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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-761/22

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2023. — Verband Wirtschaft im Wettbewerb Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie e.V. contro Roller GmbH & Co. KG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bochum. — Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Risposta che non lascia adito a nessun ragionevole dubbio - Energia - Quadro per l’etichettatura energetica - Regolamento (UE) 2017/1369 - Articolo 6, primo comma, lettera a) - Obbligo per i fornitori e i distributori di un prodotto di fare riferimento, nei loro messaggi pubblicitari visivi, alla classe di efficienza energetica di tale prodotto e alla gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta del relativo gruppo di prodotti - Applicabilità diretta di tale obbligo - Margine di discrezionalità di cui dispongono tali fornitori e tali distributori per conformarsi a detto obbligo in assenza di adozione di un atto delegato sulla base di tale regolamento. — Causa C-761/22

Giurisprudenza europea62022CO0761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, decidendo con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ha chiarito che l’obbligo di richiamare in pubblicità la classe energetica e la gamma delle classi deriva direttamente dal regolamento 2017/1369. Questo vale anche per gruppi di prodotti già disciplinati da un regolamento delegato adottato sulla base della direttiva 2010/30/UE, come forni e cappe da cucina. Fino all’adozione del nuovo atto delegato, il distributore ha una certa libertà nella forma del riferimento, ma deve garantire leggibilità, visibilità e comprensibilità per il consumatore medio.

Etichettatura energetica in pubblicità visiva: l’obbligo di indicare classe energetica e gamma delle classi deriva direttamente dal regolamento 2017/1369 anche in assenza di atto delegato del nuovo regime; in mancanza di regole specifiche, è consentito un margine di adattamento purché leggibile e visibile.

La questione giuridica

Se l’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1369 imponga direttamente a fornitori e distributori di fare riferimento, nei messaggi pubblicitari visivi e nei materiali tecnico-promozionali, alla classe di efficienza energetica del prodotto e alla gamma delle classi figurante sull’etichetta del relativo gruppo di prodotti anche quando, per quel gruppo, esiste solo un atto delegato adottato sulla base della direttiva 2010/30/UE e non ancora un atto delegato adottato sulla base del regolamento 2017/1369; e, in caso affermativo, quale margine di discrezionalità abbiano tali operatori nella forma di presentazione dell’indicazione fino all’adozione del nuovo atto delegato.

Principio di diritto

L’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1369 impone già direttamente a fornitori e distributori di indicare, nella pubblicità visiva o nel materiale tecnico-promozionale di un modello di prodotto, sia la classe di efficienza energetica sia la gamma delle classi riportata sull’etichetta del gruppo di prodotti, anche se per quel gruppo non è ancora stato adottato un atto delegato del nuovo regolamento ma solo un atto delegato previgente della direttiva 2010/30/UE. In assenza di una disciplina specifica del nuovo atto delegato, gli operatori dispongono di un margine di discrezionalità limitato nella modalità di presentazione, ma devono assicurare, con una rappresentazione sostanzialmente equivalente a quella dell’etichetta o con altra formula comprensibile, che l’informazione sia leggibile, visibile e idonea a consentire al consumatore medio di comprendere e confrontare l’efficienza energetica del prodotto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 2010/30/UE
  • Regolamento delegato (UE) n. 65/2014
  • Regolamento (UE) 2017/1369
  • Articolo 6, primo comma, lettera a), regolamento (UE) 2017/1369
  • Articolo 16, paragrafi 1 e 3, lettera j), regolamento (UE) 2017/1369
  • Articolo 20, paragrafo 4, regolamento (UE) 2017/1369

Etichettatura energetica in pubblicità visiva: classe di efficienza e gamma delle classi

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Bochum in una controversia tra un’associazione attiva contro la concorrenza sleale e un distributore di mobili ed elettrodomestici. Il tema è la portata dell’obbligo, previsto dal regolamento (UE) 2017/1369, di richiamare in pubblicità la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi figurante sull’etichetta del relativo gruppo di prodotti.

