Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/01/2018 n. 1316 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., denunciando un errore di fatto nella precedente sentenza della Corte di cassazione n. 16185 del 2014. La Corte aveva esaminato la questione dell'imponibilità ai fini IRAP dei contributi pubblici percepiti da imprese di trasporto, ma aveva omesso di pronunciarsi sulla distinta richiesta di disapplicazione delle sanzioni, motivata dall'obiettiva incertezza normativa protrattasi per anni. Secondo la contribuente, tale omissione derivava da una svista percettiva, poiché la richiesta era stata formulata e ribadita anche in udienza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per revocazione, riconoscendo che l'omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione delle sanzioni costituiva un errore di fatto immediatamente rilevabile dagli atti e non una scelta consapevole di rigetto. La precedente sentenza è stata quindi revocata nella parte interessata. Nella fase rescissoria, considerata la domanda di definizione della lite pendente presentata dalla società ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 50/2017, la Corte ha sospeso il giudizio fino al 31 dicembre 2018 e lo ha rinviato a nuovo ruolo. La sospensione riguardava la controversia relativa alle sole sanzioni, per la quale non era dovuto alcun importo poiché il rapporto tributario principale era già stato definito.

Norme richiamate

  • Art. 391-bis c.p.c.

    Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto.

    Consente di impugnare una sentenza della Cassazione quando essa sia affetta da un errore percettivo decisivo, risultante direttamente dal confronto tra la sentenza e gli atti del processo.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

    L'errore deve consistere in una svista materiale o percettiva su un fatto decisivo, evidente e rilevabile senza ricorrere a valutazioni giuridiche o ricostruzioni interpretative.

  • D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96

    Definizione agevolata delle controversie tributarie e sospensione dei giudizi.

    La norma consente, al ricorrere dei presupposti, di definire le liti tributarie pendenti e di ottenere la sospensione del giudizio. Per le controversie relative alle sole sanzioni collegate a tributi già definiti, non è dovuto alcun importo.

  • Art. 11, comma 2, del D.L. n. 50/2017

    Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi, non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito.

    La definizione della lite sulle sole sanzioni può avvenire senza pagamento quando l'obbligazione tributaria principale sia già stata definitivamente definita.

  • Art. 11, comma 8, del D.L. n. 50/2017

    Sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2018.

    La presentazione della domanda di definizione, accompagnata dalla documentazione richiesta, giustifica la sospensione del processo tributario pendente.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammessa quando il giudice omette di esaminare una domanda o un motivo effettivamente proposto e tale omissione deriva da una svista percettiva evidente dagli atti.
  • Non è sufficiente sostenere che il giudice abbia interpretato male una norma o valutato erroneamente le prove: questi sono, di regola, errori di diritto o di motivazione e non errori di fatto revocatori.
  • Quando una parte formula una domanda autonoma, come quella di disapplicazione delle sanzioni, il giudice deve pronunciarsi su di essa anche se la ritiene infondata o inammissibile; la sua completa omissione può integrare un vizio revocatorio.
  • La prova dell'errore deve risultare dal semplice confronto tra la sentenza e gli atti processuali, senza necessità di indagini o interpretazioni complesse.
  • In presenza di una procedura normativa di definizione agevolata delle liti, la domanda presentata nei termini e corredata dalla documentazione prevista può comportare la sospensione del giudizio.
  • Per le controversie riguardanti esclusivamente sanzioni collegate a tributi già definiti, la normativa può prevedere la definizione senza ulteriori pagamenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.