Sentenza n. 690/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento dell'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Motta Sant'Anastasia n. 25 in data 8 agosto 2025; nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Motta Sant’Anastasia che imponeva per ulteriori novanta giorni il transito del personale e dei mezzi del gestore attraverso il fondo privato per raggiungere l’impianto di depurazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’ordinanza sotto diversi profili: violazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e dei presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti, poiché la misura avrebbe fronteggiato una situazione ordinaria, permanente e risalente, anziché un’emergenza imprevedibile e straordinaria; reiterazione dei poteri extra ordinem senza attivazione degli strumenti ordinari; illegittimità della qualificazione dell’atto come proroga, essendo scaduti i precedenti provvedimenti; sviamento volto a utilizzare gratuitamente il fondo privato; difetto di istruttoria e motivazione sull’urgenza, sul pericolo attuale per la salute pubblica e sulla necessità del passaggio; omessa valutazione di percorsi alternativi e mancata spiegazione della necessità dell’accesso sul fondo privato dopo il subentro del nuovo gestore. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, l’improcedibilità della domanda di annullamento per esaurimento degli effetti dell’ordinanza, il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria e l’infondatezza nel merito delle censure, sostenendo l’esistenza di un pericolo attuale per la continuità del servizio di depurazione e per la salute pubblica, nonché l’assenza di alternative praticabili. Il Ministero dell’Interno ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Il ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall’utilizzazione del fondo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, escludendo quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. La controversia riguardava infatti l’accesso a un impianto di depurazione e il convogliamento di liquami fognari, non acque pubbliche suscettibili di utilizzazioni di pubblico generale interesse né opere idrauliche direttamente incidenti sul regime delle acque pubbliche. La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile perché l’ordinanza aveva esaurito i propri effetti; tuttavia la legittimità dell’atto è stata esaminata ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., in ragione della domanda risarcitoria. Il Collegio ha ritenuto legittimo l’esercizio del potere contingibile e urgente: ciò che rileva è l’attualità di un pericolo grave e imminente per la pubblica incolumità o la salute pubblica e l’inidoneità degli strumenti ordinari a fronteggiarlo. Il decorso del tempo, la risalenza della situazione e l’eventuale imputabilità dell’emergenza all’amministrazione non consumano né precludono il potere extra ordinem, purché il pericolo sia attuale e la misura idonea a rimuoverlo. La nuova ordinanza costituiva sostanzialmente un nuovo esercizio del potere, sicché l’uso atecnico del termine proroga era irrilevante. Le contestazioni sull’esistenza di percorsi alternativi sono state considerate mere allegazioni non adeguatamente provate; inoltre spettava al privato dimostrare l’obiettiva irragionevolezza della scelta discrezionale dell’amministrazione. La domanda risarcitoria è stata respinta, anche perché formulata facendo riferimento al canone di locazione anziché all’indennità spettante per l’imposizione della servitù di passaggio e comunque non adeguatamente provata. Il TAR ha precisato che l’eventuale indennità per la servitù temporanea di passaggio deve essere fatta valere davanti al giudice ordinario. Le spese sono state compensate in ragione della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000
Il potere di ordinanza contingibile e urgente può essere esercitato per fronteggiare un pericolo grave e attuale per la pubblica incolumità o la salute pubblica non fronteggiabile con gli strumenti ordinari.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando la domanda di annullamento diviene improcedibile per esaurimento degli effetti dell’atto, il giudice può esaminarne la legittimità se sussiste un interesse ai fini risarcitori.
art. 1 r.d. 1775/1933
Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l’ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse.
I liquami fognari e le acque meteoriche destinate al mero smaltimento attraverso la rete fognaria non sono acque pubbliche quando non siano suscettibili di utilizzazioni pubbliche e generali.
art. 140 r.d. 1775/1933
La competenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche presuppone la riconducibilità della controversia a opere idrauliche incidenti sul regime delle acque pubbliche; tale presupposto non ricorre per le condotte fognarie e i relativi accessori destinati al mero smaltimento.
art. 143, lett. a), r.d. 1775/1933
Non sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quando l’atto riguarda l’accesso e la gestione di un impianto fognario-depurativo, senza incidenza diretta sul regime delle acque pubbliche.
art. 42, comma 3, Cost.
L’imposizione coattiva di una servitù di passaggio sul fondo privato può comportare il diritto del proprietario a un’indennità.
art. 44 d.P.R. 327/2001
L’imposizione di limitazioni o servitù incidenti sul diritto di proprietà può fondare il diritto a un’indennità.
art. 1053 c.c.
La costituzione coattiva di una servitù di passaggio dà luogo al diritto all’indennità prevista dalla disciplina civilistica.
art. 53, comma 3, d.P.R. 327/2001
Le controversie relative alla determinazione dell’indennità spettante per l’imposizione di una servitù appartengono alla giurisdizione ordinaria.
art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.
La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia espropriativa non si estende alla controversia sulla spettanza o quantificazione dell’indennità per la servitù di passaggio, devoluta al giudice ordinario.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche richiede che la controversia riguardi acque pubbliche o opere idrauliche direttamente incidenti sul loro regime; liquami fognari, acque meteoriche destinate al mero smaltimento, condotte fognarie e impianti di depurazione non rientrano, di per sé, in tale ambito.
- Il decorso del tempo e la risalenza della situazione di pericolo non consumano il potere di ordinanza contingibile e urgente, purché al momento dell’adozione sussistano un pericolo attuale, grave e imminente e l’impossibilità di fronteggiarlo adeguatamente con gli strumenti ordinari.
- La reiterazione di misure temporanee non è illegittima per il solo fatto della loro successione, se permane il pericolo attuale e la nuova ordinanza costituisce sostanzialmente un nuovo esercizio del potere; l’uso atecnico della qualificazione formale di proroga non è decisivo.
- Il privato che contesti la scelta amministrativa di imporre il transito sul proprio fondo deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare l’esistenza di alternative praticabili e l’obiettiva irragionevolezza della scelta compiuta dall’amministrazione.
- Quando l’atto impugnato ha esaurito i propri effetti, la domanda di annullamento è improcedibile; tuttavia la legittimità dell’atto può essere esaminata ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. se tale esame è necessario per decidere una domanda risarcitoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 510/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 511/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 512/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 513/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 515/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza n. 516/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →