Cassazione Penale, Sentenza n. 10862/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per tentato furto in abitazione (notturno, con violenza sulle cose) e deducevano: 1) nullità della sentenza di appello per vizio della notifica del decreto di citazione e per mancata valutazione/riscontro delle conclusioni scritte inoltrate via PEC dal difensore, con contestuale violazione del diritto di difesa e dei termini a comparire; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. (ravvedimento/resarcimento), essendo stata versata alla persona offesa la somma di Euro 1.000,00.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha rilevato che la notifica del decreto era stata eseguita sia a mani proprie agli imputati (Carabinieri, 18/01/2023) sia via PEC al difensore (17/01/2023) e che le conclusioni scritte non contenevano elementi tali da determinare una nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p.: in concreto le doglianze non sarebbero state accolte anche se esaminate. Sul secondo motivo ha osservato che non risulta documentalmente provato che il risarcimento alla persona offesa fosse intervenuto prima dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato (requisito necessario per l'applicazione dell'art. 62, n. 6); inoltre i giudici del merito hanno motivato adeguatamente il diniego, potendo comunque valutare il pagamento tardivo ai fini delle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Norma richiamata quale parte della fattispecie contestata (concorrente di circostanze); utilizzata come riferimento alla qualificazione del reato e delle circostanze
art. 624-bis cod. pen.
Norma che disciplina il furto in abitazione; richiamata come reato contestato (tentato furto in appartamento)
art. 625 n.2 cod. pen.
Aggravante applicata per le modalità del reato (es. notturno/violento) richiamata nella motivazione della condanna
art. 61 n.5 cod. pen.
Circostanza aggravante richiamata nel quadro della determinazione della pena
art. 161, comma 4 c.p.p.
Disciplina della notificazione agli imputati e ai difensori; la Corte ha ritenuto corretta la notificazione al difensore via PEC e quella a mani proprie agli imputati
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma sulla nullità generale per lesione del diritto di difesa: la Corte richiama che la mancata valutazione di memorie via PEC integra nullità solo se quelle contengano autonomo contenuto argomentativo idoneo a sostenere il gravame
art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. con l. 18/12/2020, n. 176)
Norme emergenziali che hanno legittimato l'uso della PEC per l'inoltro di conclusioni: la giurisprudenza della Corte indica i limiti della rilevanza di tali memorie ai fini della nullità
art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.
Circostanza attenuante per il risarcimento del danno: la Corte sottolinea il requisito temporale rigoroso (deve intervenire prima dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato) e che la quietanza non è automaticamente vincolante; il giudice valuta comunque il ravvedimento e la neutralizzazione della pericolosità sociale
principio di autosufficienza del ricorso (giurisprudenza)
Il ricorso deve essere autosufficiente e corredato dei documenti decisivi per l'apprezzamento delle censure (es. prove dell'avvenuto risarcimento nel termine richiesto)
Massime di principio
- Le memorie inviate via PEC durante il periodo emergenziale producono nullità della pronuncia solo se contengono un autonomo contenuto argomentativo idoneo a modificare l'esito del giudizio; memorie meramente ripetitive o formali non bastano.
- La notificazione al difensore via PEC, se documentalmente provata, e la notificazione a mani proprie all'imputato sono valide; la mancata menzione espressa delle memorie depositate non determina automaticamente la nullità quando le doglianze risultano infondate.
- Per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. nel rito abbreviato è essenziale che il risarcimento sia intervenuto e sia documentato prima dell'ordinanza di ammissione al rito; la prova deve essere allegata tempestivamente (principio di autosufficienza).
- Il giudice di merito conserva discrezionalità valutativa: anche un risarcimento tardivo può influire positivamente sul riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, pur non soddisfacendo i requisiti stringenti dell'attenuante speciale.
- Se la difesa intende far valere fatti o documenti decisivi (es. quietanze, dichiarazioni della parte offesa), è necessario depositarli nel processo di merito e allegarli anche nei gradi successivi se si vuol far censura in Cassazione.
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