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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14962/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso per IRPEG a credito risultante da una dichiarazione dei redditi. Dopo il silenzio-diniego dell'Ufficio e il successivo giudicato favorevole alla contribuente sulla domanda di rimborso, la società ha promosso un primo ricorso per ottemperanza, dichiarato inammissibile per irregolarità della messa in mora dell'Erario; ha poi notificato un nuovo atto di messa in mora e presentato un secondo ricorso per ottemperanza, respinto perché ritenuto intervenuto il giudicato sulla prescrizione del diritto al rimborso; infine, notificato un terzo atto di messa in mora a mezzo ufficiale giudiziario, ha presentato un ulteriore ricorso per ottemperanza, dichiarato inammissibile dalla CTP sul rilievo che si fosse ormai formato il giudicato sull'azione di ottemperanza. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 70 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che le precedenti decisioni di inammissibilità e rigetto erano fondate solo sul difetto di un presupposto processuale o su un rilievo non idoneo a formare giudicato esterno, sicché non avrebbero potuto precludere il nuovo ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, chiarendo che il sindacato ex art. 70 d.lgs. 546/1992 può investire anche errori in procedendo diversi dalla stretta violazione delle norme del giudizio di ottemperanza. Nel merito, però, ha respinto il motivo: la precedente sentenza che aveva rigettato l'ottemperanza per prescrizione del diritto al rimborso aveva accertato un presupposto sostanziale del diritto fatto valere, con efficacia di giudicato ex art. 2909 c.c., opponibile in ogni altro giudizio tra le stesse parti. La parte avrebbe dovuto impugnare quella statuizione con i rimedi propri, e non proporre un nuovo giudizio di ottemperanza. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. n. 546/1992

    "violazione delle norme del procedimento"

    il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza consente il sindacato non solo sulle violazioni delle norme specifiche del procedimento, ma anche su ogni altro error in procedendo commesso dal giudice dell'ottemperanza, compreso l'omesso esame di una pretesa che doveva essere esaminata.

  • art. 2909 c.c.

    "fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa"

    l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, quando riguarda un presupposto sostanziale del diritto azionato, preclude di rimettere in discussione quel punto in successivi giudizi tra le stesse parti.

  • art. 2953 c.c.

    la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto e, se non validamente interrotta, estingue la pretesa di rimborso.

  • art. 111 Cost.

    la parte soccombente in ottemperanza può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge quando la decisione incida sulla legge regolatrice del rapporto sostanziale, inclusa la prescrizione del diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributario il giudice non si limita a un'esecuzione meramente coattiva, ma può e deve compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata del comando giudiziale e verificare i presupposti del diritto da attuare.
  • Quando il giudice dell'ottemperanza decide su un presupposto sostanziale del diritto azionato, come la prescrizione, la relativa statuizione è idonea a formare giudicato sostanziale e non può essere aggirata con un nuovo ricorso di ottemperanza.
  • La parte che intenda contestare una decisione dell'ottemperanza che abbia definito un profilo sostanziale del rapporto deve utilizzare il rimedio impugnatorio appropriato; la proposizione di un nuovo giudizio identico è preclusa dal giudicato.
  • L'eccezione di prescrizione del diritto al rimborso, se accertata con decisione passata in giudicato, è opponibile in ogni successivo giudizio tra le stesse parti fondato sul medesimo fatto generatore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrescrizione

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