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Sentenza

Sentenza del 06/02/2017 n. 73 - Comm. Trib. Prov. Chieti

- Imposte e Tasse - Agevolazioni tributarie - Esenzione dall'imposta ipotecaria su atto di costituzione di ipoteca volontaria a seguito di verbale di mediazione giudiziaria - Ammissibilità in base ad interpretazione costituzionalmente orientata dell'art 17 D. Lgs. N. 28/2010 - Imposte Ipotecarie e Catastali - Richiamo contenuto nell'art. 17, co.2, L. 28/2010 - Interpretazione estensiva del termine tassa - Impostaipotecaria - E' tale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata riconosciuta l'esenzione dall'imposta ipotecaria per l'atto di costituzione dell'ipoteca volontaria conseguente al verbale di mediazione giudiziaria. Il termine "tassa" previsto dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010 è stato interpretato in senso ampio, comprendendo anche l'imposta ipotecaria e le altre imposizioni collegate all'attuazione dell'accordo di mediazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione tributaria prevista dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010 all'atto di costituzione di un'ipoteca volontaria stipulato in esecuzione di un verbale di mediazione. Il punto controverso era se il riferimento alle "tasse" contenuto nella norma dovesse essere interpretato in senso restrittivo, limitandolo alle imposte di registro e di bollo, oppure in senso ampio e atecnico, includendo anche l'imposta ipotecaria. La decisione ha adottato un'interpretazione teleologica, sistematica e costituzionalmente orientata della disciplina, coerente con la finalità di favorire il ricorso alla mediazione.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 28/2010

    Individua la mediazione come procedimento volto ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.

  • Art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010

    Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

    Il riferimento alle tasse deve essere inteso in senso atecnico ed estensivo, includendo anche l'imposta ipotecaria quando l'atto è funzionale e direttamente collegato all'esecuzione dell'accordo di mediazione.

  • Art. 19, legge n. 74/1987

    È richiamato quale riferimento sistematico per il regime di esenzione tributaria degli atti collegati a procedimenti di composizione o definizione delle controversie.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 154/1999

    Sostiene un'interpretazione non meramente formalistica delle disposizioni di esenzione e dei termini tributari, in funzione della finalità agevolativa perseguita dal legislatore.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 11458/2005

    È richiamata a supporto dell'interpretazione sistematica e sostanziale delle norme tributarie collegate a procedimenti di definizione delle controversie.

  • Cassazione n. 6065/2000

    Contribuisce a ritenere che la qualificazione formale del tributo non sia decisiva quando la norma utilizza il termine tassa in senso ampio e funzionale.

Massime di principio

  • Quando una norma agevolativa esenta gli atti relativi a un procedimento di mediazione da ogni tassa o spesa, il termine utilizzato può essere interpretato in senso atecnico e comprendere anche tributi formalmente qualificati come imposte.
  • L'esenzione può estendersi agli atti strettamente necessari o direttamente funzionali all'attuazione dell'accordo di mediazione, come la costituzione di un'ipoteca prevista nell'intesa.
  • Per valutare l'esenzione occorre verificare il collegamento diretto tra l'atto e il procedimento di mediazione: gli atti estranei, solo indirettamente connessi o successivi per autonoma finalità potrebbero non rientrare nell'agevolazione.
  • Le disposizioni di favore per la mediazione devono essere interpretate tenendo conto della finalità di incentivare la composizione alternativa delle controversie, purché l'interpretazione resti coerente con il testo normativo e con il collegamento funzionale dell'atto.

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