Cassazione Civile, Sentenza n. 13882/2020 del 06/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca creditrice)
La controversia
Il fideiussore trasferì alla moglie, con atto del 22 maggio 2009, alcuni immobili e quote indivise di immobili, conferendoli in un fondo patrimoniale. La banca agì ex art. 2901 c.c. per ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto, a tutela dei crediti derivanti dalla fideiussione rilasciata a garanzia delle obbligazioni di una società poi ammessa al concordato preventivo con decreto del Tribunale di Milano del 26 agosto 2009. La banca aveva ottenuto, nei mesi di agosto e settembre 2009, due decreti ingiuntivi per Euro 1.605.739,10 e Euro 1.500.000,00. Il Tribunale di Milano accolse la revocatoria e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 3 dicembre 2015, respinse l’appello. In Cassazione i ricorrenti formularono tre motivi: 1) violazione dell’art. 2901 c.c. per avere la Corte d’appello ravvisato l’eventus damni nonostante l’unico bene di valore conferito nel fondo fosse gravato da ipoteca di Euro 268.770,00, deducendo anche che il valore del bene era stato inciso dalla crisi del settore immobiliare; 2) violazione dell’art. 2901 c.c. e omesso esame di fatti decisivi in relazione all’eventus damni e all’interesse ad agire, sostenendo che l’attivo concordatario avrebbe consentito un soddisfacimento dei crediti tra il 30% e il 50%, che la banca aveva già ricevuto riparti per Euro 780.816,32 e che erano stati accantonati Euro 148.186,66; invocavano inoltre la sopravvenuta revoca di uno dei decreti ingiuntivi, dopo l’accertamento che il saldo di conto corrente, inizialmente passivo per Euro 1.099.268,55, era in realtà attivo per Euro 127.015,82; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2901, 2697 e 2729 c.c. e omesso esame di fatti decisivi sulla scientia damni, contestando che questa fosse desunta dalla successiva ammissione della società al concordato e sostenendo che la crisi fosse insorta improvvisamente nell’estate del 2009.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché i ricorrenti non avevano precisato se fosse già stata iniziata l’esecuzione sul bene ipotecato, circostanza necessaria per individuare il criterio di valutazione dell’eventus damni e per consentire l’esame della censura. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: la Corte ha ribadito che l’interesse all’azione revocatoria deve permanere sino alla decisione e può venire meno se il credito si estingue integralmente o si riduce in modo irreversibile a una misura compatibile con la garanzia patrimoniale residua; tuttavia, nel caso concreto, la Corte d’appello aveva motivatamente qualificato come ipotetica la prospettata percentuale di soddisfacimento concordatario e aveva ritenuto sufficiente, ai fini dell’eventus damni, che l’atto rendesse più incerta o difficile la soddisfazione del credito. La censura relativa alla revoca di uno dei decreti ingiuntivi è stata dichiarata inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme e dall’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., rispetto al motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo è stato respinto: la Corte d’appello aveva legittimamente desunto la consapevolezza del pregiudizio dalla qualità del fideiussore quale socio e amministratore unico della società debitrice, posizione che gli consentiva di conoscere gli elementi interni della crisi prima che essa apparisse improvvisa agli operatori esterni. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere alla società mandataria della banca le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie al 15% e accessori di legge, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Come, infatti, evidenzia la pronuncia di questa Corte all’origine di tale indirizzo, se è vero che “condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall’atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità”, deve, allora, riconoscersi che una “situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro”.
L’eventus damni non richiede un danno concreto già verificatosi: è sufficiente il pericolo che l’atto dispositivo renda incerta l’esecuzione coattiva o ne comprometta la fruttuosità. Il pregiudizio va valutato con prognosi rivolta al futuro; la presenza di un’ipoteca non esclude di per sé il presupposto, poiché occorre considerare anche la possibile cessazione o riduzione della garanzia.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Orbene, poichè i ricorrenti non hanno allegato se, nella specie, ricorra l’una o l’altra di tali evenienze, il motivo non risulta conforme al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), donde la sua inammissibilità.
La censura in cassazione sulla valutazione dell’eventus damni rispetto a un bene ipotecato deve esporre gli elementi fattuali necessari a stabilire se l’azione esecutiva sia già stata introdotta; la mancata indicazione rende il motivo inammissibile.
art. 100 c.p.c.
In astratto, dunque, “sopravvenienze quali l’integrale estinzione del debito, ma anche l’irreversibile riduzione dello stesso a un “quantum” rispetto al quale la garanzia patrimoniale dell’obbligato risulti essere confacente (avendo riguardo all’entità e alla tipologia dei beni che la compongono), non possono non importare la carenza dell’interesse ad agire in revocatoria, dal momento che il soddisfacimento delle ragioni creditorie, in presenza di dette circostanze, non risulterà più pregiudicato, o comunque messo in pericolo, dall’atto dispositivo impugnato”.
