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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04617/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la responsabilità dell'imputato per avere impiegato due lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti vizi di motivazione sia sull'elemento oggettivo del reato, contestando l'identità dei lavoratori stranieri indicata in sentenza, sia sull'elemento soggettivo, sostenendo che il mancato accertamento del permesso di soggiorno integrerebbe al più una condotta negligente e non dolosa. La Corte ha ritenuto le censure generiche e sostanzialmente rivalutative, osservando che la decisione di merito aveva già motivato sulle generalità e sui dati anagrafici dei lavoratori sulla base della prova testimoniale assunta in dibattimento, mentre sul dolo ha affermato che la mancata verifica dell'esistenza del permesso di soggiorno può fondare la responsabilità dolosa in assenza di spiegazioni alternative plausibili.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. n. 286 del 1998

    La norma è richiamata come base della condanna per l'impiego di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno; la Corte ritiene che la mancata verifica della regolarità del titolo di soggiorno, in assenza di spiegazioni alternative plausibili, possa sorreggere l'affermazione del dolo.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le doglianze che si risolvono in una mera rivalutazione del fatto o in una confutazione generica della motivazione di merito, quando la sentenza impugnata abbia già esaminato e illustrato gli elementi probatori rilevanti.
  • Quanto all'elemento soggettivo, la mancata verifica di un requisito normativamente necessario per l'impiego di lavoratori stranieri può integrare dolo, ove il giudice di merito escluda in modo motivato la plausibilità di spiegazioni alternative e la censura del ricorrente non introduca specifici elementi idonei a incrinare tale percorso argomentativo.
  • Nel ricorso per cassazione, la contestazione dell'elemento oggettivo del reato deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con le fonti probatorie richiamate; non è sufficiente richiamare ipotetiche risultanze non acquisite o prospettazioni meramente assertive.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCaporalatoImpugnazioni
RamiReati in materia di lavoroProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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