Cassazione Penale, Sentenza n. 19973/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per reati connessi alla prostituzione (art. 110 c.p. e art. 3 comma 2 nn. 4) e 8), art. 4 comma 1 nn. 5) e 7) legge n. 75/1958). Contestavano, tra l'altro: 1) l'impossibilità logica di concorrerenza tra il reato di reclutamento e quello di sfruttamento (consunzione); 2) la valutazione delle prove e l'attendibilità della teste S., che non avrebbe identificato esplicitamente B.P.; 3) la mancanza del dolo specifico per il reato di reclutamento; 4) l'assenza di prova della partecipazione ai proventi della prostituzione e la possibile configurabilità solo del favoreggiamento; 5) vizi di motivazione circa la ripartizione dei proventi e le deduzioni tratte da testimonianze indirette; 6) errori nella determinazione della pena e nella valutazione delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e la sentenza di merito confermata. La Corte di Cassazione ha ritenuto: a) non esiste automatica assorbimento tra le fattispecie di reclutamento e di sfruttamento: possono concorrere quando ricorrono condotte oggettive e finalità diverse; b) la testimonianza della S. è stata valutata come attendibile alla luce delle circostanze (prezzi anomali delle bottiglie, presenza di condom, coerenza fattuale) e le inferenze operate dai giudici di merito (identificazione di B.P. quale donna che reclutava e partecipazione gestionale di V.M.) risultano logicamente fondate; c) il dolo specifico del reclutamento può essere ricavato dagli elementi probatori, tra cui la struttura commerciale del locale e la maggiorazione dei prezzi nei privé come corrispettivo per prestazioni sessuali; d) lo sfruttamento della prostituzione comprende anche la partecipazione, anche occasionale, ai proventi o ad utilità derivanti dall'altrui prostituzione (es. maggiorazione dei prezzi), sicché la prova fornita è ritenuta sufficiente; e) la determinazione della pena e la scelta di dare alle attenuanti il valore di equivalenza sono rimessi alla prudente valutazione del giudice di merito e non appaiono manifestamente illogiche. Sono altresì imposte ai ricorrenti le spese processuali e il pagamento di Euro 1.000 ciascuno ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale
riferimento al concorso di persone nel reato
Legge n. 75 del 1958 (legge 'Merlin')
art. 3 comma 2 nn. 4) e 8); art. 4 comma 1 nn. 5) e 7)
art. 3 contiene una serie di fattispecie penalmente rilevanti (reclutamento, sfruttamento ecc.); la Corte conferma che alcune ipotesi possono concorrenza tra loro quando hanno elementi oggettivi e finalità diverse
Codice di procedura penale
norma richiamata per la condanna al pagamento delle spese processuali dei ricorrenti nei procedimenti di cassazione
Giurisprudenza Corte di Cassazione
Sez. III, 27 ottobre 2011, n. 38941; Sez. III, 31 maggio 1995, n. 6353
citate in tema di rapporti di consunzione e concorrenza tra diverse ipotesi dell'art. 3 legge 75/1958
Giurisprudenza Corte di Cassazione
Sez. III, 9 gennaio 2019, n. 741
interpretazione estensiva dello sfruttamento della prostituzione che comprende utilità o partecipazione ai proventi anche indirette
Giurisprudenza Corte di Cassazione
Sez. III, 9 luglio 2019, n. 29968; Sez. VI, 22 novembre 2022, n. 44428; Sez. II, 26 giugno 2017, n. 31543
richiamate in tema di onere motivazionale per la determinazione della pena e limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle attenuanti
Massime di principio
- Le fattispecie previste dall'art. 3 legge 75/1958 non sono automaticamente fra loro assorbenti: reclutamento e sfruttamento possono concorrere quando hanno elementi oggettivi e finalità differenti.
- La mancanza di una indicazione nominativa in una testimonianza non esclude la responsabilità se il giudice può logicamente inferire l'identità dalla totalità degli elementi probatori (es. gestione del locale, ruoli organizzativi).
- Il dolo specifico nel reato di reclutamento può essere desunto anche da elementi indiziari e dall'impostazione commerciale del locale (prezzi differenti, servizi offerti nei privé); non è necessario un'ammissione esplicita di volontà illecita.
- Lo sfruttamento della prostituzione comprende sia la percezione diretta di somme sia qualsiasi utilità economica o parassitaria derivante dall'attività altrui (es. maggiorazione dei prezzi per servizi connessi): la partecipazione anche occasionale ai proventi è sufficiente.
- La valutazione della credibilità dei testi e la quantificazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo in presenza di vizio di legge o manifesta illogicità.
- In casi analoghi la strategia difensiva che si fondi solo su mera contestazione formale (es. mancata identificazione diretta, interpretazione riduttiva della nozione di sfruttamento) rischia di non superare il vaglio d'appello e di legittimità se esistono elementi indiziari concreti e coerenti.
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