Cassazione Penale, Sentenza n. 35354/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo ex art. 18 ter legge 26/7/1975 n. 354 avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 17/02/2021 che aveva disposto il trattenimento della sua corrispondenza. Campana denunciava inosservanza ed errata applicazione degli artt. 18 ter e 41-bis e vizio di motivazione, sostenendo l'assenza di prova di un pericolo concreto per l'ordine o la sicurezza e lamentando che il giudice di merito si fosse limitato a indicare come causa il fatto che la missiva provenisse da un'associazione di diritti dei detenuti senza esaminare il contenuto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'art. 18 ter (coordinato con l'art. 41-bis) consente il visto di controllo e il trattenimento della corrispondenza per esigenze investigative, di prevenzione dei reati o di ordine e sicurezza. Ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva rilevato che la missiva conteneva allegati con scritti non controllabili nei contenuti e che il mittente non era identificabile, elementi che legittimano il trattenimento. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 18 ter Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
art. 18 ter, comma 1, lett. b), commi 3 e 5; richiamato anche il comma 6 nella premessa
La norma autorizza, su richiesta del PM o proposta del Direttore, il visto di controllo e il trattenimento della corrispondenza dei detenuti per esigenze investigative, di prevenzione dei reati o per ragioni di ordine o sicurezza dell'istituto; la Corte conferma la possibilità di trattenere la corrispondenza anche quando vi siano elementi che rendono non controllabili o non identificabili mittenti/continguti
art. 41-bis Ord. pen.
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e)
La disciplina delle limitazioni del regime speciale prevede espressamente la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l'organizzazione criminale; la norma va coordinata con l'art. 18 ter e giustifica misure preventive di trattenimento
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale che giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il trattenimento della corrispondenza può essere disposto anche in assenza di prova di un "pericolo concreto" se ricorrono elementi concreti che rendono la missiva non controllabile o il mittente non identificabile, e tali elementi sono valutati come potenzialmente rischiosi per ordine o sicurezza.
- L'art. 18 ter va interpretato in coordinamento con l'art. 41-bis: sotto il regime di sorveglianza speciale o 41-bis le restrizioni sulla corrispondenza sono ammesse con finalità preventive (impedire collegamenti con organizzazioni criminali) e investigative.
- La motivazione del provvedimento di trattenimento non richiede una esposizione estesa se risulta comunque chiaro che il giudice ha preso in esame gli elementi specifici del caso; una motivazione sintetica è sufficiente purché non sia manifestamente illogica e dimostri l'analisi del contenuto o della tipologia della missiva.
- Elementi decisivi per giustificare il trattenimento sono: mittente non identificabile, presenza di allegati o materiali il cui contenuto non è controllabile, o caratteristiche della corrispondenza che lasciano ragionevoli dubbi sul contenuto effettivo rispetto a quanto appare.
- In casi analoghi chi ricorre deve indicare in modo specifico perché la valutazione del giudice sarebbe illogica o mancherebbe di elementi essenziali; mere affermazioni generiche sull'assenza di pericolo concreto sono spesso insufficienti per ottenere accoglimento.
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