Ordinanza n. 193/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa concessione delle opportune misure cautelari, della nota Comando Legione Carabinieri Puglia prot. n.-OMISSIS- del 10.12.2025, notificata il 20.12.2025, con cui è stata rigettata la richiesta di trasferimento ex art. 398 RGA, nonché ove occorra della lettera dell’Infermeria Presidiaria n. -OMISSIS- di prot.-OMISSIS- e della lettera dell’Infermeria Presidiaria n.-OMISSIS- di prot.-OMISSIS-, dal contenuto non conosciuto, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali ancorchè non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di trasferimento ex art. 398 RGA, con assegnazione al C.O. del Comando della Compagnia di Gallipoli
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota del Comando Legione Carabinieri Puglia notificata il 20 dicembre 2025, con cui era stata respinta la richiesta di trasferimento ex art. 398 RGA, nonché, ove occorrente, due lettere dell’Infermeria Presidiaria e gli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Ha chiesto l’annullamento degli atti e la sospensione cautelare della loro esecuzione. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il ricorrente lamentava il mancato adeguato bilanciamento tra le esigenze dell’Amministrazione e le proprie esigenze personali e sanitarie, con particolare riferimento alla richiesta di assegnazione presso la Sezione Amministrativa del Comando Provinciale di Lecce e alla prescrizione sanitaria asserita di non poter rimanere seduto per oltre trenta minuti. Il giudice ha rilevato, tuttavia, che l’Amministrazione avrebbe considerato la situazione organica delle sedi, l’esigenza di rafforzare la Centrale Operativa della Compagnia di Gallipoli e le preferenze inizialmente espresse dallo stesso ricorrente, che non aveva gradito l’assegnazione alla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Lecce.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito da significativi elementi di fondatezza. In particolare, ha considerato ragionevole l’assegnazione del militare al C.O. del Comando della Compagnia di Gallipoli, poiché l’Amministrazione risultava aver bilanciato le esigenze organizzative con quelle personali e sanitarie del ricorrente. La Sezione Amministrativa richiesta avrebbe già avuto complessivamente dieci unità, mentre dalla richiesta del Comandante Provinciale di Lecce emergeva la necessità di implementare l’operatività della Centrale Operativa della Compagnia di Gallipoli. Il giudice ha inoltre valorizzato il fatto che il ricorrente aveva inizialmente manifestato il proprio non gradimento per l’assegnazione alla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Lecce, indicando come preferita la sola Sezione Amministrativa. Non è stata ravvisata neppure la dedotta incompatibilità sanitaria: il verbale di riforma parziale della Commissione Medica Ospedaliera e il verbale di invalidità INPS non sembravano prescrivere il divieto di permanere seduto per oltre trenta minuti, né era stata prodotta una certificazione medica attestante l’attualità di tale limitazione. La domanda cautelare è stata pertanto respinta; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 398 RGA
La disposizione è indicata quale base della richiesta di trasferimento del militare, ma l’ordinanza non ne espone il contenuto né formula una specifica interpretazione normativa.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare; il giudice ha negato la sospensione ritenendo non sufficientemente dimostrato il fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato come base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di assegnazione o trasferimento di personale militare presuppone significativi elementi di fondatezza del ricorso, valutati sulla base di una delibazione sommaria.
- La decisione amministrativa sull’impiego di personale militare invalido per cause di servizio è ragionevole, ai fini cautelari, quando bilancia le esigenze organizzative e operative delle diverse sedi con le esigenze personali e sanitarie dell’interessato.
- L’assegnazione a una sede o a un incarico diverso da quello preferito non evidenzia, di per sé, l’omessa adozione di accomodamenti ragionevoli, se l’Amministrazione ha individuato una soluzione compatibile con le esigenze sanitarie documentate e con le necessità organizzative, anche considerando le preferenze inizialmente espresse dall’interessato.
- Una limitazione sanitaria dedotta per contestare l’assegnazione deve risultare da documentazione medica attuale e pertinente; non è sufficiente richiamare una prescrizione non contenuta nei verbali sanitari prodotti né accompagnata da altra certificazione aggiornata.
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