Cassazione Civile, Sentenza n. 20833/2020 del 30/09/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Rimborso IVA relativo all'anno d'imposta 2012 per IVA calcolata sui buoni acquisto Nectar: Auchan aveva originariamente liquidato IVA facendo riferimento al valore nominale dei buoni (euro 10,00) mentre Nectar li aveva acquistati da Auchan a prezzo ridotto (euro 5,83). Auchan presentava istanza di rimborso per l'IVA versata in eccesso; l'Amministrazione rimaneva silente (silenzio-rifiuto). Questioni principali: determinazione della base imponibile per le vendite effettuate dietro presentazione di buoni acquistati da un terzo; onere della prova e principio della non contestazione dei conteggi presentati dal contribuente; tempestività/decadenza della domanda di rimborso ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto applicabile la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Argos, Elida Gibbs, Marks & Spencer ecc.) secondo la quale, quando un venditore accetta buoni emessi/acquistati da un terzo, la base imponibile è costituita dal corrispettivo effettivamente ricevuto dal venditore alla vendita dei buoni (cioè il prezzo di cessione dei buoni), non dal loro valore nominale. Di conseguenza Auchan ha diritto, in linea di principio, al rimborso dell'IVA versata sulla differenza. Tuttavia la Corte ha cassato in parte la sentenza della CTR perché quest'ultima aveva erroneamente fondato il proprio giudizio sul principio della non contestazione dei conteggi di Auchan nonostante l'Amministrazione avesse negato in radice l'esistenza del credito: la CTR avrebbe dovuto motivare sull'attendibilità e correttezza dei conteggi. Inoltre la CTR non ha adeguatamente valutato la questione della decadenza biennale ex art. 21 d.lgs. 546/1992. La Corte ha quindi accolto in parte i motivi di ricorso dell'Agenzia, rigettato il terzo motivo per inammissibilità, cassato la sentenza impugnata nei punti indicati e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
termine biennale di decadenza per la domanda di rimborso IVA; rilevabile anche d'ufficio ma solo se il dies a quo è certo dagli atti; la CTR non ha adeguatamente spiegato perché la decadenza non fosse maturata.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 2, comma 2, n. 4; art. 13
disciplina l'imponibilità IVA e la base imponibile: la Corte richiama il principio che la base imponibile è costituita dal corrispettivo effettivamente percepito e interpreta l'art. 2 in linea con la giurisprudenza UE sulle fattispecie di buoni acquisto.
art. 360 cod. proc. civ.
norma invocata dall'Agenzia per i motivi di cassazione; la Corte valuta i motivi nei limiti della ammissibilità (terzo motivo inammissibile per doppia conforme).
Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva) / Direttiva 2006/112/CE
art. 11 della sesta direttiva; art. 74 della direttiva 2006/112/CE
richiamate per il principio secondo cui la base imponibile dell'IVA è il corrispettivo effettivamente pagato dal consumatore finale e, pertanto, l'amministrazione non può riscuotere un importo superiore a quello gravante sul consumatore.
Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea
C-288/94 Argos Distribution; C-317/94 Elida Gibbs; C-62/00 Marks & Spencer; C-427/98 Commissione c. Germania; C-126/88 Boots; C-48/97 Kuwait Petroleum
punti di riferimento decisivi: il buono rappresenta il diritto del venditore ad accettare una prestazione al valore nominale, ma per determinare la base imponibile occorre fare riferimento al prezzo effettivamente ricevuto alla vendita iniziale del buono (valore nominale diminuito dello sconto praticato). Le sentenze supportano la soluzione che privilegia il corrispettivo realmente percepito.
Costituzione e regole processuali citate
art. 111 Cost.; art. 111, 117, 24, 53 ecc. richiamati negli atti
i riferimenti costituzionali e processuali sono stati utilizzati dall'Agenzia per contestare l'iter e le motivazioni del giudizio, ma la Corte si è concentrata sulla correttezza dell'interpretazione normativa e sull'istruttoria svolta dalla CTR.
Massime di principio
- Quando un venditore accetta buoni acquisto emessi o venduti da un terzo, la base imponibile IVA delle forniture effettuate è determinata, in linea di principio, dal corrispettivo effettivamente ricevuto dal venditore all'atto della cessione dei buoni (prezzo di vendita dei buoni), non dal valore nominale dei buoni.
- Il contribuente che domanda il rimborso IVA ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del credito; la presentazione di un conteggio presuntivo può avere valore solo se l'Amministrazione non nega in radice l'esistenza del credito o non contesta specificamente i calcoli.
- Il principio della non contestazione opera sul piano probatorio: non può essere applicato se l'Amministrazione nega l'an debeatur (l'esistenza del diritto al rimborso); in tal caso il giudice deve valutare e motivare sull'attendibilità dei conteggi proposti dal contribuente.
- La decadenza biennale per le domande di rimborso (art. 21 d.lgs. 546/1992) decorre dal pagamento dell'imposta o, se successivo, dal momento in cui si è verificato il presupposto per la restituzione; il giudice può rilevare d'ufficio la decadenza solo se il dies a quo è certo dagli atti processuali.
- La giurisprudenza della Corte di giustizia UE è vincolante per l'interpretazione dell'IVA comunitaria: le operazioni promozionali con buoni richiedono un'analisi fattuale per stabilire il nesso tra il prezzo pagato per il buono e la cessione di beni effettuata dal venditore.
- Se il giudice di merito fonda la decisione su un principio processuale (es. non contestazione) senza valutare la fondatezza dei calcoli quando l'Amministrazione contesta l'an debeatur, la decisione può essere cassata e la causa rimessa per nuovo esame.
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