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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04647/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello, confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008. L'atto impositivo contestava alla contribuente l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo che alcuni acquisti di merci provenissero da società "cartiere" e negando quindi sia la detrazione dell'IVA fatturata sia, in via correlata, la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Con il primo motivo l'Agenzia denunciava violazione delle norme sull'IVA e delle regole probatorie, sostenendo che la CTR aveva escluso l'inesistenza soggettiva delle operazioni solo perché le merci erano state effettivamente consegnate, aveva preteso una prova documentale diretta della consapevolezza della contribuente e aveva valorizzato in modo improprio la regolarità dei pagamenti, l'asserita congruità dei prezzi e l'archiviazione del procedimento penale a carico dell'amministratore. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizi motivazionali, sostenendo che la CTR aveva giustificato la differenza di prezzo con sconti e premi mai allegati dalla contribuente e aveva reso una motivazione solo apparente, oltre a dare peso decisivo all'archiviazione penale. La Corte ha osservato preliminarmente che il ricorso, pur fondato sulla disciplina IVA, non investiva specificamente la parte della decisione relativa ai costi diretti, per i quali valgono principi diversi. Nel merito ha ritenuto fondati i motivi relativi all'IVA, rilevando che la CTR aveva applicato criteri errati in tema di prova della consapevolezza del cessionario, aveva motivato in modo incongruo e aveva attribuito rilievo improprio al provvedimento di archiviazione penale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate limitatamente alle censure concernenti la detrazione IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo errata la decisione della CTR sotto il profilo del criterio di prova della consapevolezza del contribuente, della motivazione sulla questione del prezzo e dell'uso dell'archiviazione penale come elemento decisivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando i corretti principi in materia di IVA. Il ricorso non è stato esaminato come volto a censurare specificamente la parte relativa alla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, rispetto alla quale la motivazione della Corte segnala la diversità del quadro normativo.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La detrazione IVA è negata se l'Amministrazione prova che l'operazione è soggettivamente inesistente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione.

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato nel quadro delle norme IVA asseritamente violate dalla CTR.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La prova della consapevolezza del contribuente può essere fornita anche mediante presunzioni semplici.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.

  • art. 112 c.p.c.

    La CTR è stata censurata per avere deciso oltre o al di fuori del devoluto, giustificando con sconti e premi un fatto non allegato dalla contribuente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente quando non consente il controllo sul ragionamento decisorio.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La sentenza deve superare il minimo costituzionale di motivazione.

  • art. 408 c.p.p.

    Il decreto di archiviazione penale non preclude al giudice tributario una autonoma valutazione dei fatti.

  • art. 654 c.p.p.

    L'archiviazione non rientra tra i provvedimenti dotati di autorità di giudicato nel processo tributario.

  • art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993

    Richiamato per chiarire che la disciplina della deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti, ai fini delle imposte dirette, è diversa da quella IVA.

  • art. 8, comma 1, d.l. n. 16/2012 conv. in l. n. 44/2012

    Consente la deduzione dei costi, per determinate operazioni soggettivamente inesistenti, se non usati direttamente per commettere il reato e se rispettano i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

  • art. 8, comma 3, d.l. n. 16/2012

    La disciplina sulla deducibilità dei costi si applica anche agli atti, fatti o attività anteriori all'entrata in vigore.

Massime di principio

  • In materia di IVA, nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni semplici, non solo la fittizietà del fornitore ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
  • La prova della consapevolezza del contribuente non richiede necessariamente prova documentale diretta: può essere desunta da un quadro indiziario complessivo, purché gli indizi siano oggettivi e specifici.
  • La regolarità formale della contabilità, l'effettivo pagamento delle fatture o la successiva rivendita della merce non escludono di per sé la natura soggettivamente inesistente dell'operazione e non bastano a dimostrare l'estraneità alla frode.
  • La giustificazione del prezzo d'acquisto con sconti o premi deve poggiare su allegazioni e riscontri concreti; in mancanza, una motivazione che si limiti ad affermazioni generiche è apparente e non consente il controllo di legittimità.
  • Nel processo tributario il giudice non può attribuire valore decisivo al decreto di archiviazione penale, dovendo valutare autonomamente i fatti alla luce del complessivo materiale probatorio acquisito in sede tributaria.
  • La disciplina della detraibilità IVA per operazioni soggettivamente inesistenti non coincide con quella della deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, che è governata da una normativa diversa e da presupposti propri.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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