Cassazione Civile, Ordinanza n. 08491/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (notaio)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da alcuni soggetti contro un notaio e contro i due odierni ricorrenti, finalizzata ad accertare l'inesistenza del diritto di proprietà, anche per usucapione, in capo a uno dei convenuti, la nullità di un atto di donazione di un fondo, il rilascio del bene e il risarcimento del danno. I convenuti avevano a loro volta eccepito l'usucapione del fondo. Il tribunale aveva accolto la domanda attorea, affermando che il soggetto che aveva donato non era proprietario del bene e dichiarando la nullità della donazione, con rigetto della domanda risarcitoria; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e degli artt. 1158 e 2729 c.c., lamentando motivazione apparente e contraddittoria nella valutazione delle attività materiali sul fondo (coltivazione, allevamento, realizzazione di stalla, vigneto, pulizia, aratura, fresatura, piantumazione); 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la realizzazione di un cancello posto a chiusura del fondo; 3) violazione degli artt. 2729 e 1158 c.c. per non avere valorizzato un'attestazione del sindaco che riferiva del possesso del fondo sin dal 1970.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del merito della ricostruzione probatoria, operazione preclusa in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo sufficiente sul fatto che le prove testimoniali non consentivano di identificare con precisione il fondo e non offrivano elementi univoci sul possesso, mentre l'attestazione del sindaco era un mero asserto privo di indicazione della fonte di conoscenza e quindi privo di valenza probatoria. La Suprema Corte ha richiamato i principi secondo cui la violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece era soggetta a regola diversa, mentre non è censurabile la mera difformità di valutazione del materiale istruttorio; ha inoltre richiamato il limite del giudizio di legittimità in presenza di doppia conforme. Le spese nei confronti del notaio sono state dichiarate irripetibili, perché egli era mero chiamato in garanzia/denuntiatio e non vero contraddittore; è stato infine disposto l'onere del contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente o contraddittoria
art. 1158 c.c.
richiamato in relazione al preteso acquisto per usucapione del fondo
art. 2729 c.c.
richiamato con riferimento alle presunzioni semplici e alla loro valutazione
art. 115 c.p.c.
la sua violazione non può consistere nella mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito
art. 116 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di prova legale; non basta lamentare una cattiva valutazione del materiale istruttorio
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è censurabile solo nei rigorosi limiti oggi consentiti; non può trasformarsi in riesame del merito
art. 348 ter, comma 5, c.p.c.
in presenza di doppia conforme il ricorrente deve indicare e confrontare le ragioni di fatto delle due decisioni per evitare l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
opera come filtro di inammissibilità quando la censura non si confronta con l'orientamento consolidato e mira a un riesame non consentito
art. 334, comma 2, c.p.c.
menzionato in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
comporta, nei presupposti di legge, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 D.P.R. 115/2002
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio sotto le spoglie della denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale; la censura è ammissibile solo se evidenzia un errore di sussunzione o un vizio motivazionale nei limiti stretti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un regime di valutazione diverso da quello imposto dalla legge, non quando il ricorrente contesti il mero peso probatorio assegnato alle risultanze.
- La doglianza ex art. 115 c.p.c. richiede l'allegazione che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione fondato sul vizio di motivazione richiede la specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Attestazioni o dichiarazioni prive di indicazione della fonte di conoscenza possono essere considerate meri asserti e non assumere autonoma efficacia probatoria idonea a fondare l'accertamento del possesso ai fini dell'usucapione.
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