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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33199/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente con apertura di credito concluso nel 1990 e chiuso nel 2013. Il correntista ha chiesto la restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite dalla banca per interessi ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto, spese di gestione/chiusura e errata applicazione delle valute. Il tribunale ha accolto la domanda, la corte d’appello ha ridotto l’importo riconosciuto, ritenendo tra l’altro: inesistente o non provata una valida apertura di credito sino al 7 settembre 2004, con conseguente natura solutoria delle rimesse e decorrenza della prescrizione da ciascun versamento; mancante la valida pattuizione scritta del tasso debitore, con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 t.u.b.; invalida la pattuizione sulla commissione di massimo scoperto perché non sufficientemente determinata; non provate le clausole su spese e valute. La banca ha proposto ricorso principale denunciando: errata applicazione del tasso sostitutivo BOT e del regime delle condizioni bancarie; erronea valutazione della clausola sulla commissione di massimo scoperto; errata esclusione di spese e valute in difetto di pattuizione scritta. Il correntista ha resistito e proposto ricorso incidentale, deducendo in sintesi: violazione delle regole sulle eccezioni e sul contraddittorio in tema di prescrizione dei pagamenti solutori; retroattiva applicazione del t.u.b. a un contratto del 1990; erronea affermazione della nullità formale dell’apertura di credito e mancata considerazione della natura di nullità di protezione; omessa considerazione delle prove sull’esistenza e sulla misura del fido e sull’onere della banca di provare la natura solutoria delle rimesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della banca. Ha dichiarato rinunciati i primi due motivi del ricorso incidentale del correntista, ha accolto il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale nei limiti indicati in motivazione, dichiarando assorbiti il quinto e il sesto motivo. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia tenendo conto dell’irretroattività della disciplina di forma scritta del t.u.b. e della natura di protezione della nullità eventualmente derivante, regolando anche le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre posto a carico della ricorrente principale l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuali.

  • art. 5 l. 17 febbraio 1992, n. 154

    richiamato per il criterio sostitutivo del tasso in difetto di valida pattuizione del tasso debitore nei rapporti bancari successivi alla sua entrata in vigore.

  • art. 117 t.u.b.

    considerato dalla Corte di merito come base per l’applicazione del tasso sostitutivo BOT in mancanza o invalidità della pattuizione del tasso; la Cassazione precisa però che la disciplina non può essere applicata retroattivamente a un contratto stipulato prima della sua entrata in vigore.

  • art. 1346 c.c.

    richiamato in tema di determinatezza dell’oggetto della commissione di massimo scoperto.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato in tema di nullità della clausola per difetto di determinatezza o forma.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova sull’esistenza del fido, sulla pattuizione e sui fatti estintivi o impeditivi dell’azione di ripetizione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e al dedotto superamento dei limiti del giudizio di merito.

  • art. 118 t.u.b.

    richiamato in tema di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali bancarie.

  • l. 28 gennaio 2009, n. 2

    richiamata insieme alla disciplina sulla commissione di massimo scoperto.

  • art. 6-bis d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214

    richiamato insieme alla disciplina sulla commissione di massimo scoperto.

  • art. 167, comma 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale per contestare la specificità dell’eccezione di prescrizione.

  • art. 2938 c.c.

    richiamato con riferimento al rilievo della prescrizione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il contraddittorio.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    richiamato per sostenere l’irretroattività della disciplina bancaria sopravvenuta.

  • art. 1842 c.c.

    richiamato in tema di apertura di credito e prova del relativo contratto.

  • art. 127, comma 2, t.u.b.

    richiamato dal ricorrente incidentale in tema di nullità di protezione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per porre a carico della ricorrente principale l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei rapporti bancari, il criterio sostitutivo previsto dalla disciplina di trasparenza opera solo secondo la corretta distinzione tra operazioni attive e passive: per i saldi debitori riconducibili all’erogazione del credito si applica il tasso minimo, non il massimo.
  • La commissione di massimo scoperto e le altre condizioni economiche del conto devono risultare da una pattuizione sufficientemente determinata e validamente provata; la clausola non può essere salvata mediante una generica indicazione o mediante una mera rivalutazione del merito probatorio in cassazione.
  • Quando una clausola o un contratto bancario è soggetto a forma scritta ad substantiam per effetto di una disciplina sopravvenuta, il giudice deve prima verificare la data di stipulazione del rapporto, poiché tale disciplina non può essere applicata retroattivamente a contratti anteriori alla sua entrata in vigore.
  • La nullità prevista dalla normativa bancaria di trasparenza, ove qualificata come nullità di protezione, non può essere trattata come una nullità assoluta automaticamente rilevabile in danno della parte protetta; occorre considerare la funzione di tutela del cliente.
  • In tema di ripetizione di indebito bancario, la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse e la decorrenza della prescrizione dipendono dall’effettiva esistenza e prova dell’apertura di credito e del relativo affidamento, con riparto dell’onere probatorio coerente con i fatti costitutivi e impeditivi dedotti dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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