Sentenza del 06/02/2017 n. 30 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Ipoteca - Iscrizione - Procedura - Avviso di iscrizione - Impugnabilità - Divieto - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la comunicazione-avviso di iscrizione di ipoteca, ritenendola autonomamente impugnabile. La questione riguardava la natura dell'atto e gli effetti della preventiva comunicazione prevista dall'art. 77 del D.P.R. 602/1973 prima dell'iscrizione ipotecaria.
La decisione
La comunicazione-avviso di iscrizione di ipoteca è stata considerata un atto avente esclusiva funzione informativa, inserito in un procedimento destinato a concludersi con l'iscrizione dell'ipoteca qualora il contribuente non provveda al pagamento. Non è quindi riconosciuto come atto autonomamente impugnabile. Diversamente, la preventiva comunicazione che l'agente della riscossione deve inviare prima dell'iscrizione è un atto necessario: la sua omissione comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria.
Norme richiamate
Art. 77 del D.P.R. 602/1973
Impone all'agente della riscossione di inviare al contribuente una comunicazione preventiva prima di procedere all'iscrizione ipotecaria. Tale comunicazione costituisce un adempimento necessario, la cui omissione determina la nullità dell'iscrizione.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19667/2014
Ha affermato la necessità della preventiva comunicazione al contribuente prima dell'iscrizione ipotecaria, a pena di nullità dell'iscrizione stessa.
Massime di principio
- La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e il successivo avviso informativo non hanno la stessa funzione: la prima è un adempimento necessario e tutela il diritto di difesa, mentre il secondo informa soltanto dell'evoluzione della procedura.
- Un atto meramente informativo o preparatorio, che non produce autonomamente effetti lesivi immediati, non è normalmente autonomamente impugnabile.
- Per contestare validamente un'iscrizione ipotecaria occorre verificare, tra l'altro, che sia stata inviata la preventiva comunicazione prevista dalla legge e che il contribuente abbia avuto la possibilità di pagare o presentare osservazioni.
- L'omissione della preventiva comunicazione può comportare la nullità dell'iscrizione ipotecaria, anche se l'avviso successivo è stato regolarmente ricevuto.
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