Sentenza n. 396/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 136/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1140/2023 del Tribunale di Sassari Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.03.2025, notificata il 19.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per complessivi euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti del c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 136/2025 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 19 marzo 2025. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a beneficiare, per cinque anni scolastici, della Carta elettronica del docente, nella misura di euro 500 per ciascun anno, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi legali ed eventuale maggior somma da rivalutazione. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo, l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero, sempre che nelle more non avesse già adempiuto, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Sassari entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario è stato autorizzato, in caso di incapienza dei fondi, a ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso. Non è stato riconosciuto alcun compenso commissariale, poiché l'incarico è affidato a un dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata giustificata dalla serialità e standardizzazione del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, utilizzato per ordinare all'Amministrazione l'esecuzione della sentenza e per nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva e il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 122, l. n. 107/2015
Costituisce, insieme alla disciplina attuativa, il riferimento normativo per l'attribuzione della Carta elettronica del docente.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato che condanna un'Amministrazione statale al pagamento o all'attribuzione di una somma non viene eseguita, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato, verificata la notificazione del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, la persistente inottemperanza può essere fronteggiata mediante la nomina contestuale di un commissario ad acta, incaricato di adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari all'esecuzione entro il termine assegnato dal giudice.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'Amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a un dirigente territorialmente competente; quando l'incarico è affidato a un dipendente già inserito nella struttura amministrativa, non spetta un compenso aggiuntivo per le funzioni commissariali.
- In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione obbligata, l'esecuzione del giudicato relativo a obbligazioni pecuniarie può avvalersi dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e dell'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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