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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04220/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un precetto notificato da due soggetti che si qualificavano come soci succeduti nel credito di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese. L'azienda sanitaria locale ha proposto opposizione sostenendo la mancanza di titolo esecutivo, e la corte d'appello ha accolto l'opposizione ritenendo che non vi fosse successione dei soci nel credito perché la società estinta aveva rinunciato al credito stesso. La rinuncia è stata desunta dalla mancata indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione, dalla nota integrativa che evidenziava l'impossibilità di ripartire il patrimonio netto e la difficoltà di riscuotere i crediti, e dalla mancata menzione del credito nell'atto di cessione d'azienda. I ricorrenti in cassazione hanno denunciato violazione degli artt. 1236, 1240, 2495 e 2727 c.c., sostenendo che la corte territoriale, pur avendo correttamente riconosciuto il fenomeno successorio nei rapporti della società estinta, aveva apoditticamente desunto una rinuncia tacita e non inequivoca al credito da comportamenti neutri e non idonei a manifestare una volontà abdicativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle inferenze tratte dal giudice di merito circa la volontà abdicativa della società estinta. La valutazione del significato dei comportamenti e delle circostanze utilizzati per desumere la rinuncia al credito è stata considerata attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o della specifica violazione delle norme ermeneutiche, qui non adeguatamente articolate. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La deduzione di violazione di legge non può essere usata per censurare una rivalutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il vizio motivazionale è il rimedio appropriato, nei limiti consentiti, per contestare l'apprezzamento fattuale del giudice di merito.

  • artt. 1236-1240 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti in tema di rinuncia al credito, ma la Corte rileva che la censura non sviluppa una specifica violazione delle norme in modo idoneo a superare il giudizio di fatto.

  • art. 2495 c.c.

    Norma evocata in relazione agli effetti della cancellazione della società e alla successione nei rapporti pendenti.

  • art. 2727 c.c.

    Evocato in tema di presunzioni semplici; la valutazione degli indizi e del loro valore inferenziale è rimessa al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La deduzione di una violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del compendio fattuale o del significato inferenziale delle circostanze accertate dal giudice di merito.
  • La ricostruzione della volontà di rinunciare a un credito, desunta da comportamenti concludenti o da elementi documentali, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o della specifica violazione delle regole ermeneutiche.
  • Quando il ricorrente si limita a richiamare cumulativamente norme di diritto senza sviluppare un concreto percorso argomentativo sulla loro violazione, la censura è inammissibile.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il soccombente è tenuto alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOnere della prova
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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