L’interesse ad agire in revocatoria deve permanere fino alla decisione. Viene meno quando il credito sia integralmente estinto oppure sia irreversibilmente ridotto a un importo per il quale la garanzia patrimoniale residua risulti adeguata, sicché l’atto dispositivo non pregiudichi più il soddisfacimento del creditore.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nessuna di tali evenienze ricorre, però, nel caso di specie, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto, per un verso, del tutto “ipotetici” i rilievi dei ricorrenti circa la possibilità che, in sede concordataria, la pretesa creditoria dell’attrice in revocatoria fosse “soddisfatta prevedibilmente al 5O%”, richiamandosi pure al principio secondo cui il presupposto oggettivo della cd. “astio pauliana” può identificarsi anche solo nel compimento di un atto “che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito”.
Nel testo applicabile ratione temporis, il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alle anomalie che incidono sul minimo costituzionale; non consente di riesaminare la sufficienza della motivazione o la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter c.p.c., u.c. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonchè Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente – di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
In presenza di una doppia conforme di merito, la norma preclude il ricorso per cassazione fondato sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo, quando trova applicazione ratione temporis.
art. 2697 c.c.
Come, infatti, evidenzia la pronuncia di questa Corte all’origine di tale indirizzo, se è vero che “condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall’atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità”, deve, allora, riconoscersi che una “situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro”.
La sentenza richiama, in materia di eventus damni, il principio secondo cui incombe sul convenuto che eccepisca l’insussistenza del pericolo di infruttuosità dell’azione esecutiva fornire la prova della consistenza patrimoniale idonea a escluderlo.
art. 2729 c.c.
Valutazione del tutto congrua, a minare la quale non può certo rilevare l’affermazione circa la “repentinità” di quella crisi (espressa, peraltro, non dalla sentenza impugnata, ma dall’attrice in revocatoria). Un conto è, infatti, la valutazione che “ab externo” può essere formulata, da terzi, in relazione alle difficoltà in cui versi una compagine societaria, altro conto è la conoscenza che di essa abbia chi rivesta – come, nella specie, il L. – cariche societarie, essendogli, dunque, noti gli “interna corporis” della società, con possibilità, pertanto, di cogliere in anticipo i segni di quella crisi che, agli occhi degli altri operatori economici, si riveli, invece, “improvvisa”.
La consapevolezza del pregiudizio può essere desunta in via presuntiva dalla posizione di socio e amministratore unico della società debitrice, che consente di conoscere gli elementi interni della crisi e di coglierne anticipatamente i segnali, anche se all’esterno essa appaia improvvisa.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Nell’azione revocatoria ordinaria l’eventus damni sussiste anche quando l’atto dispositivo determina soltanto una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito: non è necessaria la compromissione totale della consistenza patrimoniale del debitore né un danno già concretamente realizzato.
- Il pericolo di pregiudizio va valutato con prognosi rivolta al futuro. La presenza di un’ipoteca sul bene trasferito non esclude automaticamente l’eventus damni, poiché può essere rilevante l’eventualità che la garanzia venga meno o si ridimensioni; se l’esecuzione è già iniziata, occorre invece verificare la concreta possibilità di soddisfacimento del creditore chirografario nel conflitto con quello ipotecario.
- L’interesse ad agire in revocatoria deve sussistere sino alla decisione. Può venir meno per l’integrale estinzione del debito o per una sua riduzione irreversibile a un importo rispetto al quale la garanzia patrimoniale residua sia adeguata; la sussistenza concreta della lesione va valutata dal giudice di merito in rapporto alle circostanze del caso.
- Quando il convenuto sostiene che l’azione esecutiva conserverebbe comunque esito fruttuoso, grava su di lui la prova dell’insussistenza del pericolo di pregiudizio allegato dal creditore.
- Ai fini della scientia damni richiesta per la revocatoria di un fondo patrimoniale costituito dopo l’assunzione del debito, è sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio potenziale; se il debitore è socio e amministratore unico della società garantita, la conoscenza degli interna corporis può consentire di desumere presuntivamente la conoscenza anticipata della crisi, anche quando questa appaia improvvisa ai terzi.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione, nel regime dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis, è limitato alle anomalie motivazionali che incidono sul minimo costituzionale e non permette di censurare il mero difetto di sufficienza della motivazione. In caso di doppia conforme, opera inoltre la preclusione prevista dall’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 6 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13921/2020 del 06/07/2020
- Sentenza civile · 6 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13925/2020 del 06/07/2020
- Sentenza civile · 6 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13922/2020 del 06/07/2020
- Sentenza civile · 6 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13926/2020 del 06/07/2020
- Sentenza civile · 6 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13924/2020 del 06/07/2020
- Sentenza civile · 6 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13923/2020 del 06/07/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →