Sentenza n. 2662/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza alle seguenti sentenze: - Tar Lombardia, sez. III, 1245/2025, depositata in data 08.04.2025: - Tar Lombardia, sez. III, 1379/2025, depositata in data 16.04.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza di condanna al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in proprio per ottenere l'ottemperanza a due sentenze del TAR Lombardia che avevano condannato il Ministero al pagamento, in loro favore quali difensori dichiaratisi antistatari, di euro 1.000,00 oltre accessori di legge per ciascun giudizio. Quanto alla prima sentenza, l'Amministrazione ha provveduto al pagamento nelle more del giudizio, sicché i ricorrenti hanno dichiarato cessata la materia del contendere. Quanto alla seconda sentenza, passata in giudicato e ritualmente notificata, il Ministero non ha effettuato alcun pagamento, neppure parziale, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato il credito né fornito indicazioni sull'andamento della procedura. I ricorrenti hanno inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta, gli interessi legali e una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di ottemperanza riferita alla prima sentenza, poiché il relativo pagamento era stato eseguito. Ha invece accolto il ricorso per la seconda sentenza, accertando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando il pagamento integrale delle spese di lite entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, oltre agli interessi al saggio legale decorrenti dalla pubblicazione della sentenza da ottemperare fino al soddisfo. Il giudice ha ritenuto provato il mancato pagamento e non contestato il credito nell'an e nel quantum. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Ha invece escluso la penalità di mora, ritenendone manifestamente iniqua la corresponsione in considerazione del tempo trascorso e dell'entità delle somme dovute. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da una sentenza consente di accertare l'inottemperanza dell'amministrazione in caso di mancato pagamento.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, unitamente alla mancata esecuzione del pagamento, consente l'accertamento dell'inottemperanza.
- Quando il credito riconosciuto dal giudicato non è contestato dall'amministrazione né nell'an né nel quantum e la documentazione dimostra il mancato pagamento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, anche prevedendone la facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell'ufficio individuato.
- Il credito pecuniario liquido ed esigibile riconosciuto da una sentenza esecutiva produce interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza da eseguire fino all'effettivo soddisfacimento.
- La penalità di mora richiesta nell'ambito dell'ottemperanza può essere negata quando, in relazione al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
- Se l'amministrazione adempie nelle more del giudizio a una parte delle domande di ottemperanza, limitatamente a tale parte deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, mentre il giudizio prosegue sulle obbligazioni ancora ineseguite.
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