Cassazione Civile, Ordinanza n. 38519/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una professionista legale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per compensi professionali nei confronti della propria cliente, fondato su una scrittura privata di riconoscimento del debito. La debitrice aveva proposto opposizione deducendo di aver sottoscritto il documento senza leggerlo, di aver disconosciuto due delle tre firme apposte sulla scrittura e di avere già versato una somma a titolo di acconto. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo utilizzabile il documento per il tacito riconoscimento di almeno una firma, escludendo che le modalità di sottoscrizione ne infirmassero la validità e giudicando generiche le prove testimoniali offerte per dimostrare i pagamenti. Con il ricorso per cassazione la soccombente ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 115, 116 e 245 c.p.c. per avere il giudice ritenuto generiche le prove orali sui pagamenti; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115, 116 e 245 c.p.c. per non avere considerato la contestazione dell'an e del quantum del credito e l'asserita mancanza di prova del conferimento dell'incarico e dell'esecuzione dell'attività professionale; 3) violazione degli artt. 215 e 216 c.p.c. e vizio motivazionale per avere attribuito efficacia vincolante alla scrittura nonostante, secondo la ricorrente, fosse stata firmata senza piena consapevolezza del suo contenuto, essendo stata predisposta unilateralmente dal difensore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la valutazione di genericità dei capitoli di prova testimoniale spettava al giudice di merito ed era corretta, poiché i capitoli non indicavano tempi e modalità dei pagamenti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la ricorrente non aveva riportato compiutamente il contenuto delle proprie difese e non aveva quindi consentito alla Corte di verificare la denunciata violazione del principio di non contestazione; inoltre, la prova del conferimento dell'incarico risultava dalla scrittura di ricognizione del debito, almeno tacitamente riconosciuta. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la doglianza non si confrontava con la ratio della decisione impugnata, che aveva escluso in astratto che le modalità di sottoscrizione integrassero un vizio del consenso o privassero l'atto di effetti vincolanti in base al principio di autoresponsabilità contrattuale; la questione circa l'effettiva consapevolezza della cliente era comunque di merito e non sindacabile in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
consente la definizione camerale del ricorso manifestamente inammissibile.
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato quale base per la decisione in camera di consiglio del ricorso manifestamente inammissibile.
art. 115 c.p.c.
invocato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava una diversa valutazione del merito e delle difese svolte.
art. 116 c.p.c.
invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove e della loro specificità è riservata al giudice di merito se non vi è vero vizio di legittimità.
art. 245 c.p.c.
richiamato con riferimento all'ammissibilità e alla formulazione della prova testimoniale; la Corte ha reputato corretta la valutazione di genericità dei capitoli.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per dedurre violazioni di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché miravano in realtà a rivalutazioni di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatto decisivo, ma la doglianza è stata reputata inammissibile per difetto di specificità e perché diretta contro apprezzamenti di merito.
artt. 215 e 216 c.p.c.
richiamati in relazione al disconoscimento/efficacia della scrittura, ma la Corte ha escluso che le modalità di sottoscrizione integrassero, di per sé, un vizio rilevante in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo dovuto a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La valutazione di genericità o specificità dei capitoli di prova testimoniale è apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo se sorretto da errore di diritto o da manifesta illogicità nei limiti consentiti.
- Chi denuncia in cassazione la violazione del principio di non contestazione deve riportare in modo completo e autosufficiente il contenuto delle proprie difese, così da consentire il controllo sulla effettiva contestazione dei fatti costitutivi allegati dalla controparte.
- La prova del conferimento di un incarico professionale e del relativo compenso può essere desunta da una scrittura di riconoscimento del debito, ove la sua sottoscrizione risulti ritualmente acquisita o comunque non efficacemente contestata.
- Le modalità con cui una scrittura privata viene sottoscritta non integrano automaticamente un vizio del consenso né eliminano l'efficacia vincolante dell'atto; occorre una specifica allegazione e prova di un vizio giuridicamente rilevante.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge o omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e delle allegazioni difensive.
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