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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19973/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per reati connessi alla prostituzione (art. 110 c.p. e art. 3 comma 2 nn. 4) e 8), art. 4 comma 1 nn. 5) e 7) legge n. 75/1958). Contestavano, tra l'altro: 1) l'impossibilità logica di concorrerenza tra il reato di reclutamento e quello di sfruttamento (consunzione); 2) la valutazione delle prove e l'attendibilità della teste S., che non avrebbe identificato esplicitamente B.P.; 3) la mancanza del dolo specifico per il reato di reclutamento; 4) l'assenza di prova della partecipazione ai proventi della prostituzione e la possibile configurabilità solo del favoreggiamento; 5) vizi di motivazione circa la ripartizione dei proventi e le deduzioni tratte da testimonianze indirette; 6) errori nella determinazione della pena e nella valutazione delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e la sentenza di merito confermata. La Corte di Cassazione ha ritenuto: a) non esiste automatica assorbimento tra le fattispecie di reclutamento e di sfruttamento: possono concorrere quando ricorrono condotte oggettive e finalità diverse; b) la testimonianza della S. è stata valutata come attendibile alla luce delle circostanze (prezzi anomali delle bottiglie, presenza di condom, coerenza fattuale) e le inferenze operate dai giudici di merito (identificazione di B.P. quale donna che reclutava e partecipazione gestionale di V.M.) risultano logicamente fondate; c) il dolo specifico del reclutamento può essere ricavato dagli elementi probatori, tra cui la struttura commerciale del locale e la maggiorazione dei prezzi nei privé come corrispettivo per prestazioni sessuali; d) lo sfruttamento della prostituzione comprende anche la partecipazione, anche occasionale, ai proventi o ad utilità derivanti dall'altrui prostituzione (es. maggiorazione dei prezzi), sicché la prova fornita è ritenuta sufficiente; e) la determinazione della pena e la scelta di dare alle attenuanti il valore di equivalenza sono rimessi alla prudente valutazione del giudice di merito e non appaiono manifestamente illogiche. Sono altresì imposte ai ricorrenti le spese processuali e il pagamento di Euro 1.000 ciascuno ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale

    riferimento al concorso di persone nel reato

  • Legge n. 75 del 1958 (legge 'Merlin')

    art. 3 comma 2 nn. 4) e 8); art. 4 comma 1 nn. 5) e 7)

    art. 3 contiene una serie di fattispecie penalmente rilevanti (reclutamento, sfruttamento ecc.); la Corte conferma che alcune ipotesi possono concorrenza tra loro quando hanno elementi oggettivi e finalità diverse

  • Codice di procedura penale

    norma richiamata per la condanna al pagamento delle spese processuali dei ricorrenti nei procedimenti di cassazione

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione

    Sez. III, 27 ottobre 2011, n. 38941; Sez. III, 31 maggio 1995, n. 6353

    citate in tema di rapporti di consunzione e concorrenza tra diverse ipotesi dell'art. 3 legge 75/1958

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione

    Sez. III, 9 gennaio 2019, n. 741

    interpretazione estensiva dello sfruttamento della prostituzione che comprende utilità o partecipazione ai proventi anche indirette

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione

    Sez. III, 9 luglio 2019, n. 29968; Sez. VI, 22 novembre 2022, n. 44428; Sez. II, 26 giugno 2017, n. 31543

    richiamate in tema di onere motivazionale per la determinazione della pena e limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle attenuanti

Massime di principio

  • Le fattispecie previste dall'art. 3 legge 75/1958 non sono automaticamente fra loro assorbenti: reclutamento e sfruttamento possono concorrere quando hanno elementi oggettivi e finalità differenti.
  • La mancanza di una indicazione nominativa in una testimonianza non esclude la responsabilità se il giudice può logicamente inferire l'identità dalla totalità degli elementi probatori (es. gestione del locale, ruoli organizzativi).
  • Il dolo specifico nel reato di reclutamento può essere desunto anche da elementi indiziari e dall'impostazione commerciale del locale (prezzi differenti, servizi offerti nei privé); non è necessario un'ammissione esplicita di volontà illecita.
  • Lo sfruttamento della prostituzione comprende sia la percezione diretta di somme sia qualsiasi utilità economica o parassitaria derivante dall'attività altrui (es. maggiorazione dei prezzi per servizi connessi): la partecipazione anche occasionale ai proventi è sufficiente.
  • La valutazione della credibilità dei testi e la quantificazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo in presenza di vizio di legge o manifesta illogicità.
  • In casi analoghi la strategia difensiva che si fondi solo su mera contestazione formale (es. mancata identificazione diretta, interpretazione riduttiva della nozione di sfruttamento) rischia di non superare il vaglio d'appello e di legittimità se esistono elementi indiziari concreti e coerenti.

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