Ordinanza n. 788/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'avviso prot. DGRUF n. 58754 del 17 dicembre 2025, successivamente rettificato dal provvedimento recante n. 58996 del 19/12/2025 (Doc. 7) reso dal Direttore Generale del Ministero dell'istruzione e del merito (Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale Direzione generale per le risorse umane e finanziarie) con cui è stata approvata la graduatoria degli ammessi alle prove scritte del concorso pubblico per 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive (D.D. n. 2269/2024), parimenti impugnata nella parte in cui non include la ricorrente tra i candidati ammessi, avendo ella conseguito un punteggio di 29,41 punti a fronte della soglia di 30,74; del bando di concorso, ove interpretato nel senso di legittimare la somministrazione di quesiti errati, ambigui o estranei alle materie d'esame; di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e del CINECA relativi alla predisposizione, validazione e correzione dei quesiti della prova preselettiva del 3 ottobre 2025; dell'eventuale rigetto, espresso o tacito, dell'istanza preventiva di autotutela del 19 ottobre 2025; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché ignoto, lesivo degli interessi della ricorrente. PER L'ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente ad essere ammessa, anche con riserva e in soprannumero, alle prove scritte del concorso, previa neutralizzazione dei quesiti viziati e conseguente ricalcolo del punteggio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria degli ammessi alle prove scritte del concorso pubblico per 145 dirigenti tecnici di seconda fascia, nella parte in cui non include la ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria degli ammessi alle prove scritte del concorso, approvata e successivamente rettificata dal Ministero, deducendo la propria esclusione nonostante il punteggio conseguito di 29,41 punti, inferiore alla soglia di ammissione fissata a 30,74 punti. Ha inoltre contestato il bando, ove interpretato come legittimante la somministrazione di quesiti errati, ambigui o estranei alle materie d'esame, nonché i verbali della Commissione esaminatrice e del CINECA relativi alla predisposizione, validazione e correzione dei quesiti della prova preselettiva. È stata impugnata anche l'eventuale reiezione, espressa o tacita, dell'istanza di autotutela, chiedendo l'ammissione alle prove scritte, anche con riserva e in soprannumero, previa neutralizzazione dei quesiti viziati e ricalcolo del punteggio.
La decisione
Il Collegio ha accolto l'istanza cautelare, confermando gli effetti del decreto cautelare già concesso. La motivazione espressa si fonda sul bilanciamento degli interessi coinvolti e sulla circostanza che la ricorrente aveva già sostenuto la prova scritta. La decisione non definisce il merito delle censure relative alla validità dei quesiti, al ricalcolo del punteggio o alla legittimità della graduatoria; la trattazione del merito è stata fissata per il 9 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha accolto l'istanza ai fini della conferma degli effetti del decreto cautelare già concesso.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può confermare gli effetti di un decreto cautelare già concesso attraverso il bilanciamento degli interessi coinvolti, senza anticipare la decisione sul merito delle censure dedotte.
- La circostanza che il candidato abbia già sostenuto la prova oggetto della controversia può assumere rilievo nel bilanciamento cautelare degli interessi, anche ai fini della conservazione degli effetti della misura provvisoria già adottata.
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