Cassazione Penale, Sentenza n. 39259/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Vinci impugna l'ordinanza della Corte di appello che aveva rigettato la sua richiesta di rideterminazione della pena risultante dal provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti (ordinanza del Procuratore generale del 4/9/2021). Sostiene che i reati unificati dall'ordinanza ex art. 671 c.p.p. del 2/10/2020 costituiscono una pena complessiva modificata dalla Corte di cassazione (sentenza 6/5/2021, anni 12 di reclusione) e che tale pena unitaria dovrebbe concorrere con la sentenza del 25/6/2013; di conseguenza chiede la detrazione di specifici periodi di presofferto (anni 3 mesi 6 giorni 14; anni 7 mesi 10 giorni 24; giorni 23) per un totale di anni 11 mesi 6 giorni 1, ottenendo una diversa residua da espiare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte di appello non ha dato risposta alle doglianze essenziali del ricorrente: non ha pronunciato sulla misura della pena complessiva effettivamente presa in considerazione dal provvedimento di cumulo (se years 12 e 6 mesi originari o years 12 indicati dalla Cassazione) né ha esaminato la detraibilita' dei periodi di presofferto indicati dalla difesa. Per queste lacune la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo esame e decisione sul merito integrale della richiesta.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, codice penale
La norma disciplina l'unificazione delle pene nei casi di concorso di reati; nella fattispecie la Corte distrettuale ha ritenuto che i reati oggetto della sentenza del 25/6/2013 non siano stati unificati ai reati delle quattro sentenze richiamate, quindi non opera l'unificazione ex art. 81, comma 2.
art. 657, comma 4, codice di procedura penale
Principio applicato per il cumulo delle pene: ove non sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra le varie sentenze, il pubblico ministero ha effettuato correttamente il cumulo materiale in base a questo disposto.
art. 671, codice di procedura penale
Norma che disciplina l'ordinanza di esecuzione delle pene concorrenti; l'ordinanza del 2/10/2020 e il provvedimento di esecuzione sono stati emessi in base a tale articolo e devono essere valutati anche alla luce delle modifiche successive operate dalla Cassazione.
Sentenza della Corte di cassazione del 6/5/2021
Giudicato di legittimita' che ha modificato la misura complessiva della pena per i reati unificati dall'ordinanza del 2/10/2020 a 12 anni di reclusione; tale modifica e' rilevante in sede esecutiva e deve essere presa in considerazione nella determinazione del cumulo e nella detrazione del presofferto.
Massime di principio
- Se i reati non sono stati unificati ex art. 81, co. 2 c.p., bisogna applicare il cumulo materiale (art. 657 c.p.p.) tra le pene risultanti dalle diverse sentenze.
- In sede esecutiva occorre utilizzare la misura della pena effettivamente vigente alla data di esecuzione: se la Cassazione ha modificato la pena complessiva, quella modifica deve essere considerata nel computo del cumulo.
- Il giudice dell'esecuzione o la Corte di appello devono esaminare e motivare espressamente tutte le doglianze avanzate dal condannato (compresa la detraibilità dei periodi di presofferto); l'omissione di tali valutazioni determina l'annullamento e il rinvio.
- I periodi di presofferto indicati dalla difesa devono essere valutati e, se spettanti, detratti dalla pena complessiva ai fini dell'esecuzione: non spetta all'organo che emette il provvedimento di cumulo presumere automaticamente la corretta detrazione senza esame motivato.
- Quando vi e' incertezza sul 'momento concorsuale' o sulla natura unitaria della pena, l'analisi sostanziale della vicenda e la verifica delle pronunce di legittimita' precedenti sono decisive per stabilire quale pena complessiva concorra con altre condanne.
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