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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07005/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti da imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 29 aprile 2025, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in esito a concordato in appello. Dal testo emerge che uno dei ricorrenti contestava la qualificazione giuridica del fatto, mentre l'altro censurava la valutazione in tema di recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che i ricorsi erano inammissibili perché diretti contro una sentenza resa a norma dell'art. 599-bis c.p.p. fuori dai casi consentiti. Ha richiamato il principio per cui, nel concordato in appello, è ammesso il ricorso per cassazione solo se si deducono vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia del giudice oppure all'eventuale applicazione di una pena illegale. Nel caso concreto, invece, le doglianze investivano questioni di merito già coperte dalla rinuncia ai motivi di appello effettuata come premessa dell'accordo sulla pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha precisato che, trattandosi di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., i motivi dedotti erano preclusi perché relativi a profili di giudizio sui quali gli imputati avevano rinunciato con l'accordo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità è stata dichiarata de plano e sono seguite le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione o alla pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità dei ricorsi può essere dichiarata de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per censure strettamente inerenti alla validità dell'accordo e alla legalità della pena, non per contestazioni sul merito già coperte dalla rinuncia ai motivi di appello.
  • La rinuncia ai motivi di appello, quale presupposto dell'accordo sulla pena, preclude in cassazione la deduzione di questioni sulla qualificazione giuridica del fatto o su apprezzamenti come la recidiva.
  • Quando il ricorso è proposto fuori dai limiti oggettivi di impugnabilità della sentenza ex art. 599-bis c.p.p., la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza necessità di approfondimento nel merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono automaticamente le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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