Sentenza n. 2153/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per l'ottemperanza previa concessione di idonea misura cautelare della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9390 del 28 novembre 2025 e per l'accertamento e per la declaratoria di nullità o, in subordine, per l'annullamento: - della deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia, contenuta nel verbale di seduta n. 16 del 18 dicembre 2025, trasmesso alla ricorrente il successivo 24 dicembre 2025, avente ad oggetto «Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 9390 del 28.11.2025 Consorzio ASI c/ T.D. Group s.r.l.. – Determinazioni conseguenti in ordine all'autorizzazione prot. ASI n. 853/2024 e al coordinamento con gli interventi di urbanizzazione primaria consortile. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti»; - della nota del 24 dicembre 2025, prot. 7792/2025, a firma del presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia, di trasmissione del verbale di seduta n. 16 del 18 dicembre 2025; - della relazione tecnica interna, acquisita al protocollo generale ASI n. 6200/2025, richiamata nella menzionata deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consortile che differiva l'avvio dei lavori di realizzazione del cavidotto sino al completamento dei lavori pubblici di urbanizzazione stradale e subordinava l'avvio alla stipula di una convenzione, nonché relativa nota di trasmissione e relazione tecnica interna
Esito
Favorevole al ricorrente (società beneficiaria della servitù)
Prevale il privato
La controversia
La società ha agito in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9390 del 28 novembre 2025, chiedendo di accertare la nullità, per elusione o violazione del giudicato, della deliberazione consortile del 18 dicembre 2025 e degli atti connessi. In subordine ha chiesto l'annullamento degli stessi atti e, in via cautelare, la sospensione della loro efficacia o l'adozione di misure interinali. La sentenza posta in esecuzione aveva riconosciuto l'esistenza di una servitù per la realizzazione di cavi interrati sul terreno del Consorzio, ritenendo che l'autorizzazione non fosse subordinata alla stipula di una convenzione e che le modalità di esercizio dovessero essere disciplinate dagli artt. 1067 e 1069 c.c. La società ha dedotto che il Consorzio, pur dichiarando di voler dare esecuzione al giudicato, aveva differito l'inizio dei lavori sino al 26 febbraio 2027, peraltro quale termine soltanto stimato, e lo aveva subordinato alla preventiva stipula di una nuova convenzione, così impedendo l'esercizio immediato del diritto riconosciuto dalla sentenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile la domanda cautelare anche nel giudizio di ottemperanza e ha definito la controversia con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., poiché il Consorzio, costituitosi e difesosi ampiamente nel merito, non aveva opposto obiezioni alla decisione immediata. Ha riconosciuto la propria competenza funzionale ai sensi dell'art. 113, comma 1, c.p.a., in quanto giudice che aveva pronunciato la sentenza da eseguire e che aveva arricchito l'effetto conformativo del giudicato riconoscendo alla società un diritto soggettivo di servitù. Nel merito, ha dichiarato sussistente l'elusione del giudicato: la sentenza precedente imponeva al Consorzio di non diminuire o rendere più gravoso l'esercizio della servitù, ai sensi dell'art. 1067, comma 2, c.c., rimettendo al titolare del fondo dominante la scelta del tempo e del modo di esecuzione delle opere, purché arrecasse il minor incomodo al fondo servente, ai sensi dell'art. 1069, comma 1, c.c. La deliberazione impugnata, differendo autoritativamente i lavori e subordinandoli alla stipula di una convenzione, aveva invece impedito il conseguimento dell'utilità riconosciuta dal giudicato e frustrato l'effettività della tutela giurisdizionale. La deliberazione e la nota di trasmissione sono state dichiarate nulle; la domanda subordinata di annullamento è stata dichiarata improcedibile. Il Consorzio è stato condannato alle spese, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 113, comma 1, c.p.a.
Attribuisce al giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire la competenza funzionale sul giudizio di ottemperanza; la competenza è stata riconosciuta al Consiglio di Stato perché la sentenza da eseguire era stata pronunciata dallo stesso giudice.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio; il termine dilatorio per la decisione è stato ritenuto rinunciabile, o comunque non ostativo, quando la parte resistente si sia costituita e abbia svolto pienamente le proprie difese senza opporsi alla decisione immediata.
artt. 55 ss. c.p.a.
La tutela cautelare è stata ritenuta astrattamente esperibile anche nel giudizio di ottemperanza, salvo incompatibilità con riti super-accelerati.
art. 1067, comma 2, c.c.
il titolare del fondo servente "non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo"
Il proprietario del fondo servente non può adottare misure che ostacolino o aggravino l'esercizio della servitù; tale regola vincolava il Consorzio in sede di esecuzione del giudicato.
art. 1069, comma 1, c.c.
il proprietario del fondo dominante "nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente"
La scelta del tempo e del modo di realizzazione delle opere spetta al titolare del fondo dominante, fermo l'obbligo di scegliere modalità che arrechino il minor incomodo al fondo servente.
art. 21-septies l. 241/1990
È richiamato nella deliberazione impugnata, ma la sentenza non fonda autonomamente su tale disposizione la declaratoria di nullità; la nullità deriva dall'elusione del giudicato.
art. 21-nonies l. 241/1990
È richiamato nella deliberazione consortile, ma non costituisce il fondamento autonomo della decisione, che qualifica l'atto come nullo per elusione del giudicato.
art. 38 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio, senza una specifica interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, è nullo l'atto formalmente diretto a dare esecuzione al giudicato ma sostanzialmente elusivo, quando modifica o vanifica l'utilità concreta riconosciuta dalla pronuncia e impedisce al titolare di conseguire il risultato attribuitogli.
- Quando il giudicato riconosce l'esistenza e l'immediata esercitabilità di una servitù, il proprietario del fondo servente non può differire unilateralmente l'esercizio della servitù né subordinarlo alla stipula di una nuova convenzione, se tali condizioni non risultano dal titolo giudiziale o dal rapporto sostanziale accertato.
- In applicazione degli artt. 1067, comma 2, e 1069, comma 1, c.c., il proprietario del fondo servente deve astenersi da qualsiasi condotta che diminuisca o renda più gravoso l'esercizio della servitù; il titolare del fondo dominante sceglie il tempo e il modo di esecuzione delle opere necessarie, dovendo soltanto adottare modalità che arrechino il minor incomodo al fondo servente.
- La competenza funzionale sul giudizio di ottemperanza spetta al giudice che ha pronunciato la decisione da eseguire; ciò vale anche quando la pronuncia abbia confermato la decisione di primo grado con diversa motivazione, arricchendo l'effetto conformativo del giudicato.
- La declaratoria di nullità degli atti impugnati per elusione del giudicato determina l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, della subordinata domanda di annullamento dei medesimi atti.
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