Sentenza n. 1304/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento -per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto in data 6.9.2024 prot. n. -OMISSIS- del 13.9.2024, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile di uso caccia; provvedimento ricevuto in notifica il 17.9.2024; b) della presupposta comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, prot. -OMISSIS-del 21.8.2024; c) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché di contenuto ignoto; -per quanto concerne l’atto di motivi aggiunti: del decreto del 15 gennaio 2025, di conferma del precedente provvedimento di diniego;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia e successivo provvedimento di conferma adottato in sede di riesame
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, deducendo l’illegittimità della motivazione per mancata individuazione di concreti indici di inaffidabilità nell’uso delle armi e per il rilievo attribuito a considerazioni soggettive. Ha contestato, in particolare, che la condanna per circonvenzione di persone incapaci riguardasse un fatto commesso nell’ambito professionale, risalente nel tempo e non connesso all’uso delle armi, nonché che l’episodio familiare del 2019 consistesse in una lite verbale isolata, non indicativa di pericolosità. Ha inoltre sostenuto che i fatti valorizzati dall’Amministrazione non costituissero cause ostative tipiche e non dimostrassero la concretezza e attualità del pericolo di abuso delle armi. Dopo l’ordinanza cautelare che aveva imposto il riesame, il ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti il provvedimento del 15 gennaio 2025, deducendo che la Questura avesse riproposto i medesimi elementi già posti a fondamento del diniego originario senza formulare un adeguato giudizio prognostico sulla correlazione tra i fatti e il rischio di abuso delle armi.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il diniego del 6 settembre 2024 è stato sostituito dal provvedimento del 15 gennaio 2025 adottato in sede di riesame. Il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che gli artt. 11 e 43 del r.d. n. 733/1931 distinguano tra ipotesi vincolate e discrezionali di diniego e che il rilascio o rinnovo del porto d’armi non costituisca un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di portare armi. Nelle ipotesi discrezionali l’Amministrazione deve svolgere una valutazione prognostica concreta sul pericolo attuale di abuso dell’arma, fondata su circostanze oggettive e specifici indici della condotta complessiva dell’interessato; non è necessario che i fatti siano connessi all’uso delle armi o integrino reati tipicamente ostativi. Nel caso concreto, la condanna per circonvenzione di persone incapaci, pur non rientrando tra i reati tipicamente ostativi previsti dagli artt. 11 e 43 del TULPS, è stata ritenuta rilevante per le modalità concrete della condotta, indicativa di abuso della fiducia altrui e quindi di carenza di buona condotta e affidabilità. Il giudizio è stato ulteriormente corroborato dall’episodio di acceso diverbio familiare del 2019, ritenuto indicativo di mancato controllo dell’impulsività, anche se risalente e non sfociato in una condanna. Il provvedimento di conferma è stato quindi ritenuto adeguatamente motivato e non irragionevole. Le spese sono state integralmente compensate in considerazione dell’andamento del giudizio e della precedente ordinanza cautelare favorevole al ricorrente.
Norme richiamate
art. 11 r.d. n. 733/1931
Le autorizzazioni di polizia «debbono essere negate» in determinate ipotesi; «possono essere negate» a chi non può provare la sua buona condotta.
La disposizione contempla sia ipotesi vincolate sia ipotesi discrezionali di diniego delle autorizzazioni di polizia, queste ultime fondate anche sulla valutazione della buona condotta.
art. 43 r.d. n. 733/1931
La licenza di portare le armi «non può» essere rilasciata in determinate ipotesi; «può» essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli menzionati o a chi non dà affidamento di non abusare delle armi.
La norma consente il diniego discrezionale anche per reati non tipicamente ostativi e nei confronti di chi non offra affidamento di non abusare delle armi, sulla base di una valutazione concreta e prognostica.
art. 643 c.p.
La condanna per circonvenzione di persone incapaci, pur non essendo ricompresa tra i reati tipicamente ostativi indicati dagli artt. 11 e 43 del TULPS, può essere valorizzata quale elemento concreto della valutazione di buona condotta e affidabilità.
art. 699 c.p.
Il porto d’armi costituisce una deroga al divieto penale generale di portare armi.
art. 4, comma 1, legge n. 110/1975
Il rilascio della licenza di porto d’armi deroga al divieto generale previsto dalla disciplina sulle armi.
sentenza Corte costituzionale 16 dicembre 1993, n. 440
È stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 11 e 43 del TULPS nella parte in cui ponevano a carico dell’interessato l’onere di provare la propria buona condotta.
art. 59 c.p.a.
Il TAR ha respinto l’istanza proposta ai sensi della disposizione, senza che il testo espliciti ulteriormente la relativa questione.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo del porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al divieto generale di portare armi; l’Amministrazione può quindi negarlo quando non sussistano sufficienti garanzie di affidabilità e di non abuso.
- Nelle ipotesi discrezionali di diniego del porto d’armi, l’Amministrazione deve formulare una valutazione prognostica concreta sul pericolo attuale di abuso dell’arma, fondata su circostanze oggettive e su specifici indici desunti dalla condotta complessiva dell’interessato.
- Ai fini del diniego discrezionale del porto d’armi non è necessario che i fatti valorizzati siano connessi all’uso delle armi, abbiano rilevanza penale o rientrino tra i reati tipicamente ostativi: possono rilevare anche vicende personali non penalmente sanzionate, purché obiettivamente idonee a dimostrare una non completa affidabilità.
- Una condanna per un reato non incluso nell’elenco delle cause ostative tipiche può essere valorizzata nell’esercizio della discrezionalità amministrativa quando, per le modalità concrete della condotta, evidenzi abuso della fiducia altrui e carenza dei requisiti di buona condotta e affidabilità.
- In assenza di una causa ostativa tipica, l’Amministrazione deve selezionare rigorosamente le circostanze rilevatrici dell’abuso e motivare il giudizio prognostico in modo concreto, evitando di fondarlo su mere valutazioni soggettive.
- L’impugnazione dell’atto originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando tale atto sia sostituito, all’esito del riesame, da un nuovo provvedimento autonomamente impugnato con motivi aggiunti.
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