Ordinanza n. 167/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento: - della nota di sospensione dell'attività del 15 luglio 2025 del Comune di Tricase, comunicata il 16 luglio 2025; - ove occorra, della nota prot. REP_PROV_LE/LE-SUPRO 0141510/01-07-2025 del 1° luglio 2025 del Comune di Tricase; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GIMA S.R.L. il 16\3\2026 : per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - della nota del 28 gennaio 2026, successivamente conosciuta, del Comune di Tricase, con la quale è stata dichiarata la decadenza della concessione demaniale e ordinato lo sgombero dell’area; - della nota di conclusione del procedimento di divieto di prosecuzione dell’attività dell’11 febbraio 2026, successivamente conosciuta, del Comune di Tricase; - ove occorra, della nota prot. n. 13866 del 17 luglio 2025 del Comune di Tricase, recante comunicazione di avvio del procedimento di decadenza; della nota prot. n. 0020077 del 14 ottobre 2024 del Comune di Tricase; della relazione istruttoria interna del Comune di Tricase del 3 luglio 2025; - ove occorra e nei limiti dell’interesse, del Piano Comunale delle Coste (PCC) di Tricase, approvato con delibera C.C. n. 36 del 5 giugno 2017, segnatamente della Tav. 02_b e della Tav. 03.1_b; - della nota di sospensione dell’attività del 15 luglio 2025 del Comune di Tricase, comunicata il 16 luglio 2025; ove occorra, della nota prot. REP_PROV_LE/LE-SUPRO 0141510/01-07-2025 del 1° luglio 2025 del Comune di Tricase; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione dell'attività, successiva decadenza dalla concessione demaniale marittima, ordine di sgombero e divieto di prosecuzione dell'attività
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la nota comunale di sospensione dell'attività del 15 luglio 2025 e gli atti connessi, proponendo poi motivi aggiunti contro la dichiarazione di decadenza dalla concessione demaniale marittima, l'ordine di sgombero e la conclusione del procedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Ha contestato, tra l'altro, la qualificazione come abusive delle opere pertinenziali, in particolare della tettoia in legno, sostenendo che essa fosse assistita dal permesso di costruire n. 82 del 2008; la ritenuta inefficacia della CILA del 2019, fondata sull'esecutività del PPTR regionale; il richiamo generico ai vincoli ambientali e paesaggistici; l'applicazione del vincolo relativo al rischio idrogeologico elevato e dell'art. 13 delle relative NTA, ritenuto non pertinente trattandosi di interventi non qualificabili come nuova costruzione; nonché l'illegittimità della decadenza dalla concessione, poiché la società titolare del titolo concessorio non coincideva con il responsabile dell'abuso. Sono state inoltre prospettate ulteriori questioni, tra cui l'applicabilità del regime di proroga delle concessioni demaniali marittime.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto, a un sommario esame, che i provvedimenti impugnati apparissero viziati sotto vari profili. Quanto alla tettoia in legno, ha rilevato che essa risultava assistita dal permesso di costruire n. 82 del 2008 e che la violazione della clausola di stagionalità relativa allo smontaggio presuppone la perdurante validità del titolo edilizio, pur restando possibile una sanzione sotto altro profilo. Ha ritenuto inoltre meritevole di approfondimento la contestazione relativa alla CILA del 2019, poiché l'esecutività del PPTR pugliese sarebbe intervenuta successivamente; ha giudicato generico il richiamo ai vincoli ambientali e paesaggistici e non apparentemente applicabile, in quanto riferito a una nuova costruzione, il richiamo al rischio idrogeologico elevato e all'art. 13 delle NTA. Con riguardo alla decadenza dalla concessione demaniale, ha ritenuto non estensibile al caso esaminato la regola secondo cui agli obblighi di demolizione e ripristino è tenuto anche chi abbia la disponibilità giuridico-fattuale del bene, poiché nel procedimento di decadenza, avente prevalente natura soggettiva e sanzionatoria, il titolare della concessione deve coincidere con il responsabile dell'abuso, circostanza non ricorrente. Le ulteriori questioni, inclusa quella sulla proroga delle concessioni demaniali marittime, sono state riservate alla fase di merito. Il TAR ha ritenuto prevalente l'interesse della società alla prosecuzione dell'attività stagionale, esercitata ininterrottamente dal 2012 e costituente fonte del reddito familiare, e ha accolto la domanda cautelare sospendendo l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 30 settembre 2026. La statuizione sulle spese della fase cautelare risulta incompleta nel testo trasmesso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale; il giudice ha valutato sommariamente la fondatezza delle censure e la prevalenza degli interessi in conflitto.
permesso di costruire n. 82 del 2008
Il titolo edilizio è stato considerato rilevante per escludere, allo stato del giudizio, che la tettoia in legno potesse essere qualificata senz'altro come abusiva; la violazione della clausola di stagionalità dello smontaggio presuppone la validità del titolo.
CILA del 2019
La sua inefficacia è stata ritenuta, in sede cautelare, non adeguatamente giustificata dal riferimento all'esecutività del PPTR regionale, intervenuta in epoca successiva.
PPTR della Regione Puglia
Il giudice ha rilevato che l'esecutività dello strumento paesaggistico sarebbe successiva alla CILA del 2019, circostanza rilevante ai fini della valutazione della sua efficacia.
art. 13 NTA sul rischio idrogeologico elevato
Il richiamo alla disposizione è apparso non applicabile alla fattispecie, non trattandosi di una nuova costruzione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la qualificazione di un'opera come abusiva non può prescindere dalla verifica dell'effettiva esistenza e perdurante validità del titolo edilizio che la sorregge; l'eventuale violazione di una prescrizione relativa alla stagionalità o allo smontaggio può integrare un distinto illecito, ma non consente automaticamente di disconoscere il titolo.
- L'inefficacia di una CILA non può essere desunta dall'esecutività di uno strumento paesaggistico intervenuta in epoca successiva alla presentazione della segnalazione, senza una specifica verifica della disciplina temporalmente applicabile.
- Il richiamo a vincoli ambientali e paesaggistici non è sufficiente se formulato in termini generici e astratti: l'amministrazione deve correlare le ragioni ostative alle caratteristiche concrete dell'intervento e dell'area interessata.
- Una disciplina posta a tutela di aree soggette a rischio idrogeologico elevato e riferita alle nuove costruzioni non può essere applicata automaticamente a interventi diversi, senza motivare la riconducibilità della fattispecie concreta alla relativa previsione.
- Nel procedimento di decadenza sanzionatoria da una concessione demaniale, la responsabilità dell'abuso deve essere riferibile al titolare della concessione; non è automaticamente sufficiente la mera disponibilità giuridico-fattuale del bene, propria di altri procedimenti ripristinatori.
- Ai fini cautelari, la prosecuzione di un'attività stagionale esercitata ininterrottamente per lungo tempo e costituente fonte del reddito familiare può integrare un interesse prevalente rispetto all'interesse amministrativo all'immediata efficacia dei provvedimenti impugnati, quando ricorra anche un fumus di illegittimità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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