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Ordinanza

Ordinanza n. 1580/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza semplificata del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso di primo grado, relativa alla revoca dell'autorizzazione all'ingresso in Italia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Puglia e, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. La controversia presenta un tema decisorio concernente la natura perentoria o ordinatoria del termine previsto dagli artt. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998 e 35, comma 1, del d.P.R. 394/1999. In sede cautelare, l'appellante ha inoltre rappresentato il pregiudizio derivante dalla revoca dell'autorizzazione all'ingresso, idonea a esporlo alle conseguenze amministrative del soggiorno irregolare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. Ha ritenuto necessario un approfondimento nella fase di merito sulla natura perentoria o meno dei termini previsti dagli artt. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998 e 35, comma 1, del d.P.R. 394/1999. Ha ravvisato il periculum in mora, poiché la revoca dell'autorizzazione all'ingresso espone lo straniero alle conseguenze amministrative del soggiorno irregolare, mentre non sono emersi profili di pericolosità sociale a suo carico. La discussione di merito è stata fissata per il 22 ottobre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la domanda cautelare in appello.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La natura perentoria o meno del termine previsto dalla disposizione costituisce questione da approfondire nel giudizio di merito.

  • art. 35, comma 1, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    La natura perentoria o meno del termine previsto dalla disposizione costituisce questione da approfondire nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza può essere disposta quando la questione interpretativa centrale, relativa alla natura perentoria o ordinatoria di un termine legislativo, richieda un approfondimento incompatibile con una sommaria definizione della controversia.
  • Sussiste il periculum in mora quando l'esecuzione della decisione relativa alla revoca dell'autorizzazione all'ingresso espone lo straniero alle conseguenze amministrative del soggiorno irregolare.
  • L'assenza di profili di pericolosità sociale a carico dello straniero costituisce elemento rilevante nel bilanciamento cautelare degli interessi contrapposti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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