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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32866/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Rovigo che ha rigettato il riesame del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente relativo al reato continuato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il motivo principale dedotto è la violazione di legge con riferimento al periculum in mora: si è censurata l'assenza di motivazione sul pericolo di dissipazione e il fatto che il Tribunale avrebbe illegittimamente utilizzato brani del provvedimento del G.i.p. riferiti alla misura personale (arresti domiciliari) per integrare o supplire una motivazione mancante. Inoltre si lamenta che le argomentazioni a sostegno del periculum erano datate e non pertinenti (richiamo a fatti del 2017).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Collegio ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di Rovigo: essendo il provvedimento genetico "misto" (misura personale e reale), il Tribunale ha potuto valorizzare passaggi motivazionali del G.i.p. concernenti il pericolo di reiterazione e ha integrato tali argomentazioni con rilievi propri (es. mancata registrazione delle operazioni, ingenti somme in contanti non tracciate, reiterate violazioni di settore, contatti con persone dedite a delitti contro il patrimonio, distrazione del patrimonio personale tramite tre societa' in breve tempo). La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale non fosse mancante ai sensi dell'art. 309, comma 9, c.p.p., e che il percorso argomentativo fosse coerente e idoneo a comprovare il periculum in mora e l'esigenza di anticipare gli effetti della confisca con il sequestro.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 11

    Riferimento alla disciplina della confisca e al profitto del reato di frode fiscale quale oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente

  • codice di procedura penale, art. 274 lett. c)

    Richiama il requisito dell'urgenza/periculum che giustifica l'applicazione di misure cautelari; la Corte ha ritenuto che le circostanze contestuali comprovassero anche il bisogno di anticipare gli effetti della confisca

  • codice di procedura penale, art. 309 comma 9

    Stabilisce che la mancanza della motivazione può comportare conseguenze; la Corte ha ritenuto applicabile la norma e ha ritenuto che la motivazione non fosse assente ma integrata e rituale

  • Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade (Rv. 281848 - 01)

    Cita un precedente che si era espresso sul tema della necessità di motivare il periculum in mora nella fase di sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte segnala il contrasto ma sottolinea che nel caso concreto il G.i.p. aveva emesso un provvedimento misto che consentiva di utilizzare argomentazioni rilevanti

  • Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso (Rv. 266789 - 01)

    Riferimento giurisprudenziale che autorizza l'applicazione dell'art. 309, comma 9, anche nei procedimenti di riesame avverso misure cautelari reali

  • Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli (Rv. 269656 - 01)

    Precedente che chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione degli ordini di sequestro finalizzati alla confisca; la Cassazione può intervenire solo per vizi di legge o per vizio motivazionale radicale

Massime di principio

  • Se il provvedimento 'genetico' è misto (misura personale e reale), il giudice che decide sul riesame può utilizzare e valorizzare le motivazioni relative alla parte personale per valutare anche il periculum in mora a fondamento del sequestro finalizzato alla confisca
  • La Corte d'appello/Tribunale di riesame può integrare e sviluppare una motivazione che non sia del tutto mancante, purché l'integrazione rimanga entro i limiti dell'oggetto del giudizio e risulti rituale e coerente; non sempre l'integrazione costituisce illegittima 'integrazione' vietata
  • In cassazione il sindacato sulla motivazione degli ordini di sequestro è limitato: il ricorso è ammissibile solo per violazioni di legge o per vizi di motivazione tali da rendere l'apparato argomentativo del tutto mancante o irragionevole
  • Fatti come mancata registrazione delle operazioni, rilevamento di ingenti somme in contanti, uso ripetuto di societa' per dissimulare patrimoni e collegamenti con persone dedite a reati patrimoniali costituiscono indici rilevanti e persuasivi del pericolo che le somme vengano sottratte alle pretese dell'Erario, giustificando il sequestro preventivo finalizzato alla confisca
  • La mera anteriorezza temporale di alcuni elementi fattuali (es. richiamo a fatti del 2017) non è di per sé decisiva se sussistono elementi che dimostrano la perdurante capacità o volontà di eludere le pretese erariali
  • Per contestare con efficacia un sequestro finalizzato alla confisca occorre dimostrare l'assenza totale di basi argomentative o contraddizioni insanabili nella motivazione; eccezioni procedurali o contestazioni tecniche sulla pertinenza delle argomentazioni hanno probabilita' di successo limitata quando il quadro indiziario sia consistente

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