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Sentenza

Sentenza n. 1046/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione regionale di approvazione definitiva del piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2024/2025, con soppressione dell’autonomia dell’Istituto Globale locale e accorpamento delle sue componenti ad autonomie scolastiche di altri Comuni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la deliberazione regionale di programmazione della rete scolastica e gli atti connessi, deducendo la violazione dell’art. 14 della l.r. n. 31/1984 e delle linee guida regionali, nonché ingiustizia manifesta, irragionevolezza, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità e disparità di trattamento. Il ricorrente ha contestato, anzitutto, che la Regione avesse predeterminato su base provinciale il numero delle autonomie da mantenere e da sopprimere, invece di limitarsi a fissare criteri generali, senza considerare adeguatamente l’isolamento geografico, le difficoltà di collegamento e le peculiarità demografiche del territorio. Ha inoltre dedotto che la soppressione dell’Istituto Globale avrebbe determinato l’accorpamento delle scuole a due autonomie situate in Comuni distanti, con conseguenti inefficienze organizzative. Il Comune ha lamentato la mancata considerazione delle posizioni espresse dal Comune, dalla Provincia e dalla conferenza territoriale, nonché l’omessa riattivazione delle conferenze dopo l’entrata in vigore dell’art. 5, comma 3, del d.l. n. 215/2023, che aveva consentito l’incremento temporaneo di sei autonomie scolastiche in reggenza. È stata infine censurata la mancata considerazione delle osservazioni della Commissione consiliare regionale e la disparità di trattamento rispetto ad altre autonomie scolastiche mantenute.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Ha preliminarmente applicato il criterio della ragione più liquida, prescindendo dalle eccezioni di improcedibilità sollevate dalle amministrazioni resistenti perché il gravame era comunque infondato nel merito. Il Collegio ha ricostruito il riparto di competenze: allo Stato spetta determinare il contingente degli organici dirigenziali e amministrativi, alla Regione compete la programmazione della rete scolastica e l’individuazione delle autonomie compatibili, mentre Province, Città metropolitane e Comuni svolgono funzioni istruttorie, di coordinamento, partecipative e propositive, senza potere vincolante. Il dimensionamento scolastico è stato qualificato come atto generale di pianificazione, caratterizzato da elevata discrezionalità, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria. La Regione aveva fondato la scelta su dati oggettivi, tra cui la consistenza estremamente ridotta dell’Istituto Globale di Seui e il costante decremento degli alunni, passati da 152 a 149 e poi a 124 nell’arco di tre anni. Le condizioni di marginalità territoriale, pur rilevanti, non imponevano il mantenimento dell’autonomia in presenza degli ulteriori obiettivi di razionalizzazione e del contingente statale. Il TAR ha inoltre chiarito che la perdita dell’autonomia scolastica riguarda l’assetto organizzativo e amministrativo e non equivale alla soppressione dei plessi o alla cessazione del servizio scolastico: nel caso concreto tutti i punti di erogazione presenti nel Comune sarebbero rimasti attivi. La posizione contraria degli enti territoriali non vincolava la Regione, che anzi era tenuta a concludere il procedimento e a rispettare il contingente assegnato, non potendo il piano restare paralizzato dall’assenza di una proposta provinciale compatibile. La ripartizione numerica del contingente tra gli ambiti provinciali è stata ritenuta un criterio preliminare di lavoro, non un meccanismo rigido, successivamente integrato da valutazioni territoriali, demografiche e organizzative. L’art. 5, comma 3, del d.l. n. 215/2023 è stato interpretato come norma facoltizzante e temporanea, non idonea a imporre la riapertura delle conferenze territoriali né la revisione dell’intero procedimento. La censura sul parere della Commissione consiliare è stata respinta perché le osservazioni non risultavano specificamente riferite alla situazione del Comune e l’atto generale non richiedeva una motivazione analitica sulle singole posizioni. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, non essendo dimostrata la comparabilità delle autonomie richiamate, che presentavano caratteristiche dimensionali e organizzative differenti. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 14 l.r. n. 31/1984

    Richiamato dal Comune come norma che avrebbe disciplinato la competenza e il procedimento regionale in materia di programmazione della rete scolastica; la censura di violazione è stata respinta.

  • d.lgs. n. 112/1998

    Inserito nel quadro normativo del dimensionamento scolastico e del riparto delle funzioni tra Stato, Regioni ed enti locali.

  • d.P.R. n. 233/1998

    Richiamato quale fonte del sistema di programmazione e dimensionamento della rete scolastica.

  • art. 19 d.l. n. 98/2011

    Indicato tra le fonti statali che disciplinano il dimensionamento della rete scolastica e la correlazione con il contingente del personale dirigente e amministrativo.

  • legge n. 197/2022

    Richiamata quale normativa modificativa del sistema statale di dimensionamento scolastico.

  • decreto interministeriale n. 127/2023

    Richiamato quale atto attuativo della riforma del dimensionamento scolastico connessa al PNRR.

  • art. 5, comma 3, d.l. n. 215/2023

    Interpretato come disposizione temporanea e facoltizzante, che consentiva per l’anno scolastico 2024/2025 un numero aggiuntivo di autonomie in reggenza, senza imporre la riapertura delle conferenze territoriali né la revisione dell’intero procedimento.

  • art. 3, comma 2, l. n. 241/1990

    Applicato nel senso che, trattandosi di atto generale di programmazione, l’obbligo di motivazione è attenuato e può essere assolto mediante l’indicazione dei criteri generali seguiti, senza una motivazione analitica riferita a ogni singola autonomia.

Massime di principio

  • Il dimensionamento della rete scolastica è un atto generale di pianificazione a elevata discrezionalità amministrativa: il giudice può sindacarlo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità programmatoria.
  • Nel procedimento di dimensionamento scolastico, allo Stato compete la determinazione del contingente del personale dirigente e amministrativo, alla Regione compete la programmazione della rete e l’individuazione delle autonomie compatibili, mentre Province, Città metropolitane e Comuni svolgono funzioni istruttorie, partecipative e propositive prive di efficacia vincolante.
  • La soppressione o riorganizzazione di un’autonomia scolastica non equivale alla soppressione dei plessi o alla cessazione del servizio educativo: quando i punti di erogazione restano attivi nel territorio, le distanze tra il Comune e le sedi delle autonomie accorpanti non dimostrano di per sé l’illegittimità della riorganizzazione.
  • La preferenza espressa dagli enti territoriali per il mantenimento dell’assetto scolastico preesistente non vincola la Regione, che deve comunque concludere il procedimento e rispettare il contingente statale; l’assenza di una proposta territoriale compatibile non può paralizzare l’esercizio della funzione programmatoria regionale.
  • La ripartizione preliminare del contingente di autonomie tra ambiti provinciali è legittima se costituisce un criterio organizzativo di lavoro successivamente integrato da valutazioni territoriali, demografiche e organizzative, e non un criterio automatico e rigido di individuazione delle autonomie da sopprimere.
  • Per un atto generale di programmazione scolastica è sufficiente una motivazione riferita ai criteri generali e agli elementi complessivi della pianificazione; non è necessaria una motivazione analitica sulle singole autonomie, salvo che siano dedotti specifici e comprovati vizi di arbitrarietà, travisamento o carenza istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieScuolaRegioni e rapporti tra livelli di governoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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