Cassazione Penale, Sentenza n. 15101/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che ha rigettato l'istanza di riesame avverso la custodia in carcere disposta dal GIP. Il ricorrente deduce due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), censurando che i fatti rappresenterebbero mero concorso nel reato continuato di spaccio, dovendosi provare un vincolo stabile e duraturo; viene inoltre invocata l'omessa valutazione di elementi favorevoli quali stato di soggezione, debolezza contrattuale, contenuto economico delle forniture e opposizione a contributi al sodalizio. 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura: si contesta che il Tribunale abbia fondato la necessità della custodia in carcere sulla gravità dei fatti senza una specifica valutazione prognostica dell'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.), e senza motivare adeguatamente l'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (artt. 275, 292 c.p.p.), nonché che non sia stata adeguatamente valorizzata l'incensuratezza del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate e prive di specificità le censure: 1) sulla partecipazione all'associazione, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale contenga plurimi e coerenti elementi indiziari di partecipazione (ripetuti rifornimenti nel tempo, carattere esclusivo della fornitura garantita dalla consorteria, interazioni familiari con il capo dell'organizzazione, basi logistiche per stoccaggio e confezionamento, conversazioni intercettate, sequestri e ingenti somme di denaro) idonei a dimostrare un rapporto stabile e duraturo tale da integrare adesione al programma criminoso; ha precisato che lo stato di soggezione o l'opposizione a contributi non escludono la partecipazione quando persistono rapporti continuativi di approvvigionamento. 2) sulle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale: richiamata la presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, il Tribunale ha indicato elementi concreti che giustificano l'attualità del pericolo di reiterazione (modus operandi seriale e professionale, rete di relazioni, disponibilità di denaro contante, prosecuzione dell'attività anche dopo arresti e sequestri). Ha respinto la richiesta di misure meno afflittive rilevando la concreta inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, alla luce della struttura organizzativa e delle basi logistiche. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale che disciplina i delitti relativi agli stupefacenti; la Corte ha valutato che la partecipazione stabile all'attività di approvvigionamento e commercializzazione può integrare il delitto associativo previsto da questa norma.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi dedotti fossero privi di specificità e manifestamente infondati e dunque il ricorso inammissibile.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa alla misura cautelare (richiami nel ricorso); è stata invocata in relazione alla verifica dei gravi indizi di colpevolezza, ma la Corte ha confermato la corretta valutazione dei gravi indizi da parte del giudice del riesame.
art. 274 cod. proc. pen.
Stabilisce i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari, tra cui il pericolo di reiterazione (lett. c). La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia eseguito la valutazione prognostica richiesta e abbia individuato elementi concreti che giustificano l'attualità del pericolo di reiterazione.
art. 275 cod. proc. pen.
Contiene disposizioni sul fondamento delle esigenze cautelari; la Corte richiama in particolare il comma 3 come fonte della presunzione relativa di pericolosità per i reati di stupefacenti, che rende più gravoso per il difensore dimostrare l'assenza di esigenze cautelari.
art. 292 cod. proc. pen.
Norma che impone al giudice di valutare alternative alla custodia cautelare e di motivare l'inidoneità delle misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia svolto la necessaria autonoma valutazione e fornito ragioni concrete dell'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
art. 275, comma 3 e art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen.
Il comma 3 prevede la presunzione relativa di pericolosità per i delitti previsti dall'art. 74 d.P.R. 309/1990; il comma 3-bis è richiamato nell'ambito dell'onere motivazionale quando si opta per misure diverse dalla custodia cautelare. La Corte ha ritenuto applicabile la presunzione e congrua la motivazione che ha escluso misure meno afflittive.
art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen.
Prevede l'onere di indicare concrete e specifiche ragioni quando si esclude l'applicabilità di misure alternative; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia ottemperato a tale onere motivazionale.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione; citata nella parte dispositivo dell'ordinanza per gli adempimenti di cancelleria.
Massime di principio
- La configurabilità della partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può fondarsi non solo su ruoli direttivi, ma anche su rapporti di approvvigionamento continuativi, significativi per quantità e frequenza, specialmente se caratterizzati da esclusività e stabilità nel tempo.
- Singoli elementi come minacce o stato di soggezione non escludono automaticamente la partecipazione associativa se sussistono elementi concreti di continuità nelle forniture, basi logistiche, ruoli ripetuti e integrazione nel circuito criminale.
- Per contrastare misure cautelari in materia di stupefacenti è necessario fornire elementi specifici e concreti che smentiscano l'attualità del pericolo di reiterazione; l'incensuratezza da sola è insufficiente.
- In presenza di delitti di stupefacenti opera una presunzione relativa di pericolosità (art. 275 c.p.p.) che aumenta l'onere probatorio del difensore nel dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari o l'idoneità di misure alternative.
- Il rifiuto degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico richiede una motivazione autonoma e specifica circa la loro inidoneità rispetto all'organizzazione criminale e alle basi logistiche; la mera invocazione di misure meno afflittive è insufficiente senza elementi concreti.
- Elementi indiziari rilevanti includono: intercettazioni con contenuti significativi, pedinamenti e videoriprese colleganti la persona ai luoghi di stoccaggio, movimenti di denaro ingenti, continuità delle forniture anche dopo arresti/sequestri e collegamenti familiari o stretti con i capi dell'organizzazione.
- Nel costruire la difesa conviene contestare puntualmente la valutazione fattuale del giudice (non solo enunciare principi generali): servono valutazioni alternative circostanziate su ogni singolo elemento ritenuto probante.
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