Cassazione Civile, Ordinanza n. 15564/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (appellato)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare del 2 febbraio 2002. La parte promittente venditrice conveniva in giudizio la controparte deducendone l'inadempimento: sosteneva che l'altra parte avesse interrotto i pagamenti pattuiti e avesse inoltre realizzato sull'immobile un manufatto abusivo. Chiedeva quindi la risoluzione del preliminare, la ritenzione della caparra confirmatoria e la condanna al pagamento di una penale. La controparte si costituiva resistendo e proponeva domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c., chiedendo in subordine il doppio della caparra e la penale pattuita. Il tribunale accoglieva la domanda principale. In appello, il gravame veniva dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c. Con il solo motivo di ricorso per cassazione, il soccombente denunciava violazione dell'art. 325 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe dovuto applicare il principio delle Sezioni Unite sulla riattivazione del procedimento notificatorio quando la notifica non riesce per causa non imputabile al notificante. In particolare deduceva che il primo tentativo era stato eseguito presso un indirizzo dello studio del difensore della controparte risultante ancora dall'albo professionale, ma non più attuale; poiché il nuovo indirizzo era stato raggiunto solo dopo 8 giorni, l'errore doveva ritenersi scusabile e la notifica tempestivamente conservata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura e ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello. Ha osservato che il nuovo indirizzo del procuratore della parte vittoriosa risultava già indicato negli atti del giudizio di primo grado e nella sentenza appellata; pertanto il notificante non poteva fare affidamento sulle sole risultanze dell'albo professionale. La scusabilità dell'errore, secondo la Corte, ricorre solo se il notificante si affidi incolpevolmente alle indicazioni processuali risultate poi inesatte o ingannevoli, e tempestivamente riattivi la notifica. Qui, invece, l'appellante aveva consapevolmente scelto un indirizzo diverso da quello eletto in primo grado, assumendosi il rischio dell'esito negativo. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
fissa il termine breve per proporre impugnazione; il suo superamento rende inammissibile l'appello quando la notificazione non sia tempestivamente perfezionata secondo le regole applicabili.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è la norma invocata per denunciare violazione di legge processuale in cassazione.
art. 2932 c.c.
richiamato per la domanda riconvenzionale di esecuzione in forma specifica del preliminare.
art. 153 c.p.c.
evocato nel richiamo ai principi sulla rimessione in termini automatica in caso di mancato buon esito della notifica per causa non imputabile al notificante.
art. 88 c.p.c.
richiamato come espressione del dovere di leale collaborazione processuale.
artt. 19 TUE, 263 TFUE e 6 CEDU
richiamati nel passaggio sui principi di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa.
art. 16-sexies del D.L. n. 179 del 2012
richiamato per il principio del domicilio digitale dell'avvocato nelle notificazioni telematiche.
art. 366 c.p.c.
menzionato nel chiarire che il domicilio digitale opera fermo quanto previsto da tale disposizione.
art. 82 del R.D. n. 37 del 1934
richiamato per le notificazioni non elettroniche quando il domicilio eletto extra districtum comporta la notificazione in cancelleria.
artt. 139 e ss. c.p.c.
richiamati quanto al perfezionamento della notificazione quando il destinatario o chi per lui la riceve ritira l'atto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dichiarare i presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato oggetto di raddoppio.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto processuale non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, la conservazione degli effetti della richiesta originaria è subordinata alla riattivazione immediata del procedimento notificatorio e al suo completamento entro un tempo contenuto, salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.
- La scusabilità dell'errore nella notificazione presuppone un affidamento incolpevole sulle indicazioni della controparte o sulle risultanze processuali; se il notificante ignora dati già presenti negli atti di causa e tenta la notifica a un indirizzo diverso da quello eletto, l'errore non è scusabile.
- Nelle notificazioni non telematiche, il domicilio eletto risultante dagli atti del giudizio di primo grado prevale sulle diverse risultanze dell'albo professionale; l'avvocato e la parte non sono tenuti a eleggere domicilio presso lo studio del difensore, salvo che ciò sia effettivamente indicato negli atti.
- Il principio del domicilio digitale opera in modo autonomo nelle notificazioni telematiche: l'indirizzo PEC risultante dagli elenchi pubblici può essere utilizzato anche se non richiamato negli atti, mentre per le notifiche cartacee rileva il domicilio fisico eletto nel processo.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione, il mancato perfezionamento della notifica può essere sanato solo se il notificante abbia scelto il canale e l'indirizzo corretti secondo gli atti processuali e abbia poi reagito con immediatezza all'esito negativo.
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