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Sentenza

Sentenza del 11/03/2016 n. 4772 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che aveva respinto l'appello dell'Ufficio confermando sostanzialmente la decisione di primo grado relativa all'accertamento presuntivo di maggiori ricavi ai fini IVA, IRPEG e IRAP per l'anno 1998. Il motivo principale accolto riguardava la nullità della sentenza per carenza strutturale di motivazione: la CTR si era limitata a richiamare genericamente la decisione di primo grado e ad affermare l'inconsistenza della pretesa fiscale, senza illustrare le critiche dell'Agenzia, esaminare concretamente gli elementi dell'accertamento o spiegare l'iter logico seguito. Gli ulteriori motivi riguardavano la legittimità dell'accertamento induttivo, fondato anche sulle rimanenze indicate genericamente negli inventari e sui saldi negativi del conto cassa, nonché l'insufficienza della motivazione della CTR.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana per nullità derivante dal difetto di motivazione e ha rinviato la causa alla CTR, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia fornendo una motivazione completa e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha quindi deciso nel merito la legittimità dell'accertamento induttivo né stabilito definitivamente l'entità della pretesa fiscale.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61

    La sentenza tributaria deve contenere l'illustrazione dei motivi della decisione; l'art. 61 rende applicabili tali requisiti anche alle sentenze di appello.

    Una sentenza della Commissione Tributaria Regionale è nulla quando non espone le critiche dell'appellante e le ragioni per cui esse vengono accolte o respinte. Il giudice d'appello non può limitarsi a confermare la decisione di primo grado con formule generiche.

  • Art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

    La motivazione deve consentire di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e di comprendere le ragioni poste a fondamento del dispositivo.

  • Art. 156, comma 2, c.p.c.

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    Nel caso esaminato, la carenza motivazionale era così grave da impedire di individuare il tema della decisione e le ragioni del rigetto dell'appello, con conseguente nullità della sentenza.

  • Art. 161 c.p.c.

    È richiamato in relazione ai vizi della sentenza e alla loro rilevanza processuale.

  • Art. 118 disposizioni di attuazione del c.p.c.

    La sentenza deve esporre i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.

    La motivazione per relationem è ammissibile solo se il rinvio alla precedente decisione consente di comprendere agevolmente le argomentazioni esaminate e le ragioni della loro condivisione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. d)

    La norma disciplina l'accertamento induttivo dei redditi quando le irregolarità o le omissioni della contabilità consentono di ritenere inattendibili le scritture e di ricostruire presuntivamente i ricavi.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55

    La disposizione consente, ai fini IVA, il ricorso all'accertamento induttivo o analitico-induttivo in presenza dei presupposti previsti dalla legge.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Sono richiamati rispettivamente per la denuncia di violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione.

  • Art. 378 c.p.c.

    Disciplina il deposito della memoria illustrativa nel giudizio di cassazione, richiamata dal contribuente resistente.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2

    Prevede il rinvio alle norme del codice di procedura civile per quanto non disciplinato dal processo tributario, rendendo applicabile anche l'art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria d'appello deve esaminare concretamente i motivi di gravame e spiegare perché li accoglie o li respinge; la mera adesione alla sentenza di primo grado, accompagnata da formule di stile, può determinarne la nullità.
  • La motivazione per relationem è valida soltanto se il rinvio alla precedente decisione è specifico, consente di individuare le argomentazioni esaminate e rende comprensibile il percorso logico del giudice.
  • Quando la sentenza impugnata è nulla per difetto di motivazione, la Cassazione normalmente cassa con rinvio senza decidere direttamente la fondatezza dell'accertamento fiscale.
  • Gli elementi posti a fondamento di un accertamento induttivo, come saldi negativi di cassa o irregolarità nella descrizione delle rimanenze, devono essere valutati dal giudice in modo concreto e motivato, verificando se possiedano effettivamente gravità, precisione e concordanza.
  • Il giudice tributario deve indicare quali documenti ed elementi probatori ha esaminato e per quali ragioni li ritiene idonei o inidonei a sostenere la pretesa fiscale; affermazioni apodittiche sull'inconsistenza dell'accertamento non sono sufficienti.

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