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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13350/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un finanziamento bancario concesso a una società, assistito da fideiussioni prestate da più soggetti. Uno dei fideiussori sosteneva di avere pagato alla banca, tra il 2014 e il 2016, l'importo di euro 56.870,00 in surroga del co-fideiussore, e di avere quindi diritto alla restituzione di tale somma. A fondamento della pretesa produceva una scrittura privata del 5 marzo 2013 che, secondo la sua prospettazione, conteneva riconoscimento del debito e obbligo di manleva. In parallelo, aveva promosso anche azione revocatoria ordinaria contro una donazione con cui il co-fideiussore aveva trasferito ai figli la propria quota di immobile, azione che era stata accolta nei giudizi di merito, ma che non era oggetto di censura in cassazione. In appello la domanda di pagamento veniva accolta solo per euro 19.512,10, somma corrispondente a una quota interna di riparto già pattuita in un precedente accordo del 2012, mentre la scrittura del 2013 veniva ritenuta inutilizzabile perché la firma era stata tempestivamente disconosciuta e la parte attrice non aveva correttamente coltivato il procedimento di verificazione né reiterato in modo rituale le istanze istruttorie. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle istanze istruttorie reiterate in appello, tra cui interrogatorio formale e prova testimoniale, asseritamente non esaminate; 2) omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., identificato nella scrittura del 5 marzo 2013 e nella volontà di utilizzarla per provare il credito; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 216 e 217 c.p.c., per avere la corte d'appello ritenuto che la mancata richiesta di consulenza tecnica grafologica e la mancata riproposizione delle istanze alla precisazione delle conclusioni rendessero inammissibile o inutilizzabile la verificazione. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo non sussistente l'omessa pronuncia, inammissibile la censura sul fatto storico e infondata la doglianza sulla verificazione, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui sembrava far derivare in via autonoma l'inutilizzabilità della scrittura dalla mancata richiesta della c.t.u. grafologica. La Corte ha precisato che la c.t.u. non è un onere probatorio della parte, ma ha confermato il rigetto perché il documento era comunque colpito dalle preclusioni derivanti dalla mancata riproposizione delle istanze istruttorie alla precisazione delle conclusioni in primo grado e dalla loro riproposizione solo condizionata in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e ha confermato la sentenza impugnata. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse effettivamente pronunciato sulla questione istruttoria, che non vi fosse omesso esame di un fatto decisivo e che l'inutilizzabilità della scrittura privata del 2013 discendesse correttamente dalle preclusioni processuali per mancata coltivazione e reiterazione rituale delle istanze di verificazione e delle prove orali. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; non vi è omessa pronuncia quando il giudice si sia espresso, anche implicitamente, sulla questione, respingendo le istanze istruttorie o ritenendole precluse.

  • art. 115 c.p.c.

    le censure che mirano solo a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie non sono ammissibili in cassazione come violazione di legge.

  • art. 116 c.p.c.

    non consente di rimettere in discussione in cassazione il libero apprezzamento del materiale probatorio, salvo specifiche violazioni del criterio legale di valutazione.

  • art. 216 c.p.c.

    in tema di verificazione della scrittura privata, la consulenza grafologica non è un onere probatorio necessario della parte istante, ma uno strumento istruttorio rimesso alla valutazione del giudice.

  • art. 217 c.p.c.

    le regole sul procedimento di verificazione vanno coordinate con le preclusioni processuali; la parte deve coltivare correttamente le proprie istanze nel rispetto delle scansioni del giudizio.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    il vizio di nullità per omessa pronuncia presuppone la mancata decisione su una domanda o eccezione ritualmente proposta, non il semplice dissenso sulla soluzione adottata.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non basta contestare la sufficienza o completezza della motivazione, né la valutazione del documento da parte del giudice di merito.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia affrontato, anche in modo implicito o complessivo, la questione istruttoria dedotta, perché il vizio ex art. 112 c.p.c. riguarda solo il mancato esame della domanda o dell'eccezione, non la sua reiezione.
  • Nel giudizio di appello le istanze istruttorie non rituale o solo condizionatamente riproposte possono ritenersi abbandonate; la mancata reiterazione all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado determina una preclusione che impedisce la reviviscenza delle richieste in appello.
  • In tema di verificazione della scrittura privata, la consulenza tecnica grafologica non è un onere della parte, ma un mezzo istruttorio rimesso al potere del giudice; tuttavia l'assenza di tale mezzo non sana le preclusioni processuali maturate per mancata coltivazione del procedimento di verificazione.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando il fatto storico dedotto sia stato comunque esaminato dal giudice di merito, anche se la parte contesti la completezza o condivisibilità della valutazione probatoria.
  • Le censure che mirano sostanzialmente a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio o una nuova valutazione della prova sono estranee al sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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