avente esclusiva funzione informativa, inserito in un procedimento destinato a concludersi con l'iscrizione dell'ipoteca qualora il contribuente non provveda al pagamento. Non è quindi riconosciuto come atto autonomamente impugnabile. Diversamente, la preventiva comunicazione che l'agente della riscossione deve inviare prima dell'iscrizione è un atto necessario: la sua omissione comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria.

Norme richiamate

  • Art. 77 del D.P.R. 602/1973

    Impone all'agente della riscossione di inviare al contribuente una comunicazione preventiva prima di procedere all'iscrizione ipotecaria. Tale comunicazione costituisce un adempimento necessario, la cui omissione determina la nullità dell'iscrizione.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19667/2014

    Ha affermato la necessità della preventiva comunicazione al contribuente prima dell'iscrizione ipotecaria, a pena di nullità dell'iscrizione stessa.

Massime di principio

  • La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e il successivo avviso informativo non hanno la stessa funzione: la prima è un adempimento necessario e tutela il diritto di difesa, mentre il secondo informa soltanto dell'evoluzione della procedura.
  • Un atto meramente informativo o preparatorio, che non produce autonomamente effetti lesivi immediati, non è normalmente autonomamente impugnabile.
  • Per contestare validamente un'iscrizione ipotecaria occorre verificare, tra l'altro, che sia stata inviata la preventiva comunicazione prevista dalla legge e che il contribuente abbia avuto la possibilità di pagare o presentare osservazioni.
  • L'omissione della preventiva comunicazione può comportare la nullità dell'iscrizione ipotecaria, anche se l'avviso successivo è stato regolarmente ricevuto.

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