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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28280/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancata indicazione dei componenti della famiglia anagrafica (art. 79 d.P.R. 115/2002). Sostiene di essere l'unico componente della famiglia anagrafica e che l'assenza di altri conviventi giustifica la mancata indicazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 79, comma 1, lett. b) d.P.R. 115/2002 impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle generalità e dei codici fiscali dei componenti della famiglia anagrafica. Poiché il reddito da considerare è la somma dei redditi del richiedente e di ogni componente (art. 76, comma 2), in mancanza di altri componenti il richiedente deve espressamente dichiarare di essere l'unico componente. L'omessa dichiarazione rende incompleta l'istanza e determina l'inammissibilità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 99

    Norma di procedimento: il ricorso era proposto in sede di opposizione ex art. 99. Usata come base procedurale per l'esame dell'impugnazione, non incide sul merito dei requisiti di ammissione al patrocinio.

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 79, comma 1, lett. b)

    art. 79, comma 1, lett. b) d.P.R. 115/2002

    Prevede, a pena d'inammissibilità, l'obbligo di indicare le generalità e i codici fiscali dei componenti della famiglia anagrafica. Il Tribunale ha interpretato che l'obbligo comprende anche la dichiarazione negativa (essere unico componente) se non vi sono altri membri.

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 76, comma 2

    art. 76, comma 2 d.P.R. 115/2002

    Stabilisce che il reddito rilevante per l'ammissione è la somma dei redditi conseguiti dal richiedente e da ogni componente della famiglia. Perciò la composizione della famiglia anagrafica è un elemento essenziale per la verifica del requisito economico.

Massime di principio

  • Per le istanze di patrocinio a spese dello Stato è obbligatorio indicare i componenti della famiglia anagrafica con i relativi dati; se non ci sono altri componenti occorre dichiarare espressamente di essere l'unico componente.
  • L'obbligo di indicazione dei componenti è funzionale alla verifica del requisito reddituale: l'autorità calcola il reddito sommando quello del richiedente e degli eventuali familiari.
  • La mancata dichiarazione, anche se solo per omissione di una "dichiarazione negativa" (cioè non aver scritto "sono unico componente"), può rendere l'istanza incompleta e quindi inammissibile.
  • In caso di omissione formale è difficile ottenere l'annullamento del provvedimento solo con il rilievo che l'assenza di altri conviventi sarebbe implicita; è opportuno integrare sempre l'istanza con esplicite dichiarazioni o documentazione anagrafica.
  • Se si riceve un rigetto per incompletezza formale è consigliabile valutare la possibilità di presentare una nuova istanza corretta o, se ammesso, un'istanza integrativa tempestiva; tuttavia i termini e le modalità dipendono dalla fase procedimentale e dal rimedio esperibile.

Testo integrale

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