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Sentenza

Sentenza del 21/09/2020 n. 19647 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava la detraibilita' dell'IVA e la deducibilita' dei costi relativi all'acquisto di tre autovetture per Euro 55.375, sostenendo che le fatture fossero emesse da soggetti interposti (societa' cartiera) in evasione dell'IVA intracomunitaria, con conseguente maggiore IRES, IRAP e indebita detrazione IVA. La societa' impugnava l'avviso ritenendo documentata l'effettiva esistenza e inerenza delle operazioni e la legittimita' delle deduzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato vari motivi del ricorso dell'Agenzia (prime, seconde, terze, quinta e quarto inammissibile), ma ha accolto i motivi sesto e settimo proposti dalla societa' (con assorbimento dell'ottavo). In particolare ha ritenuto che, atteso che l'Ufficio non contestava l'effettiva esistenza delle operazioni di compravendita (ma solo la soggettiva falsita' delle fatture), il giudice di merito avrebbe dovuto applicare l'art. 8 del D.L. 16/2012 (che limita l'indeducibilita' ai costi direttamente utilizzati per delitti non colposi) e verificare la sussistenza dei requisiti di certezza, inerenza e determinazione ai fini della deducibilita'. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale e' stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame e per le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Decreto Legge 16 marzo 2012, n. 16, art. 8 (conv. L. 26 aprile 2012, n. 44)

    menzionato nel testo come disciplina limitativa dell'indeducibilita' dei costi

    Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP l'indeducibilita' e' limitata ai costi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi; per operazioni oggettivamente esistenti ma fatturate a soggetti diversi da quelli effettivi, i costi possono rimanere deducibili previo accertamento di certezza, inerenza e determinazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    richiamato riguardo l'obbligo di allegazione o di riproduzione del contenuto essenziale degli atti menzionati nell'avviso di accertamento

    L'avviso di accertamento deve allegare o riprodurre gli atti richiamati, ma la trasfusione delle ragioni nel processo verbale di constatazione puo' essere sufficiente quando il contenuto essenziale e' comunque riportato.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1

    Principi sull'esercizio del diritto alla detrazione IVA; richiamato unitamente alla giurisprudenza comunitaria per i limiti e l'onere probatorio dell'Amministrazione fiscale.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 168

    Il diritto alla detrazione IVA costituisce principio fondamentale del sistema comune e la sua limitazione richiede adeguata prova da parte dell'Amministrazione.

  • Decreto Legge 30 dicembre 1997, n. 537, art. 14, comma 4-bis

    Riferito nel quadro delle norme che disciplinano la non deducibilita' dei costi connessi ad atti illeciti; la Corte lo interpreta unitamente all'art. 8 del D.L. 16/2012.

  • Codice Civile, art. 2729 c.c.

    riguarda l'onere della prova

    Richiamato dalla parte ma la Corte ha ritenuto la censura sul punto inammissibile perche' di merito; il giudice di merito ha discrezione sull'apprezzamento delle presunzioni.

  • Codice Civile, art. 2697 c.c.

    Principio generale sull'onere della prova; nel caso l'Amministrazione deve provare che l'operazione si inseriva in un'evasione commessa dal fatturante o che il contribuente doveva averne conoscenza.

  • Codice di Procedura Civile, art. 115 c.p.c., comma 1

    Regola il potere del giudice di valutare la prova; la Cassazione ha rigettato censure per mancato riconoscimento dell'esistenza/inerenza quando si trattava di valutazione di merito.

  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), art. 109

    Richiesti requisiti di certezza, inerenza e determinazione per la deducibilita' dei componenti negativi del reddito d'impresa; la deducibilita' deve essere verificata anche quando le fatture siano soggettivamente false ma le operazioni oggettivamente esistenti.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Richiamata impropriamente dalla resistente secondo la Corte; non contiene la sanzione di nullita' dell'avviso di accertamento, quindi non applicabile alla fattispecie in luogo dell'art. 42 DPR 600/1973.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (triangolazioni o societa' interposte), essa ha l'onere di provare che l'operazione non e' stata effettuata o che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con ordinaria diligenza, dell'evasione.
  • Se le operazioni materiali (consegne/cessioni) sono pacifiche e l'unico vizio e' la fatturazione riferita a soggetti diversi (falsita' soggettiva), l'indeducibilita' dei costi ai fini delle imposte dirette e' limitata dalla norma di cui all'art. 8 D.L. 16/2012: vanno esclusi dalla deduzione solo i costi direttamente utilizzati per delitti non colposi; per il resto la deducibilita' richiede la verifica di certezza, inerenza e determinazione.
  • Il diritto alla detrazione IVA e' principio fondamentale comunitario: la sua negazione richiede prove adeguate da parte dell'Amministrazione; il contribuente, tuttavia, deve poter dimostrare la propria buona fede attraverso la prova di aver adottato la normale diligenza professionale.
  • In ipotesi semplici di triangolazione la prova puo' esaurirsi nella dimostrazione che il soggetto interposto e' privo di dotazione personale; ma la valutazione degli indizi e della gravita' precisione e concordanza delle presunzioni e' di merito e non sindacabile in sede di legittimita' salvo profili di legge.
  • Se l'Amministrazione non contesta l'esistenza materiale e l'inerenza dei costi, il giudice di merito non puo' limitarsi a negarne la deducibilita' senza applicare la disciplina che limita l'indeducibilita' ai costi riferiti a delitti non colposi e senza verificare i requisiti previsti dal TUIR.

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