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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22262/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato, deduceva in modo cumulativo: violazione di legge; carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.; eccessività della pena e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio; erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte non entra nel merito di tali censure perché ritiene il ricorso del tutto generico: a fronte di una sentenza impugnata ritenuta ampia e logicamente corretta, il ricorso non indicava gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle doglianze, impedendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e svolgere il controllo richiesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi, rilevando la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Poiché i motivi erano generici e non ancorati a puntuali elementi della decisione impugnata, il giudice di legittimità non poteva esercitare il sindacato richiesto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con l'indicazione degli elementi posti a base delle censure; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.

  • art. 129 c.p.p.

    La doglianza relativa all'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità è stata dedotta, ma non esaminata nel merito per la genericità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'onere di specificità dei motivi impone al ricorrente di censurare puntualmente singoli passaggi della decisione impugnata e di indicare in modo chiaro gli elementi di fatto e di diritto su cui si fondano le doglianze.
  • Un ricorso che si limiti a formule assertive o a contestazioni generiche, senza correlazione con la motivazione della sentenza, è inammissibile perché non consente alla Corte di individuare l'oggetto del sindacato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, la Corte può porre a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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