Sentenza n. 528/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento dei provvedimenti adottati dalla Questura di Firenze con i quali veniva fatto divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri stati dell'Unione Europea per la durata di anni 5 e 6.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti di DASPO della Questura di Firenze, della durata di cinque o sei anni, recanti il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio nazionali, internazionali e amichevoli, nonché partite della nazionale italiana sul territorio nazionale e dell'Unione europea
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un unico ricorso collettivo-cumulativo contro i DASPO adottati nei loro confronti in relazione agli scontri con tifosi del Montpellier avvenuti il 4 agosto 2024, prima dell'incontro amichevole Fiorentina-Montpellier. Dal testo emerge che i provvedimenti presentavano alcuni elementi di uniformità e standardizzazione, ma descrivevano distintamente, per ciascun destinatario, la condotta contestata, i profili soggettivi rilevanti, la posizione nel fascicolo fotografico e il diverso apporto causale all'evento violento. Inoltre, i DASPO avevano durata differente: cinque anni per alcuni ricorrenti e sei anni per un altro. La Questura ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dei requisiti del ricorso collettivo-cumulativo, sostenendo la mancanza dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali. La parte ricorrente ha prospettato, in camera di consiglio, che la diversa durata delle misure sarebbe dipesa da un fattore esterno relativo ai precedenti, ma il Collegio ha ritenuto che precedenti e commisurazione della misura siano elementi costitutivi delle singole fattispecie e confermino la diversità delle posizioni. Il Collegio ha inoltre esaminato d'ufficio l'eventuale applicabilità del prospective overruling, escludendola perché non risultava un orientamento prevalente contrario alla soluzione adottata né un contesto di obiettiva incertezza e imprevedibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso collettivo-cumulativo. Ha richiamato l'orientamento secondo cui tale forma di ricorso è ammissibile solo quando ricorrano congiuntamente l'identità delle situazioni sostanziali e processuali — comprendente identità di petitum, causa petendi, contenuto degli atti impugnati e motivi — e l'assenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti. Nel caso concreto, tali requisiti mancavano perché ciascun DASPO era fondato sulla ricostruzione individuale della condotta, sulla diversa posizione del destinatario nella documentazione fotografica, sul differente apporto causale alla violenza e sulla diversa durata della misura. Le controversie riguardavano quindi rapporti distinti e autonomi tra ciascun destinatario e l'Amministrazione, non un'unica posizione processuale. Il TAR ha escluso anche il prospective overruling, poiché la regola applicata era espressione di un orientamento giurisprudenziale consolidato e la soluzione non era imprevedibile. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei ricorrenti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorso collettivo proposto da una pluralità di soggetti è ammissibile solo se ricorrono congiuntamente l'identità delle situazioni sostanziali e processuali e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti.
- L'identità delle situazioni sostanziali e processuali richiede la coincidenza del petitum e della causa petendi, nonché l'omogeneità del contenuto degli atti impugnati e dei motivi dedotti; non è sufficiente che gli atti derivino dal medesimo episodio o presentino formule motivazionali standardizzate.
- Quando i provvedimenti sanzionatori ricostruiscono individualmente la condotta di ciascun destinatario, valorizzano differenti elementi soggettivi o probatori e commisurano la misura in modo diverso, le relative controversie riguardano rapporti autonomi e non possono essere trattate mediante un unico ricorso collettivo-cumulativo.
- La diversa durata di provvedimenti sanzionatori costituisce un elemento rilevante della diversità delle posizioni sostanziali e processuali, anche quando dipenda dalla considerazione di precedenti o di altri fattori soggettivi del destinatario.
- Il prospective overruling non è applicabile quando la soluzione adottata riflette un orientamento giurisprudenziale prevalente e regole processuali stabilizzate, in assenza di un precedente prevalente contrario o di una situazione di obiettiva incertezza e imprevedibilità.
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