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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13656/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva agito contro due distinti titolari di ditte individuali, tra loro fratelli, chiedendo il pagamento di differenze retributive per un rapporto di lavoro svolto come pizzaiolo presso entrambe le attività, assumendo che l'orario effettivo fosse molto più ampio di quello contrattuale (20 ore settimanali) e che non gli fossero stati riconosciuti ferie, permessi e festività, oltre al corretto inquadramento nel 4° livello del CCNL turismo e pubblici esercizi. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo in parte, liquidando importi diversi a carico dei due datori di lavoro. La Corte d'appello aveva poi rigettato il gravame del primo datore, accolto parzialmente quello del secondo e ridotto ulteriormente la condanna per quest'ultimo. In cassazione i datori di lavoro hanno dedotto: 1) mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS; 2) violazione del principio di reciproca soccombenza nella regolazione delle spese e omessa compensazione; 3) violazione dei CCNL per avere la Corte territoriale erroneamente considerato il credito rispetto al 4° livello, mentre secondo loro la somma riconosciuta per una delle posizioni sarebbe stata compatibile col 5° livello; 4) omesso esame dell'inattendibilità di un teste indicato dal lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il litisconsorzio necessario con l'INPS non sussiste quando il lavoratore domanda soltanto differenze retributive e non anche la regolarizzazione contributiva; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la Corte d'appello aveva motivato richiamando la preminente soccombenza, inoltre aveva escluso correttamente la solidarietà sulle spese in assenza di espressa pronuncia ai sensi dell'art. 97 c.p.c.; ha respinto il terzo motivo perché smentito dalla stessa consulenza tecnica d'ufficio richiamata dai ricorrenti; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la valutazione di attendibilità del testimone era stata espressamente compiuta dal giudice di merito ed è insindacabile in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro per i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, ma non consente di sovrapporre una diversa lettura del fatto accertato dal giudice di merito.

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato per i motivi inerenti a nullità processuali; la Corte rileva l'inammissibilità quando la censura non si confronta coerentemente con la ratio della decisione impugnata.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto contestato sia stato comunque esaminato dal giudice di merito.

  • art. 97 c.p.c.

    La condanna solidale alle spese tra più soccombenti richiede una specifica pronuncia; in difetto, la solidarietà non può presumersi.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non costituisce un esito obbligato neppure quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il litisconsorzio necessario dell'INPS nel processo di lavoro sussiste solo quando la domanda del lavoratore investa anche la regolarizzazione della posizione contributiva o pretese direttamente incidenti sul rapporto previdenziale; non è necessario per le sole domande di differenze retributive o di corretto inquadramento.
  • La domanda di pagamento di differenze retributive deve essere valutata sulla base delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica eventualmente disposta; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del materiale probatorio a quella del giudice di merito.
  • La valutazione di attendibilità dei testimoni appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale effettivamente configurabile, non quando la questione sia stata espressamente esaminata e decisa.
  • La condanna solidale alle spese processuali tra più soccombenti non è automatica e richiede una espressa previsione del giudice; in mancanza, ciascuna parte sopporta la propria quota secondo la regolazione disposta.
  • La compensazione delle spese di lite è oggetto di apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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