Sentenza n. 12955/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del giudizio collegiale – inserito nella piattaforma telematica riservata alla procedura oggetto di controversia a seguito di quanto indicato nel verbale n. 20 del 3.7.2020 al comma 3 della pagina 2 - che ha negato al ricorrente il riconoscimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale delle funzioni di Professore Universitario di I fascia per il settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali nella procedura di cui al D.D. n. 1796 del 27.10.2023; - nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto conseguente e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio collegiale negativo della Commissione ASN relativo al mancato riconoscimento del titolo di cui alla lettera g) e conseguente diniego dell'abilitazione scientifica nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio collegiale con cui la Commissione ASN gli ha negato l'abilitazione di prima fascia, ritenendo posseduti soltanto due dei tre titoli richiesti. Il diniego del titolo di cui alla lettera g), relativo alla formale attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca presso qualificati atenei o istituti esteri o sovranazionali, era motivato dalla formula secondo cui non vi sarebbe stata adeguata evidenza in domanda di un incarico della durata non inferiore a sei mesi. Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità, evidenziando di avere dichiarato tre incarichi di insegnamento presso l'Università di Glasgow, svolti tra il 2014 e il 2018, con indicazione degli elementi essenziali richiesti dal bando. Ha inoltre sostenuto che la Commissione non avesse spiegato se il diniego dipendesse dall'assenza di una formale attribuzione, dalla durata, dalla natura delle attività o dalla loro coerenza con il settore concorsuale; che la documentazione integrativa era facoltativa; che l'Amministrazione avrebbe dovuto verificare le dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; e che una precedente Commissione ASN aveva riconosciuto i medesimi incarichi come titolo g), rendendo necessaria una motivazione puntuale del diverso esito. Il Ministero ha sostenuto che la documentazione non dimostrasse la formale attribuzione degli incarichi e che la Commissione esercitasse discrezionalità tecnica non vincolata dalle precedenti valutazioni. Il ricorrente ha infine contestato l'integrazione postuma della motivazione contenuta nella nota ministeriale e nelle controdeduzioni del Presidente della Commissione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il giudizio negativo, limitatamente al vizio di motivazione, ordinando all'Amministrazione di riesaminare la domanda entro 90 giorni, mediante una Commissione in diversa composizione. Il giudice ha riconosciuto che le valutazioni della Commissione ASN costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per vizi estrinseci di logicità, congruità, adeguatezza della motivazione e per macroscopiche illogicità, irragionevolezza o travisamento. Tuttavia, ha ritenuto insufficiente la formula secondo cui non vi sarebbe stata adeguata evidenza del titolo, perché non chiariva se mancassero la formale attribuzione, la durata minima, la natura dell'attività, la riconducibilità a un incarico unitario o altro requisito. La motivazione non si confrontava neppure con i tre corsi specificamente dichiarati dal candidato, né i giudizi individuali fornivano un adeguato chiarimento. La precedente valutazione positiva dei medesimi incarichi non vincolava la nuova Commissione, ma rendeva necessaria una motivazione rafforzata sulle ragioni del diverso apprezzamento. Il TAR ha inoltre ritenuto illegittima l'integrazione postuma della motivazione operata dalla nota ministeriale e dalle controdeduzioni, poiché queste introducevano per la prima volta la specifica ragione della mancata dimostrazione della formale attribuzione degli incarichi. Quanto alle dichiarazioni sostitutive, il giudice ha rilevato che il bando imponeva al candidato di dichiarare gli elementi essenziali dei titoli, mentre la produzione di documentazione integrativa era facoltativa. Di fronte a una dichiarazione completa, la Commissione avrebbe dovuto chiarire se dubitasse della veridicità dei fatti, procedendo in tal caso alle verifiche previste dal d.P.R. n. 445/2000, oppure se ritenesse i fatti veri ma giuridicamente inidonei a integrare il titolo, esplicitando le ragioni tecnico-discrezionali del diniego. Il giudice non ha accertato la spettanza dell'abilitazione né la riconducibilità degli incarichi al titolo g), rimessa alla Commissione in sede di riesame. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti e le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 16 l. 240/2010
La Commissione esprima un «motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche».
Impone che il giudizio della Commissione ASN sia motivato e fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.
art. 8, comma 1, d.P.R. 95/2016
Richiamato quale base normativa del requisito relativo al possesso dei titoli necessari per l'abilitazione.
art. 6 d.m. 120/2016
Prevede che l'abilitazione sia conferita ai candidati che soddisfano le condizioni relative all'impatto della produzione scientifica, al possesso di almeno tre titoli e alla qualità complessiva delle pubblicazioni.
art. 3 l. 241/1990
Richiede una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni del provvedimento e impedisce che ragioni tecnico-discrezionali nuove siano introdotte per la prima volta in giudizio.
artt. 71 e 72 d.P.R. 445/2000
Quando l'Amministrazione dubita della veridicità delle dichiarazioni sostitutive deve esercitare i poteri di controllo previsti dalla disciplina; non può limitarsi a negare genericamente efficacia dimostrativa alla dichiarazione.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice, in caso di annullamento, di imporre all'Amministrazione le misure necessarie per l'esecuzione della decisione, inclusa la rinnovazione della valutazione entro un termine e in diversa composizione.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi all'Abilitazione Scientifica Nazionale, la discrezionalità tecnica della Commissione non esclude l'obbligo di una motivazione specifica, congrua e intellegibile, capace di indicare le ragioni per cui ciascun requisito del titolo dichiarato è ritenuto sussistente o mancante.
- Una formula generica quale «non vi è adeguata evidenza» non è sufficiente quando non consente di comprendere se il diniego dipenda dall'assenza di documentazione, dalla mancata formalità dell'incarico, dalla durata, dalla natura dell'attività o da altro requisito previsto dalla lex specialis.
- Quando il candidato ha reso una dichiarazione sostitutiva completa degli elementi essenziali richiesti dal bando e la documentazione integrativa è facoltativa, l'Amministrazione non può fondare il diniego sulla sola mancata produzione di ulteriori documenti senza chiarire se contesti la veridicità dei fatti o la loro idoneità giuridico-valutativa.
- Se l'Amministrazione dubita della veridicità di una dichiarazione sostitutiva deve attivare i poteri di verifica previsti dagli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000; se invece ritiene veri i fatti ma inidonei a integrare il requisito, deve esplicitare le ragioni tecnico-discrezionali di tale conclusione.
- La motivazione di un giudizio amministrativo negativo non può essere integrata in giudizio mediante nuovi argomenti tecnico-discrezionali non ricavabili dall'atto originario; le controdeduzioni difensive possono al più illustrare ragioni già espresse, non introdurne di nuove.
- Una precedente valutazione favorevole dei medesimi titoli non vincola una nuova Commissione, ma impone una motivazione puntuale e verificabile quando la nuova valutazione conduca a un esito contrario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1568/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1569/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1571/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1572/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1573/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →