Ordinanza n. 171/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento 1) del provvedimento di “richiesta di restituzione somme indebitamente percepite-provvedimento di accertamento definitivo del credito”, emesso da Agea, prot. n. -OMISSIS- del 13.5.2021 e pervenuto al ricorrente il 10 settembre 2021; 2) ove occorra: a) della nota prot. Agea n. -OMISSIS- dell'11.12.2019 di avvio del procedimento amministrativo di accertamento dell'indebito inviata al ri-corrente, ricevuta il 10.1.2020; b) del provvedimento di sospensione dei procedimenti di erogazione, prot. Agea -OMISSIS- dell'11.12.2019 (ricevuta il 10.1.2020); c) del verbale redatto dalla Guardia di Finanza il 17.5.2019; 3) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, preordinato, collegato, connesso, conseguente e comunque lesivo degli interessi della ricorrente, anche se non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite e accertamento definitivo del credito emessi da Agea
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento Agea del 13 maggio 2021 con cui gli è stata richiesta la restituzione di somme ritenute indebitamente percepite, chiedendo altresì, ove occorresse, l’annullamento dell’avvio del procedimento di accertamento dell’indebito, della sospensione dei procedimenti di erogazione e del verbale della Guardia di Finanza posti a fondamento dell’azione amministrativa. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudizio era stato sospeso con precedente ordinanza collegiale poiché i fatti posti alla base del provvedimento impugnato risultavano oggetto di accertamento in un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Foggia.
La decisione
Il TAR non definisce la domanda di annullamento e dispone un incombente istruttorio. Rilevato che il giudizio era stato sospeso in attesa della conclusione del procedimento penale, ordina alle parti costituite di chiarire lo stato di tale procedimento ovvero la presumibile data di conclusione, al fine di verificare il persistente interesse alla definizione del giudizio amministrativo. L’adempimento deve essere eseguito entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. La Segreteria è incaricata della comunicazione e dell’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato insieme all’art. 65, comma 3, c.p.a. nel contesto della gestione processuale e degli incombenti istruttori.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per giustificare l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando un giudizio amministrativo è stato sospeso perché i fatti posti a fondamento dell’atto impugnato sono oggetto di accertamento in un procedimento penale, il giudice può disporre un incombente istruttorio per verificare lo stato del procedimento penale e il persistente interesse delle parti alla definizione del giudizio amministrativo.
- L’incombente istruttorio consistente nella comunicazione dello stato del procedimento penale può essere imposto alle parti costituite entro un termine decorrente dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza.
Come è indicizzato
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