Cassazione Penale, Ordinanza n. 02389/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 18 giugno 2025, che aveva confermato la condanna per il fatto originariamente contestato come tentativo di estorsione e poi riqualificato nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Dal testo emerge che la condotta consistette nell'azionare un credito ritenuto spettante dall'imputato nei confronti della persona offesa, ma con modalità giudicate particolarmente gravi: violenza e minaccia intense, sino ad appiccare il fuoco all'autovettura della persona offesa. La Corte di merito ha ritenuto integrato l'elemento psicologico del reato e ha escluso che la condotta potesse essere ricondotta alla fattispecie meno grave invocata dalla difesa, perché le modalità concrete erano sproporzionate, gratuite e travalicavano il ragionevole intento di far valere un diritto. Nel ricorso si contestava tale valutazione, ma la Suprema Corte ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché manifestamente infondati, in quanto la motivazione della sentenza impugnata era coerente, non illogica e aveva adeguatamente confrontato le deduzioni difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi dedotti rispetto a una motivazione di merito логica e adeguata. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, come riqualificazione del fatto inizialmente contestato ai sensi degli artt. 56 e 629 c.p. Inoltre ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 393 c.p.
La Corte lo assume come fattispecie di riqualificazione del fatto originariamente contestato; richiama il criterio per cui la condotta deve rimanere entro i limiti del ragionevole intento di far valere un diritto e non deve trasmodare in violenza o minaccia sproporzionate e gratuite.
artt. 56-629 c.p.
Sono indicati come la qualificazione originaria del fatto contestato, poi riqualificato nel diverso reato di cui all'art. 393 c.p.
art. 629 c.p.
È richiamato quale riferimento della contestazione originaria di tentata estorsione.
art. 56 c.p.
È richiamato in relazione alla contestazione originaria del tentativo di estorsione.
art. 616 c.p.p.
Non è citato espressamente nel testo, ma la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvano in una mera rilettura del fatto o in censure manifestamente infondate, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione non illogica e abbia adeguatamente risposto alle deduzioni difensive.
- Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone è configurabile solo quando l'agente agisca per far valere un preteso diritto senza oltrepassare il limite della ragionevolezza; se la violenza o minaccia sono sproporzionate, gratuite o eccedono tale scopo, la condotta esce dall'area della fattispecie meno grave.
- La pendenza o l'avvenuto azionamento giudiziale del credito non esclude di per sé la configurabilità del reato meno grave, ma l'apprezzamento decisivo resta quello delle concrete modalità esecutive della condotta.
- La valutazione dell'elemento soggettivo e della gravità delle modalità aggressive spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da argomentazione coerente e non manifestamente illogica.
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