Fatti e procedimento principale

La Roller GmbH & Co. KG aveva pubblicizzato sul proprio sito una cucina componibile comprendente un forno da incasso e una cappa aspirante, indicando la sola classe energetica dei due apparecchi tramite frecce colorate, ma senza riportare la gamma delle classi di efficienza del rispettivo gruppo di prodotti. Il Verband Wirtschaft im Wettbewerb Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie eV ha contestato tale omissione e ha agito in giudizio per ottenerne la cessazione.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama la direttiva 2010/30/UE, in particolare i considerando 5 e 8 e l’articolo 10, nonché il regolamento delegato (UE) n. 65/2014 relativo a forni e cappe da cucina per uso domestico. Centrale è poi il regolamento (UE) 2017/1369, soprattutto i considerando 2 e 10, l’articolo 6, primo comma, lettera a), l’articolo 16, paragrafi 1 e 3, lettera j), e l’articolo 20, paragrafo 4.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se l’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento 2017/1369 imponga direttamente l’obbligo di riferirsi in pubblicità alla classe energetica e alla gamma delle classi;
  • se, in mancanza di un atto delegato adottato sulla base del nuovo regolamento, tale obbligo sia sospeso;
  • in caso di obbligo già vigente, quale margine di discrezionalità residui agli operatori quanto alla forma di presentazione.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che l’articolo 6 del regolamento 2017/1369 stabilisce già l’obbligo sostanziale di fare riferimento alla classe di efficienza energetica e alla gamma delle classi nei messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-promozionale. Gli atti delegati adottati sulla base dell’articolo 16 servono solo a precisare le modalità di inserimento di tali informazioni, compresi leggibilità e visibilità, non a creare l’obbligo in sé.

Quanto ai gruppi di prodotti già coperti da atti delegati adottati in base alla direttiva 2010/30/UE, la Corte chiarisce che tali atti continuano ad applicarsi per effetto dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento 2017/1369. Anche se il regolamento delegato previgente non disciplina in modo completo la presentazione della gamma delle classi nella pubblicità, l’obbligo di riferimento discende comunque direttamente dall’articolo 6 del nuovo regolamento.

In assenza di un atto delegato adottato sulla base del regolamento 2017/1369 per il gruppo di prodotti interessato, i fornitori e i distributori conservano un certo margine di discrezionalità sulla forma concreta del richiamo pubblicitario. Tuttavia, tale discrezionalità è limitata: la presentazione deve, per quanto possibile, richiamare quella dell’etichetta del prodotto e, in ogni caso, garantire che il consumatore medio possa leggere e vedere chiaramente l’informazione e comprenderla senza difficoltà.

La Corte sottolinea che l’obiettivo dell’intera disciplina è quello di fornire al consumatore informazioni accurate, pertinenti e comparabili, così da consentire scelte di acquisto informate. Se una riproduzione grafica identica all’etichetta non è fattibile per ragioni di formato o di esigenze commerciali, è ammissibile una presentazione equivalente, purché resti chiara e comprensibile. La Corte propone anche esempi pratici, come una formula testuale semplice o l’uso di una freccia colorata con indicazione della gamma, richiamando la scala cromatica comunemente utilizzata nell’etichettatura energetica.

Decisione

La Corte risponde che:

  • l’obbligo di riferimento alla classe energetica e alla gamma delle classi esiste direttamente ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento 2017/1369;
  • ciò vale anche se il gruppo di prodotti è regolato solo da un atto delegato adottato sulla base della direttiva 2010/30/UE;
  • in mancanza di un atto delegato del nuovo regolamento che specifichi la modalità di presentazione, gli operatori devono usare, per quanto possibile, una modalità analoga a quella dell’etichetta, oppure una presentazione equivalente che sia leggibile, visibile e idonea a informare correttamente il consumatore.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che la disciplina dell’etichettatura energetica mira anzitutto a tutelare il consumatore e a garantire la comparabilità delle informazioni sui consumi. L’obbligo pubblicitario non è sospeso in attesa del nuovo atto delegato: è già operativo, ma la sua concretizzazione grafica può essere adattata entro limiti rigorosi di chiarezza e visibilità.

Come è indicizzato

Materieetichettatura energeticapubblicità commercialetutela del consumatorediritto della concorrenza slealeelettrodomestici

Testo integrale

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