Sentenza n. 7131/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione della Regione Umbria n. 13106 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’11/11/2024: - della determinazione della Regione Umbria n. 13106 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione della Regione Umbria che ha individuato le aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 e i relativi importi dovuti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la determinazione regionale che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, aveva approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicando gli importi a carico di ciascuna. Il testo della sentenza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nelle more del giudizio è intervenuto l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto la definizione dell’obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La società ha dichiarato di avere effettuato tale pagamento e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 presupponga la comunicazione al TAR, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento. Poiché tale conferma regionale non risultava intervenuta, non ricorrevano le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione della società circa l’avvenuto versamento del 25 per cento degli importi comportava comunque la sopravvenuta carenza di interesse a ottenere una decisione di merito sull’impugnazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa dei provvedimenti regionali recanti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e gli importi dovuti.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]
Il pagamento della quota ridotta estingue l’obbligazione relativa agli anni considerati e, secondo il giudice, determina la cessazione dell’interesse alla decisione sul merito; la cessazione della materia del contendere richiede però l’accertamento del pagamento da parte della Regione e la relativa comunicazione al TAR.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta consente alle parti di definire l’obbligazione mediante il pagamento di una quota ridotta e prevede la cessazione della materia del contendere, tale declaratoria richiede l’accertamento formale del pagamento da parte dell’amministrazione e la comunicazione di tale accertamento al giudice.
- La dichiarazione della parte ricorrente di avere adempiuto all’obbligazione oggetto del provvedimento impugnato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, anche quando non siano ancora integrati i presupposti formali per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta carenza di interesse conduce all’improcedibilità del ricorso e non all’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l’atto impugnato.
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